Procedimento patrocinato da DE SIMONE LAW FIRM
Il costo sopportato dall’istante per la copertura assicurativa non va fatto rientrare nel calcolo del TEG e, dunque, non deve essere considerato ai fini della verifica del superamento del tasso soglia. Le Istruzioni della Banca d’Italia hanno “natura di norma tecniche autorizzate” e il criterio di calcolo in esse indicato appare di per sè congruo e ragionevole, in quanto fondato sull’esigenza logica e metodologica di avere a disposizione per il raffronto dati omogenei.
I costi di assicurazione nella cessione pro solvendo del quinto della pensione non rientrano nell’autonomia negoziale delle parti perché non derivano dalla volontà del creditore ma da un requisito di legge, pertanto, tale componente di costo può assimilarsi a quella relativa alle “imposte e tasse”, cioè a tutti i costi imposti dalla legge che, ai sensi dell’art.644, c.4 C.P. e art.2, c.2, legge n.108/1996, non possono essere inclusi nel calcolo del T.E.G.M.
Questo il principio espresso dal Tribunale di Pescara, Giudice Cleonice G. Cordisco, con la sentenza n. 1085 del 15 ottobre 2020.
Un cliente ha convenuto in giudizio la banca con cui aveva sottoscritto un contratto di “mutuo rimborsabile mediante cessione pro-solvendo di quote della pensione mensile”, lamentando l’applicazione di interessi usurari al contratto stesso e quindi chiedendo la restituzione di quanto indebitamente percepito. L’istituto di credito ha contestato l’assunto avversario, chiedendone il rigetto.
Quanto alla ritenuta usurarietà del finanziamento, il Giudice chiarisce che l’ISC o TAEG non è un ulteriore tasso o costo dell’operazione, ma rappresenta un dato sintetico che riassume i costi pattuiti. Esso non comporta costi ulteriori per il cliente, svolgendo unicamente una funzione informativa, ma fornisce elementi che consentono di accertare se le condizioni di costo delle operazioni creditizie praticate dalle banche e dagli intermediari finanziari presentino carattere usurario.
Ai sensi dell’art. 54 del DPR 180/50, “le operazioni di finanziamento con cessioni di quote dello stipendio devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell’ammortamento o il ricupero del residuo credito. Come quella del caso di specie, che rappresenta una copertura assicurativa obbligatoria per legge.
Nelle Istruzioni della Banca d’Italia si afferma che “le spese per assicurazioni e garanzie non sono ricomprese quando derivino dall’esclusivo adempimento di obblighi di legge”. Pertanto, il relativo importo non può essere considerato ai fini della verifica dell’usurarietà del finanziamento.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA SU CESSIONE QUINTO: IL TASSO STRUMENTALE ALL’ACCERTAMENTO DELLA SOGLIA È IL TEG
IL TAEG INDICA ESCLUSIVAMENTE IL COSTO GLOBALE DEL PRESTITO
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Diego Ragozini | 07.06.2018 | n.5618
USURA: SPESE PER ASSICURAZIONE SULLA VITA ESCLUSE DAL TEGM
CORRETTA METODOLOGIA CALCOLO CONTENUTA NELLE ISTRUZIONI BANKITALIA
Sentenza | Tribunale di Torino, Dott.ssa Maurizia Giusta | 28-05-2015 | n.3944
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