Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.
La verifica del rispetto del tasso soglia antiusura deve essere compiuta assumendo quale riferimento l’evoluzione del rapporto concretamente realizzatosi.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli, Giudice Maria Carolina De Falco, con la sentenza n. 5081 del 22 maggio 2018.
Nella fattispecie processuale in esame, dei mutuatari convenivano in giudizio una banca, con la quale avevano stipulato un contratto di mutuo ipotecario, al fine di far rilevare l’usurarietà del mutuo de quo, sostenendo quanto previsto dalla Cassazione n. 350/13, ovvero che gli interessi usurari si calcolano sommando il tasso corrispettivo a quello di mora, al fine di ottenere la gratuità del mutuo ex art. 1815 c.c. e la condanna dell’istituto di credito alla restituzione degli interessi indebitamente percepiti.
Si costituiva in giudizio la banca, chiedeva il rigetto delle domande, deducendo l’inammissibilità della domanda, precisando che la verifica dell’usurarietà del tasso di mora è voce eventuale in caso di ritardo nel pagamento di una o più rate e non è connessa al costo del credito, ed è qualificabile come clausola penale, pertanto, la sommatoria tra tassi di natura diversa ai fini della verifica del superamento del tasso soglia era frutto di una scorretta interpretazione della decisione della Cassazione menzionata da controparte.
Il Giudice, dopo l’esito negativo della mediazione, cui la BANCA non partecipava, rigettava le istanze istruttorie della parte attrice e fissava udienza per la discussione orale.
A seguito della discussione orale, il Tribunale affermava che gli attori avevano effettuato una errata interpretazione delle decisioni della Cassazione n. 350/13 e n. 602/13 precisando che per valutare il superamento o meno del c.d. tasso soglia non devono sommarsi tra loro gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori e che gli interessi moratori hanno una natura diversa che impedisce di confonderli o sommarli con i costi eventuali del contratto, inoltre, non era stata né allegata né provata la sua concreta applicazione ed un conteggio analitico da cui evincere le fonti di calcolo, tant’è che anche la perizia econometrica in atti depositata dalla parte attrice non consentiva di comprendere se ed in che misura concretamente era stato di fatto applicato l’interesse superiore.
Il Tribunale continuava precisando che la verifica di usurarietà si sostanzia nel verificare quale sia stato il “costo” effettivo dell’erogazione del credito e che detta verifica deve essere compiuta in conformità sì al programma negoziale convenuto, ma in riferimento al rapporto concretamente sviluppato.
Ciò significa che gli oneri meramente eventuali assumono rilievo ai fini del calcolo del T.E.G. solo ove si siano verificate le condizioni di contratto cui sia stata subordinata la relativa applicabilità.
Per le ragioni sopra esposte, il Giudice rigettava la domanda, con conseguente condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: ESCLUSA OGNI RILEVANZA DEGLI INTERESSI DI MORA
NEL CALCOLO DEL TEG NON DEVONO ESSERE CONSIDERATI GLI ONERI DA INADEMPIMENTO CHE NON RIGUARDANO IL COSTO DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Cuneo, Giudice Ruggiero Berardi | 19.06.2018 | n.512
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-esclusa-ogni-rilevanza-degli-interessi-di-mora
USURA: GLI INTERESSI MORATORI E CORRISPETTIVI VANNO VALUTATI AUTONOMAMENTE SENZA ALCUNA SOMMATORIA
PER DETERMINARE IL VALORE SOGLIA DEGLI INTERESSI DI MORA È NECESSARIO MAGGIORARE I TEGM DEL 2,1%
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice Cleonice G. Cordisco | 04.04.2018 | n.142
USURA: DEL TUTTO SUPERATA LA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI DI INTERESSE
IN MANCANZA DI UN VALIDO TERMINE DI RAFFRONTO I MORATORI RILEVANO SOLO AI FINI DELLA CD. USURA SOGGETTIVA
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Flora Mazzaro | 12.02.2018 | n.3181
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