ISSN 2385-1376
Testo massima
Nel caso di cessione pro solvendo del quinto della pensione l’obbligo del mutuatario di stipulare l’assicurazione sulla vita rappresenta una remunerazione solo per l’impresa di assicurazioni che emette la polizza e incassa il premio.
I costi di assicurazione nelle cessione pro solvendo del quinto della pensione non rientrano nell’autonomia negoziale delle parti perché non derivano dalla volontà del creditore ma da un requisito di legge, pertanto, tale componente di costo può assimilarsi a quella relativa alle “imposte e tasse”, cioè a tutti i costi imposti dalla legge che, ai sensi dell’art.644, c.4 C.P. e art.2, c.2, legge n.108/1996, non possono essere inclusi nel calcolo del T.E.G.M.
Questi sono i principi ribaditi dal Tribunale di Torino, G.I. Dott.ssa Marisa Attollino, con la sentenza n. 1354 del 08.03.2016.
IL CONTESTO NORMATIVO
D.P.R. 180/1950 Art.54 (Garanzia dell’assicurazione o altre malleverie).
Le cessioni di quote di stipendio o di salario consentite a norma DEL TITOLO II e del presente titolo (Legge finanziaria 311/2005) devono avere la garanzia dell’assicurazione sulla vita e contro i rischi di impiego od altre malleverie che ne assicurino il ricupero nei casi in cui per cessazione o riduzione di stipendio o salario o per liquidazione di un trattamento di quiescenza insufficiente non sia possibile la continuazione dell’ammortamento o il ricupero del residuo credito.
Non è consentito prestare garanzia in favore del cedente mediante cessione, da parte di altro impiegato o salariato di pubblica amministrazione, di una quota del proprio stipendio o salario.
Gli istituti autorizzati a concedere prestiti ai sensi del presente titolo non possono assumere in proprio i rischi di morte o di impiego dei cedenti, ad eccezione dell’istituto nazionale della assicurazioni e delle società di assicurazioni
ART. 644 CP QUARTO COMMA
Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.
LEGGE 108/1996 ART. 2
Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall’Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d’Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. I valori medi derivanti da tale rilevazione, corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento, sono pubblicati senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.
LEGGE 28.1.2009 N.2, ART. 2 BIS
2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell’applicazione dell’articolo 1815 del codice civile, dell’articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita la Banca d’Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all’applicazione dell’articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell’articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verra’ effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni.
IL CASO
Nella fattispecie in esame, il mutuatario che aveva stipulato un contratto di mutuo con cessione pro solvendo di un quinto della propria pensione, poi risolto anticipatamente; attivava un giudizio al fine di far accertare l’illegittimità del mancato rimborso da parte della società mandataria e della Banca – al momento dell’estinzione anticipata – della quota del premio assicurativo non goduta a seguito dell’estinzione anticipata del contratto di finanziamento e delle commissioni bancarie e di intermediazione.
La domanda formulata dall’attore aveva ad oggetto anche l’accertamento della nullità di addebiti ex art.1815 c.c. per contrarietà al disposto della legge n.108/1996 perché eccedenti il c.d. tasso soglia nel periodo di riferimento.
In particolare, la deduzione del superamento del tasso soglia formulata dal mutuatario faceva riferimento ad un’impostazione seguita da giurisprudenza di merito e di legittimità (per tutte, Cass. Pen. sez.II, n.12028/2010) in tema di inclusione della commissione di massimo scoperto nelle determinazione del TEG, inteso come tasso effettivo globale.
Si costituiva ritualmente l’istituto di credito convenuto il quale contestava in toto le domande ex adverso proposte asserendo di essersi attenuta – per la commisurazione dei tassi applicati, nel rispetto del tasso soglia- alle rilevazioni e criteri metodologici contenuti nei decreti ministeriali emanati a far data dal 22 marzo 1997, nonché alle istruzioni riportate nelle circolari della Banca d’Italia.
IL COMMENTO
Nel caso in esame, il Tribunale adito ha rilevato che – indipendentemente dalla valenza attribuibile alle istruzioni emanate dall’organo di vigilanza – relativamente alle operazioni di finanziamento con cessione del quinto della retribuzione, l’art.54 del D.P.R. 180/1950 prevede l’obbligo del mutuatario di stipulare l’assicurazione sulla vita; tale onere non rappresenta una remunerazione per il creditore-mutuante ma solo per l’impresa di assicurazioni che emette la polizza e incassa il premio.
Le somme versate a titolo di premio assicurativo rappresentano una componente di costo che non rientra nell’autonomia negoziale delle parti in quanto non deriva dalla volontà del creditore ma da un requisito di legge, pertanto tale voce può assimilarsi a quella relativa alle “imposte e tasse“, cioè a tutti i costi imposti dalla legge che, ai sensi dell’art.644, c.4 c.p. e art.2, c.2, legge n.108/1996, non possono essere inclusi nel calcolo del T.E.G.
Ne consegue che le istruzioni della Banca d’Italia per la rilevazione del TAEG (che è superiore al TEG poichè include anche il costo assicurativo), ove escludono dal calcolo del tasso le spese per assicurazione in caso di morte, invalidità o disoccupazione nelle operazioni di prestito contro cessione dello stipendio non si pongono in contrasto con le norme di legge sopra richiamate.
A seguito di un’attenta disamina, il Giudice ha osservato che Il TEG indicato nel contratto di mutuo de quo, fissato nella misura del 14,859 %, risulta essere stato calcolato in conformità alla legge n.108/1996 e alle disposizioni attuative emanate dalla Banca d’Italia applicabili ratione temporis, risulta inferiore al tasso soglia del periodo di riferimento (pari al 15,390 %) ed è stato correttamente determinato scorporando il costo assicurativo in quanto imposto per legge (art.54 DPR 180/1950) e, come tale, escluso dal calcolo del TEG poiché le istruzioni all’epoca applicabili lo equiparavano alle “imposte e tasse” di cui al 4^ comma dell’art.644 c.p.
Ciò in quanto il contratto di finanziamento con cessione pro solvendo del quinto della pensione è stato concluso in data 9.10.2008, in epoca antecedente l’entrata in vigore della legge n. 2/2009, per cui le somme versate a titolo di premio assicurativo non costituiscono una componente di calcolo del TEG.
Il Giudice, proseguendo a valutare la domanda subordinata formulata dall’attore, ha osservato che la stessa attiene al rimborso dei premi assicurativi e delle commissioni bancarie e di intermediazione non maturati a seguito dell’estinzione anticipata del contratto di finanziamento.
Nel merito, il detto rimborso si pone in contrasto con la disciplina pattizia che prevede all’art.3 (oggetto di specifica approvazione e sottoscrizione ai sensi degli artt.1341 e 1342 c.c.) la non rimborsabilità delle commissioni e degli oneri indicati al punto 1.1. lettere a),b),c),d),e) e la possibilità per il cedente di fruire, in caso di estinzione anticipata del prestito, di abbuono dei soli interessi (TAN) per il periodo di ammortamento non goduto.
Pertanto, a giudizio del Tribunale torinese, non è ravvisabile l’obbligo del cessionario di restituzione delle somme versate dal contraente-mutuatario a titolo di intermediazione bancaria e finanziaria, premio assicurativo e corrispettivo per l’agente in attività finanziaria.
Per tali ragioni, il Tribunale ha rigettato la domanda principale dell’attore con condanna al pagamento delle spese processuali.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 151/2016