ISSN 2385-1376
Testo massima
Laddove le parti abbiano determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso d’interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica, sul piano logico giuridico, una sommatoria dell’interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest’ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull’interesse corrispettivo, comunque si sostituisce al primo.
Ne consegue che un cumulo del tasso corrispettivo e di quello di mora rileva, non in riferimento a una teorica somma numerica di detti tassi da raffrontarsi con il tasso soglia, ma con riferimento alla concreta somma degli effettivi interessi (corrispettivi e di mora) conteggiati a carico del mutuatario, al fine di verificare se il conteggio complessivo degli interessi applicato in seguito all’inadempimento del mutuatario ed alla conseguente applicazione degli interessi di mora, sommati agli interessi corrispettivi, determini un importo complessivo a titolo di interessi che, rapportato alla quota capitale, comporti in termini percentuali un superamento del tasso soglia.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Como, Dott. Alessandro Petronzi, con la sentenza del 20.04.2016.
Nel caso considerato, un debitore esecutato conveniva in giudizio una Banca, proponendo opposizione avverso l’esecuzione promossa nei suoi confronti dall’Istituto di credito, dolendosi, in particolare, dell’applicazione illegittima di tassi di interesse usurari nel contratto di mutuo stipulato con l’opposta, avuto riguardo anche al tasso di mora ed alla penale applicati.
Il Tribunale di Como osservava, preliminarmente, che in sede di opposizione all’esecuzione, la pretesa fatta valere dal creditore può essere neutralizzata soltanto proponendo questioni che abbiano ad oggetto fatti modificativi od estintivi (pagamento, compensazione, novazione, transazione, impossibilità sopravvenuta), del rapporto sostanziale verificatisi successivamente alla sua formazione.
In secondo luogo, richiamava l’orientamento ormai consolidato nella giurisprudenza di merito ed accolto dalla recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui risulta inammissibile operare ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, la sommatoria di interessi corrispettivi e moratori, in quanto essa comporterebbe l’opinabile somma algebrica di entità ed istituti giuridici aventi diversi presupposti, funzioni e metodologia temporale di calcolo consentendo al debitore, attraverso il proprio inadempimento, di trasformare il mutuo da oneroso a gratuito secondo gli effetti di cui all’art. 1815, co. 2, c.c..
Per le ragioni suesposte, il Tribunale, rilevato che, nel caso di specie, il dedotto superamento del tasso soglia era derivato dalla erronea somma algebrica delle entità numeriche espresse in forma percentuale del tasso di interesse corrispettivo, di quello moratorio e della penale, rigettava l’opposizione, condannando l’opponente al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: INAMMISSIBILE LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
L’INVALIDITÀ DELLA CLAUSOLA DEGLI INTERESSI MORATORI USURARI NON SI ESTENDE AI CORRISPETTIVI
Sentenza Tribunale di Verona, dott. Vittorio Carlo Aliprandi 31-03-2016 n.805
USURA: È ESCLUSA LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI MORATORI CON I CORRISPETTIVI
LA SOMMATORIA RAPPRESENTA UN “NON TASSO” O UN “TASSO CREATIVO”
Sentenza Tribunale di Bergamo, G.I. Dott. Tommaso Del Giudice 25-02-2016 n.734
USURA: NO A CUMULO TASSO MORATORIO E CORRISPETTIVO
I TASSI NON POSSONO ESSERE SOMMATI MA APPLICATI IN VIA ALTERNATIVA
Sentenza Tribunale di Bergamo, Dott.ssa Maria Magrì 24-09-2015 n.2164
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-no-a-cumulo-tasso-moratorio-e-corrispettivo.html
Testo del provvedimento
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno
Numero Protocolo Interno : 299/2016
Tags : 20.04.2016, caso, corrispettivi, cumulo, Dott. Petronzi, escluso, inadempimento, interessi, moratori, tasso, Tribunale di Como, Usura