La pattuizione di interessi moratori usurari è colpita da una nullità virtuale per violazione della norma penale di cui all’art. 644, co .4 c.p. con applicazione dunque dell’art. 1418, co.1 prima parte c.c., posto che la nullità testuale di cui all’art. 1815 co.2 c.c. riguarda solo gli interessi corrispettivi.
La violazione di norme imperative determina la nullità salvo che la legge disponga diversamente, in altri termini il criterio del ‘minimo mezzo’ esclude la sanzione invalidante se sono assicurati strumenti idonei a perseguire l’esigenza sostanziale sottesa alla norma violata.
In particolare, nel caso di contratto di mutuo gli interessi moratori usurari sono assimilabili a una penale manifestamente eccessiva il cui rimedio coerente a livello dogmatico è la riduzione giudiziale ai sensi dell’art. 1384 cc, sino alla misura necessaria affinché non venga superato il tasso soglia.
Nel caso di inadempimento gli interessi corrispettivi vengono sostituiti da quelli moratori elidendo ogni possibile sommatoria tra tassi in ragione anche della diversità funzionale e della mancanza di un tasso specifico per gli interessi moratori, che sono esclusi dal TEGM.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Treviso, Giudice Lucio Munaro con la sentenza n. 2725 del 29.12.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata, due CLIENTI agivano in giudizio contro una BANCA con la quale avevano stipulato un contratto di mutuo di cui lamentavano l’applicazione di addebiti illegittimi – in particolare interessi moratori, anatocistici e ultralegali indeterminati – in relazione ai quali chiedevano l’accertamento della nullità, nonché la restituzione di quanto indebitamente corrisposto e il ricalcolo del piano di ammortamento.
Resisteva in giudizio la BANCA che chiedeva il rigetto delle domande attoree.
Il Giudice ha suddiviso la propria motivazione in tre paragrafi corrispondenti alle deduzioni attoree occupandosi in primo luogo della rilevanza degli interessi moratori ai fini dell’accertamento dell’usura.
In particolare, il Magistrato ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui gli interessi moratori rilevano ai fini dell’usura, ma il relativo fondamento normativo non si rinviene nell’art.1815 co.2 c.c. che riguarderebbe solo gli intessi corrispettivi, ma nell’art. 644, co. 4 c.p. nella parte in cui prescrive che ai fini del superamento del tasso soglia sono ricompresi gli interessi convenuti o promessi a qualunque titolo, pertanto alla luce del dato letterale sono ricompresi anche quelli risarcitori.
Questo assunto trova la sua ragione giustificatrice nella differente natura che presentano gli interessi corrispettivi e moratori, in quanto se i primi riguardano il rapporto contrattuale nella sua fase fisiologica, i secondi attengono alla fase patologica dell’inadempimento, pertanto la nullità testuale di cui all’art. 1815 co. 2 c.c. non può che riferirsi al compenso pattuito in favore del mutuatante.
Secondo questa ricostruzione la pattuizione di interessi moratori usurari integrerebbe una nullità virtuale per violazione della norma penale ex art. 644 c.p., con applicazione dunque dell’art.1418 co. 1 prima parte cc.
In tal caso il contratto è illegale in quanto, seppure vi è un giudizio di sfavore da parte dell’ordinamento per aver violato una norma imperativa di legge, talora lo stesso legislatore prevede sanzioni diverse dalla nullità che consentono di rispettare ugualmente il fine che la norma violata perseguiva.
In altri termini, l’effettività della norma imperativa può essere assicurata con strumenti diversi da quelli invalidanti.
Nel caso di specie, siccome sul piano sistematico gli interessi moratori usurari sono assimilabili ad una penale manifestamente eccessiva, il rimedio coerente a livello dogmatico è la riduzione giudiziale ex art. 1384 cc, sino alla misura necessaria affinché non venga superato il tasso soglia.
Il sistema delineato è coerente con il principio della omogeneità di trattamento degli interessi nonostante la diversità di funzione che impedisce di calcolare il superamento del tasso soglia con la sommatoria dei tassi, anche in considerazione del dato che il TEGM non ricomprende il tasso di mora.
Questo assunto è stato specificato nel secondo paragrafo della motivazione ove il Tribunale ha sottolineato che le rate di rimborso del finanziamento sono composte da una quota di capitale ed una quota di interessi corrispettivi che si calcolano sull’intero prestito concesso, diversamente dagli interessi moratori che si applicano sulla rata scaduta. Alla scadenza della rata di rimborso, vale a dire con l’inadempimento, gli interessi corrispettivi che vengono equiparati al capitale sono sostituiti da quelli moratori, pertanto non si realizza alcuna sommatoria.
Fornite le coordinate ermeneutiche il Giudice si è occupato, nel terzo ed ultimo paragrafo della motivazione, del caso di specie rilevando che gli attori non allegavano di aver corrisposto interessi moratori a tasso usurario, infatti la richiesta di restituzione dell’indebito non si correlava di un’attività assertiva specifica nel merito.
Neppure si poteva ravvisare un fenomeno anatocistico posto che nel mutuo a tasso fisso con il metodo di ammortamento c.d. alla francese (‘a rata costante’) il mutuatario corrisponde periodicamente la stessa somma durante l’attuazione del rapporto.
In particolare il programma di rimborso è strutturato in modo che la quota di interessi della prima rata sia calcolata sull’intera somma mutuata, mentre le quote di interessi delle successive rate vengono calcolate sul capitale residuo, sicché non vi è capitalizzazione degli interessi.
In altri termini, con tale metodo gli interessi vengono calcolati soltanto sulla quota capitale progressivamente decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata, dunque non vi è alcuna illegittimità.
Peraltro, il Tribunale ha rilevato che il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali non postula necessariamente che la convenzione contenga una specifica indicazione del tasso così stabilito, potendosi ritenere soddisfatto anche per relationem attraverso il richiamo per iscritto a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili e funzionali alla concreta determinazione del relativo saggio di interesse.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Giudice ha rigettato le domande attoree e condannato al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: GLI INTERESSI MORATORI SONO RICONDUCIBILI AL GENUS DELLA CLAUSOLA PENALE
IN ASSENZA DI UN TASSO SOGLIA SPECIFICO È ESCLUSA LA NULLITÀ
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Paolo Siracusano | 18.04.2018 | n.698
USURA – MUTUO: SE PATTUITO E NON APPLICATO LA MORA NON PRODUCE EFFETTI SUL TEG
LA POSSIBILE INVALIDITÀ DEGLI INTERESSI MORATORI NON DETERMINA LA GRATUITÀ DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Campobasso, Giudice Michele Dentale | 04.09.2017 | n.508
USURA BANCARIA: GLI INTERESSI DI MORA NON SONO SOGGETTI AL RISPETTO DELLE SOGLIE
Diversamente il legislatore sarebbe schizofrenico, imponendo ex art.1284 cc tassi legali di mora usurari
Ordinanza | Tribunale di Cremona. Dott. Giulio Borella | 09-01-2015
USURA BANCARIA: GLI INTERESSI MORATORI USURARI VANNO SANZIONATI A NORMA DELL’ART.1384 CC IN QUANTO DEBITO RISARCITORIO
L’iniquità della mora va rimossa con l’ordinario rimedio della riduzione della penale ex art.1384 cc.
Decisione | Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di coordinamento | 28-03-2014 | n.1875 http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-gli-interessi-moratori-usurai-vanno-sanzionati-a-norma-dell-art-1384-cc-in-quanto-debito-risarcitorio.html
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