Segnalata da Francesco Valeri di Jesi
L’usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all’entità degli stessi, e non già alla loro sommatoria, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro e la sommatoria rappresenta un “non tasso” od un “tasso creativo”, in quanto percentuale relativa ad interessi mai applicati e non concretamente applicabili al mutuatario.
Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG perché non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Perugia, Dott.ssa Clara Ciofetti, con la sentenza del 23.06.2016.
Nella fattispecie considerata, un mutuatario conveniva in giudizio la Banca lamentando l’usurarietà degli interessi applicati nel contratto dall’Istituto di credito, conseguente al dedotto superamento del tasso soglia determinato dalla sommatoria tra tasso moratorio e tasso corrispettivo.
Il Tribunale di Perugia, richiamata, preliminarmente, la sentenza n. 350/2013 della Suprema Corte, alla cui stregua “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., comma 2, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, quindi anche a titolo di interessi moratori”, osservava, in proposito, che il Giudice di legittimità, con la predetta pronuncia, lungi dall’affermare il principio della cumulabilità tra interessi moratori e corrispettivi ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, si era limitato a sostenere l’applicabilità delle disposizioni antiusura anche agli interessi moratori.
Coerentemente con l’orientamento espresso dalla Corte, il Giudice umbro, escludeva nuovamente la cumulabilità di interessi moratori e corrispettivi, anche alla luce della diversità ontologica e funzionale tra le due categorie di interessi, atteso che gli interessi di mora non costituiscono, a differenza degli interessi corrispettivi, una remunerazione del mutuo, quale costo economico del finanziamento, essendo destinati per lo più a rimanere dormienti ed inapplicati in caso di svolgimento fisiologico del rapporto, quanto piuttosto una forma di liquidazione preventiva dei danni cagionati all’Istituto di credito dall’eventuale inadempimento del mutuatario, svolgendo, altresì, una funzione deterrente dell’inadempimento soggetta, in realtà, non tanto alla disciplina prevista dall’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, comma 2, c.c., quanto a quella dell’art. 1384 c.c..
Il Giudice di merito, a sostegno del proprio ragionamento, evidenziava che i TEG medi rilevati dalla Banca d’Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all’erogazione del credito e, dunque, non anche gli interessi di mora, osservando, all’uopo, che non vi sarebbe alcuna ragione logico-giuridica per sostenere l’additività dei due tassi da raffrontare ad un valore-soglia che non contempla affatto gli interessi di mora.
Il Tribunale di Perugia, rilevato, infine, che l’usurarietà del contratto di mutuo dedotta da parte attrice era derivata dalla sommatoria tra interessi corrispettivi e di mora e ribadito, viceversa, il principio secondo cui l’usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all’entità degli stessi, e non già alla loro sommatoria, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro, rigettava la domanda, condannando l’attore al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: ESCLUSO IL CUMULO DI INTERESSI MORATORI E CORRISPETTIVI
In caso di inadempimento, il tasso moratorio si sostituisce al tasso corrispettivo
Sentenza | Tribunale di Como, Dott. Alessandro Petronzi | 20.04.2016 |
USURA: LA VERIFICA VA EFFETTUATA PER CIASCUNA CATEGORIA DI INTERESSI (CORRISPETTIVI E MORATORI)
La sommatoria dei tassi è inammissibile
Sentenza | Tribunale di Trento, dott.ssa Adriana De Tommaso | 25.02.2016 |
USURA: NO A CUMULO TASSO MORATORIO E CORRISPETTIVO
I tassi non possono essere sommati ma applicati in via alternativa
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Dott.ssa Maria Magrì | 24.09.2015 | n.2164
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