Provvedimento segnalato da Valeria Rebizzani di Modena
Il tasso di mora ha un’autonoma funzione quale penalità del fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità dell’inadempienza, mentre del tutto diversa è la funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi.
Gli interessi moratori non sono assolutamente considerati determinanti ai fini della formazione del valore soglia. Essi sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.
Proprio la differenza ontologica tra le due patologie di prestazioni giustifica la condivisibile esclusione dei tassi di mora che sono invece oggetto di separata rilevazione statistica, per cui la soglia va maggiorata di tale percentuale (pari allo stato al 2,1%).
Questi sono i principi ribaditi dal Tribunale di Bologna, sez. quarta, Dott.ssa Daria Sbariscia, con la sentenza del 06.09.2016.
Nel caso in oggetto, dei mutuatari convenivano in giudizio la Banca, lamentando, in relazione al contratto di mutuo stipulato con l’Istituto di credito, l’applicazione di un tasso di interesse, comprensivo del tasso di mora convenuto, eccedente il tasso soglia previsto dai decreti ministeriali ed assumendo, peraltro, che ai fini della verifica della disciplina antiusura dovessero essere conteggiati anche gli interessi moratori, come previsti al momento della conclusione del contratto.
La Banca si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle domande proposte nei suoi confronti, contestando il criterio di determinazione del tasso del mutuo, fondato sulla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori ed evidenziando il fatto che neppure con l’adozione del metodo di calcolo utilizzato dagli attori, si sarebbe verificata la violazione della normativa antiusura.
Il Tribunale di Bologna, in proposito, ribadiva la tesi della non cumulabilità tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica del rispetto della disciplina antiusura, quale diretta conseguenza della diversa natura delle due categorie di interessi, osservando che il tasso di mora ha un’autonoma funzione quale penalità del fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità dell’inadempienza, mentre del tutto diversa è la funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi.
Gli interessi moratori non sono assolutamente considerati determinanti ai fini della formazione del valore soglia. Essi sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. Infatti, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la Banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.
Ad avviso del Giudice adito, infatti, proprio la differenza ontologica tra le due patologie di prestazioni giustifica la condivisibile esclusione dei tassi di mora che sono invece oggetto di separata rilevazione statistica (pari allo stato al 2,1%).
In altri termini, anche ove si volesse ammettere che anche gli interessi di mora devono essere ritenuti rispettosi del limite legale antiusura, la soglia mora usura dovrà calcolarsi utilizzando gli stessi criteri dettati dai decreti ministeriali, ovvero procedendo alla maggiorazione del tasso in misura di 2,1 punti percentuali.
Il Tribunale emiliano, osservato, infine che, nel caso di specie, non si era registrato alcun superamento della soglia antiusura, alla luce del metodo di calcolo precedentemente illustrato, rigettava la domanda condannando gli attori al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: ai fini calcolo soglia mora è opportuno aumentare la mora media rilevata da Banca d’Italia con delta del 2,10%
Non si può confrontare il tasso di mora medio soglia usura con il tasso corrispettivo medio soglia usura
Sentenza | Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola | 28.06.2016 | n.1935
USURA: inammissibile la sommatoria degli interessi corrispettivi e moratori
L’invalidità della clausola degli interessi moratori usurari non si estende ai corrispettivi
Sentenza | Tribunale di Verona, dott. Vittorio Carlo Aliprandi | 31.03.2016 | n.805
USURA: è inammissibile la sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori
Un tasso di mora oltre soglia non implica una pattuizione usuraria se il costo complessivo del credito non supera la soglia
Sentenza | Tribunale di Treviso, Dott.ssa Elena Rossi | 11.02.2016 |
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