Gli interessi di mora non devono essere computati con riferimento ai tassi-soglia usura.
Sussiste poi una profonda differenza tra interessi corrispettivi ed interessi moratori con riferimento alla base di calcolo ed ai periodi di applicazione: gli interessi corrispettivi si applicano all’ammontare totale del credito e per il periodo di durata del finanziamento; gli interessi di mora si applicano, invece, all’ammontare delle rate non pagate e per il periodo dell’inadempimento.
Se gli interessi di mora fossero, in ipotesi, conteggiati in astratto ai fini della rilevazione del TEGM sull’intero ammontare del finanziamento e per tutto il periodo di durata del finanziamento, ancora una volta l’effetto sarebbe un innalzamento dei tassi medi.
Il dedotto superamento del tasso soglia usura del c.d. T.E.M.O ossia di un tasso effettivo di mora è una la tesi del tutto infondata, priva di riscontro normativo, in quanto sconosciuto alla normativa, sia primaria che regolamentare per cui un eventuale calcolo con tale criterio è arbitrario.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Bologna, Giudice Daniela Grossi, con la sentenza n.20214 del 2018.
Un cliente agiva in giudizio contro la Banca con la quale aveva stipulato un contratto di mutuo chirografario a tasso fisso con piano di ammortamento alla francese, sostenendo la gratuità del mutuo sulla base della sommatoria del tasso di mora con il tasso previsto nel piano di ammortamento e le ulteriori voci di spesa da cui risultava il superamento del tasso soglia di usura.
Sulla base di questo assunto, la parte attrice chiedeva: in via principale, la condanna della Banca – previa compensazione dei debiti reciproci – alla restituzione del capitale residuo e al risarcimento del danno non patrimoniale subito; in via subordinata, la pronuncia di nullità delle clausole relative agli interessi del mutuo ai sensi del disposto di cui all’art.117 TUB commi 6 e 7 con conseguente applicazione del tasso sostitutivo ivi previsto, nonché l’accertamento dell’anatocismo e la rideterminazione del capitale residuo secondo il piano di ammortamento c.d. italiano.
Il Tribunale ha evidenziato che la metodologia di calcolo che include nel TEG l’interesse moratorio, difformemente da quanto previsto dalle Istruzioni di Banca d‘Italia, è erronea in quanto tali interessi non devono essere computati con riferimento ai tassi-soglia usura atteso che hanno natura risarcitoria e sotto il profilo funzionale sono assimilabili ad una clausola penale attenendo alla fase di inadempimento contrattuale.
Sul punto, il Giudice specifica la profonda differenza ed alternatività tra interessi corrispettivi ed interessi moratori, infatti, se i primi si applicano all’ammontare totale del credito e per il periodo di durata del finanziamento; i secondi si applicano all’ammontare delle rate non pagate e per il periodo dell’inadempimento, infatti, il tasso di mora si sostituisce al tasso corrispettivo a decorrere dalla scadenza della rata insoluta, senza cumularsi a quest’ultimo né alle spese e commissioni varie.
Nel merito, il Magistrato confuta anche la deduzione di parte attrice in ordine all’usurarietà del tasso di interesse pattuito per effetto della c.d. T.E.M.O ossia di un tasso effettivo di mora, che è privo di riscontro normativo, in quanto sconosciuto alla normativa, sia primaria che regolamentare per cui un eventuale calcolo con tale criterio sarebbe arbitrario.
Sulla base delle argomentazioni suesposte, è stata rigettata la domanda con condanna al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: GLI INTERESSI DI MORA SONO IRRILEVANTI AI FINI DELLA L. 108/96
L’ORDINAMENTO GIURIDICO ADOTTA UNA NOZIONE DI USURA DEL TUTTO SVINCOLATA DAGLI ONERI DA INADEMPIMENTO
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Alberto Rovatti | 02.02.2018 | n.186
USURA: ESCLUSA MORA DAL CALCOLO DEL TEG PERCHÉ NON DOVUTA ALL’EROGAZIONE DEL CREDITO
LA VERIFICA DEL SUPERAMENTO TSU DEVE ESSERE AUTONOMAMENTE ESEGUITA PER CIASCUNA CATEGORIE SENZA SOMMATORIA TRA CORRISPETTIVI E MORATORI
Sentenza | Tribunale di Vincenza, Giudice Maximiliano Lenzi | 07.11.2017 | n.3111
USURA MORATORI: NON PUÒ ESSERE VERIFICATA CON RIFERIMENTO ALLA SOGLIA RILEVATA PER I CORRISPETTIVI
LA RELATIVA NULLITÀ NON INFICIA LA VALIDITÀ DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI
Ordinanza | Tribunale di Brescia, Dott. Raffaele Del Porto | 11.10.2017 |
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