Posto che non è condivisibile la tesi del cumulo tra interessi corrispettivi e di mora, è da ritenere preferibile l’opinione per la quale gli interessi moratori non vanno calcolati ai fini del divieto di usura; invero, detta opinione è maggiormente coerente alla natura degli interessi moratori, che non hanno la funzione di corrispettivo al godimento di una somma di denaro, bensì funzione di risarcimento, e la nozione di usura richiama l’idea di un’eccessiva utilità ricavata soltanto direttamente dal prestito del denaro.
E’ da considerare inoltre che il tasso di interessi moratori previsti dalla legge, con il D.lgs n. 231/02, può essere in concreto superiore al tasso soglia, a significare che l’ordinamento giuridico adotta una nozione di usura del tutto indipendente da quegli interessi; tale interpretazione non è, peraltro, confliggente con l’espressione “a qualunque titolo” contenuta nel D.l. n. 394/00, in quanto la stessa è da interpretare come riferita alle varie specie di contratti piuttosto che ai titoli delle singole obbligazioni intesi come qualificazioni di esse.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Modena, Giudice Alberto Rovatti con la sentenza n. 186 del 02.02.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata un mutuatario conveniva in giudizio la Banca instando per la declaratoria di gratuità del mutuo in conseguenza dell’accertamento dell’applicazione di interessi che, cumulativamente considerati, risultavano essere superiori alle soglie usura ratione temporis vigenti e chiedendo la condanna della convenuta alla restituzione di quanto illegittimamente percepito a titolo di interessi.
Si costituiva l’intermediario convenuto eccependo l’erroneità della tesi attorea relativa alla sommatoria dei tassi corrispettivi con il tasso di mora e chiedendo il rigetto della domanda.
Il Tribunale ha ritenuto di dover condividere la tesi secondo cui non solo non è ammissibile il cumulo tra interessi convenzionali e di mora ma questi ultimi non vanno calcolati ai fini del divieto di usura.
Il Giudice, in particolare, ha specificato che tale indirizzo interpretativo risulta essere maggiormente coerente con la natura stessa degli interessi moratori, che non hanno la funzione di corrispettivo al godimento di una somma di denaro, bensì funzione di risarcimento, laddove la nozione di usura richiama l’idea di un’eccessiva utilità ricavata soltanto direttamente dal prestito del denaro.
Il Magistrato ha altresì sottolineato che un ulteriore considerazione che milita a favore di tale tesi è quella per cui il tasso di interessi moratori previsti dalla legge con il D.lgs n. 231/02 per il ritardato pagamento nelle transazioni commerciali è, in alcuni periodi ed in riferimento a determinate categorie di operazioni, superiore al tasso soglia, proprio a voler significare che l’ordinamento giuridico adotta una nozione di usura del tutto svincolata dagli interessi di mora.
Infine, il Giudicante, chiarendo che tale interpretazione risulti comunque conforme all’espressione “a qualunque titolo” contenuta nel D.l. n. 394/00, in quanto tale locuzione deve interpretarsi come riferita alle varie specie di contratti piuttosto che ai titoli delle singole obbligazioni intesi come qualificazioni di esse, ha rigettato integralmente la domanda attorea.
Per ulteriori approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: ESCLUSA MORA DAL CALCOLO DEL TEG PERCHÉ NON DOVUTA ALL’EROGAZIONE DEL CREDITO
LA VERIFICA DEL SUPERAMENTO TSU DEVE ESSERE AUTONOMAMENTE ESEGUITA PER CIASCUNA CATEGORIE SENZA SOMMATORIA TRA CORRISPETTIVI E MORATORI
Sentenza | Tribunale di Vincenza, Giudice Maximiliano Lenzi | 07.11.2017 | n.3111
USURA MORATORI: NON PUÒ ESSERE VERIFICATA CON RIFERIMENTO ALLA SOGLIA RILEVATA PER I CORRISPETTIVI
LA RELATIVA NULLITÀ NON INFICIA LA VALIDITÀ DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI
Ordinanza | Tribunale di Brescia, Dott. Raffaele Del Porto | 11.10.2017 |
USURA MORATORI: NON SI PUÒ UTILIZZARE COME PARAMETRO IL TAEG DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI
E’ PRIVO DI GIUSTIFICAZIONE LOGICA E GIURIDICA, CONFRONTARE DUE ENTITÀ NON OMOGENEE.
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Dott. Giudice Dott. Carlo Maddaloni. | 05.10.2017 | n.9977
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