Gli interessi di mora non possono avere rilevanza teorica ai fini della determinazione del costo complessivo del danaro e dell’eventuale superamento della soglia di usura, in assenza di concreto addebito al mutuatario.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello, con la sentenza n. 2170 del 26.02.2019.
Con ricorso ex art. 702 bis, una società ha convenuto in giudizio la banca con la quale aveva stipulato un contratto di leasing immobiliare, deducendo la convenzione di interessi usurari e chiedendo, previa declaratoria di nullità del contratto, la restituzione di quanto versato.
L’istituto di credito ha resistito, chiedendo in via riconvenzionale il pagamento di una somma di denaro a titolo di canoni scaduti.
Il Giudice ha avuto modo di sottolineare che per valutare l’eventuale usurarietà del tasso di mora è necessario verificare come tale tasso si atteggia in concreto nel corso del rapporto, perché potrebbe accadere che il ritardo nell’adempimento sia pari ad un giorno solo: spalmata l’incidenza del tasso nel corso del trimestre potrebbe anche accadere che l’importo addebitato non faccia andare in usura il relativo tasso.
Inoltre, l’esclusione degli interessi moratori dal calcolo del TEG deriverebbe anche da una ragione di carattere tecnico-matematica. Il TEG è un indice che indica il costo annuale del contratto ed in esso vanno compresi tutti gli oneri annuali sostenuti dal mutuatario (con esclusione delle sole imposte e tasse connesse all’erogazione del credito).
Gli interessi di mora, viceversa, non costituiscono dei costi annuali certi né fissi, in quanto trovano applicazione se e quando il mutuatario non paghi le rate di ammortamento. Ciò vuol dire che il tasso di mora pattuito in contratto incide sul TEG nella sua interezza solo nell’ipotesi in cui il mutuatario sia in mora per 365 giorni in un anno.
Viceversa, in ogni altra ipotesi gli interessi di mora determinano un innalzamento del TEG solo in proporzione al numero di giorni di mora.
L’Organo giudicante aderisce all’indirizzo interpretativo secondo il quale, In senso conforme soccorre poi quell’indirizzo interpretativo secondo il quale, benché l’art. 644 c.p. e l’art. unico della legge di interpretazione autentica (d.l. 394/00 conv. in legge 24/01) non distinguano tra costi effettivi, ragionevolmente certi o meramente possibili, sulla base del programma negoziale e dei dati disponibili, soltanto i costi effettivi (già sostenuti) o ragionevolmente certi (futuri ma inerenti alla regolare esecuzione del programma negoziale) al momento della conclusione del contratto esprimono un peso economico e finanziario superiore a 0 capace di “superare il limite stabilito dalla legge nel momento in cui sono promessi” e concorrono pertanto alla determinazione ex ante del TEG contrattuale.
Al momento della conclusione del contratto, gli oneri eventuali (penale di estinzione anticipata, mora ecc.) esprimono un peso economico e finanziario pari a 0 e non sono in grado di “superare il limite stabilito dalla legge […] nel momento in cui sono promessi”. Pertanto, perché assumano rilevanza ai fini della verifica del TEG la sola pattuizione contrattuale è insufficiente, così come è irrilevante un ipotetico worst case. Gli oneri eventuali concorrono invece alla verifica del TEG se e nella misura in cui si rendano effettivamente applicati o applicabili.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, il Tribunale ha rigettato le domande attorea, accogliendo la domanda riconvenzionale, con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA-MUTUO: IRRILEVANTI GLI INTERESSI MORATORI NEL CALCOLO DEL TEG
LA MORA RIGUARDA OPERAZIONI CON ANDAMENTO ANOMALO, NON DOVUTA AL MOMENTO DELL’EROGAZIONE DEL CREDITO
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Giuseppe Russo | 31.01.2019 | n.2274
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-mutuo-irrilevanti-gli-interessi-moratori-nel-calcolo-teg
USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON RIENTRANO NEL CALCOLO DEL TEGM
NON COSTITUISCONO UN COSTO NECESSARIO, MA UN ONERE EVENTUALE RELATIVO AL RITARDO NELL’ADEMPIMENTO
Sentenza | Tribunale di Treviso, Giudice Sonia Andreatta | 27.03.2018 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-gli-interessi-moratori-non-rientrano-nel-calcolo-del-tegm
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