Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usura, gli interessi di mora non possono essere valutati con riferimento ai TEGM di cui ai decreti ministeriali di rilevazione dei tassi soglia posto che gli stessi non sono comprensivi degli interessi moratori, pertanto dovrà tenersi conto dell’indagine statistica condotta a fini conoscitivi dalla Banca d’Italia e dall’Ufficio italiano dei cambi la quale ha rilevato che, con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.
Ne consegue che i TEGM rilevati devono essere aumentati di 2,1 punti percentuali per poter ottenere il tasso medio di mora e, quindi, su detti tassi medi di mora così ricavati dovrà essere determinato il tasso soglia.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Erminio Colazingari con la sentenza n.672 del 11.01.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata dei clienti-mutuatari agivano in giudizio contro la Banca al fine di sentire pronunciare una declaratoria di gratuità del mutuo, quale sanzione della asserita usurarietà dei tassi applicati al rapporto.
Il Giudice, sulla base della documentazione prodotta in giudizio, ha rilevato che nel caso specifico sia il tasso corrispettivo che il tasso di mora non superavano il valore soglia di usura.
Con riferimento agli interessi di mora, il Giudicante ha specificato che il relativo vaglio di usurarietà non può essere condotto con riferimento ai TEGM di cui ai decreti ministeriali, essendo questi determinati considerando soltanto gli interessi corrispettivi.
Non potendosi prendere a parametro tali valori, il Magistrato ha ritenuto dover fare riferimento all’indagine statistica condotta dalla Banca d’Italia nel 2002, secondo la quale con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione di intermediari considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali.
In applicazione dei dati ricavati dall’indagine statistica consegue che il tassi medi rilevati devono essere aumentati di 2,1 punti percentuali per poter ottenere il tasso medio di mora sulla cui base dovrà poi essere determinato lo specifico tasso soglia a cui raffrontare il saggio degli interessi di mora contrattualmente previsti.
In definitiva, il Tribunale ritenendo che, nella specie, la soglia di usura avrebbe potuto dirsi superata esclusivamente ricorrendo al cumulo dei tassi degli interessi corrispettivi e moratori che però non è giuridicamente configurabile dal momento che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, ha rigettato la domanda di parte attrice e compensato le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA MORATORI: NON PUÒ ESSERE VERIFICATA CON RIFERIMENTO ALLA SOGLIA RILEVATA PER I CORRISPETTIVI
LA RELATIVA NULLITÀ NON INFICIA LA VALIDITÀ DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI
Ordinanza | Tribunale di Brescia, Dott. Raffaele Del Porto | 11.10.2017 |
USURA: È IMPROPRIO CONFRONTARE GLI INTERESSI MORATORI CON IL TASSO SOGLIA DEI CORRISPETTIVI
PER GLI INTERESSI DI MORA OCCORRE OPERARE UNA MAGGIORAZIONE DEI T.E.G.M. DI 2,1%
Sentenza | Tribunale di Chieti, Dott. Marcello Cozzolino | 20.04.2017 | n.94
USURA: IL TASSO SOGLIA DEGLI INTERESSI DI MORA VA CALCOLATO CON MAGGIORAZIONE DEL 2,1%
LE CLAUSOLE PENALI NON RILEVANO AI FINI DELLA USURA AVENDO FUNZIONE RISARCITORIA
Sentenza | Tribunale Asti, Dott.ssa Teresa Maria Francioso | 07.03.2017 | n.198
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