Gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori.
Alla base di tale conclusione vi è la constatazione che i due tassi sono alternativi tra loro: se il debitore è in termini deve corrispondere gli interessi corrispettivi, quando è in ritardo qualificato dalla mora, al posto degli interessi corrispettivi deve pagare quelli moratori.
I tassi non si possano sommare semplicemente perché si riferiscono a basi di calcolo diverse: il tasso corrispettivo si calcola sul capitale residuo, il tasso di mora si calcola sulla rata scaduta.
Questi sono i principi espressi dalla Corte di Cassazione, Sez. III civ., Pres. Spirito – Rel. Gorgoni, con la sentenza n. 17447 del 28.06.2019.
La vicenda ha riguardato una società di leasing che, con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., conveniva in giudizio la locataria al fine di ottenere la risoluzione per inadempimento del contratto di locazione finanziaria, in forza della clausola risolutiva espressa in esso contenuta, e la condanna della società utilizzatrice al rilascio immediato dell’immobile libero da persone e cose.
La convenuta eccepiva la nullità del contratto per violazione della L. n. 108 del 1996, sull’assunto che il contratto prevedesse la corresponsione di tassi usurari.
Il Tribunale di Milano, con ordinanza del 23/06/2014, accoglieva la domanda attorea e condannava l’utilizzatrice al rilascio immediato dell’immobile ed alla rifusione delle spese processuali.
L’ordinanza veniva impugnata dalla soccombente dinanzi alla Corte d’Appello di Milano che, con la decisione n. 1243/2017, confermava la decisione di prime cure, ritenendo che la domanda fosse quella dell’accertamento dell’intervenuta risoluzione per inadempimento del contratto per il mancato pagamento dei canoni di leasing che non inglobavano interessi moratori ma solo corrispettivi, oltre alla domanda di restituzione dell’immobile oggetto del contratto.
Gli ermellini hanno ritenuto il ricorso inammissibile, sottolineando che la invocata nullità del contratto di locazione finanziaria per la corresponsione di interessi usurari è una questione di cui non si è occupata la Corte d’Appello, perché ritenuta estranea al tema della causa.
La Corte ha, altresì, specificato che il vizio di omessa pronuncia implica che il provvedimento asseritamente omesso risulti indispensabile per la soluzione del caso concreto e che debba escludersi che non si evinca l’iter logico che ha portato la Corte territoriale all’adozione della statuizione impugnata.
Il Giudicante ha rappresentato come gli interessi convenzionali di mora non sfuggono alla regola generale per cui, se pattuiti ad un tasso eccedente quello stabilito dalla L. 7 marzo 1996, n. 108, art. 2, comma 4, vanno qualificati ipso iure come usurari, ma in prospettiva del confronto con il tasso soglia antiusura non è corretto sommare interessi corrispettivi ed interessi moratori.
Invero, non è stato confutato dalla ricorrente che i canoni non corrisposti fossero stati calcolati, a differenza di quanto statuito dalla sentenza gravata, attraverso il conteggio di interessi moratori sugli interessi scaduti, cioè sulla rata di canone, già precedentemente capitalizzata a titolo di interessi corrispettivi.
Solo in tal caso, sarebbe stato possibile lamentare che il tasso effettivamente applicato avesse superato il tasso soglia per essere stati i singoli canoni, già comprensivi degli interessi corrispettivi, maggiorati ad ogni scadenza degli interessi moratori (c.d. tesi dell’effettività: usura effettiva e a posteriori).
La Corte ha rappresentato, per non ingenerare equivoci, che tale situazione è ben distinta e diversa da quella che inconferentemente la società ricorrente sembra ipotizzare e cioè che gli interessi moratori rilevino nel sindacato usurario per il sol fatto di essere stati promessi/convenuti oltre soglia (tesi della potenzialità, che consentirebbe al contraente di dolersi della pattuizione di interessi moratori a prescindere dal suo attuale inadempimento).
In altre parole, preso atto della ricorrenza di un doppio tasso, uno attuale, quello corrispettivo, ed uno sospensivamente condizionato al ritardo e da esso decorrente, quello moratorio, si porrebbe in tal caso il problema della sorte della pattuizione relativa a tale secondo tasso che comporta costi solo eventuali: problema che la giurisprudenza risolve sanzionando la clausola relativa alla pattuizione degli interessi moratori ove determinati ad un tasso sopra soglia e non già, come preteso dal ricorrente, trasformando forzosamente, a vantaggio dell’inadempiente, il contratto da oneroso a gratuito.
Alla luce delle suesposte argomentazioni la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso e condannato, conseguentemente, la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA-LEASING: INAMMISSIBILE PER MANCANZA DELL’INTERESSE AD AGIRE PER GLI INTERESSI MORATORI MAI APPLICATI
UNA EVENTUALE NULLITÀ NON IMPLICHEREBBE IL VENIR MENO DELL’OBBLIGAZIONE DI PAGARE GLI INTERESSI CORRISPETTIVI OVE NON USURARI
Sentenza | Tribunale di Venezia, Giudice Alessandra Ramon | 16.05.2019 | n.1051
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-leasing-inammissibile-per-mancanza-dellinteresse-ad-agire-per-gli-interessi-moratori-mai-applicati
USURA: la mora è rilevante solo in caso di effettiva applicazione, non potendo la mera pattuizione ultra soglia comportare la sanzione della gratuità
Gli interessi corrispettivi sono sempre dovuti
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Andrea Vassallo | 07.05.2019 | n.4676
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-mora-e-rilevante-solo-in-caso-di-effettiva-applicazione-non-potendo-la-mera-pattuizione-ultra-soglia-comportare-la-sanzione-della-gratuita
USURA: IL TASSO SOGLIA RIGUARDA TANTO I CORRISPETTIVI QUANTO I MORATORI
LE DUE CATEGORIE VANNO, PERÒ, VALUTATE AUTONOMAMENTE
Sentenza | Tribunale di Velletri, Giudice Paolo Goggi | 12.03.2019 | n.472
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-il-tasso-soglia-riguarda-tanto-i-corrispettivi-quanto-i-moratori
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