L’esigenza di omogeneità, o simmetria, è indubbiamente avvertita dalla legge (n. 108/96), la quale disciplina la determinazione del tasso in concreto e del TEGM prendendo in considerazione i medesimi elementi. In difetto di una rilevazione periodica ufficiale dei tassi di mora medi, operata con le modalità previste dall’art. 2 L. 108/96, o si ritiene preclusa la verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori pattuiti nella singola operazione contrattuale oppure si utilizzano, ai fini della verifica della usurarietà degli interessi di mora, gli esiti della indagine statistica.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Cosenza, Giudice Anna Rombolà, con la sentenza n. 1623 del 22.07.2019.
Una società proponeva opposizione avverso il pignoramento immobiliare, contestando il diritto della banca creditrice a procedere esecutivamente per conseguire il pagamento di un credito relativo al contratto di mutuo fondiario stipulato fra le parti. La società deduceva la nullità di tale contratto, per l’illegittima applicazione degli interessi passivi, in ragione della difformità tra tasso contrattuale e tasso effettivo di ammortamento.
La banca, costituendosi in giudizio, rilevava che il contratto di mutuo stipulato dalla società conteneva l’espressa previsione del tasso di interesse corrispettivo e di quello di mora che non superavano la soglia usuraria vigente al momento della stipulazione del contratto.
Fra i vari punti contestati dalla società, il Giudicante ha avuto modo di evidenziare che il debitore ha concordato con la banca il tasso di interesse corrispettivo e moratorio, con la conseguenza che il riferimento ad un parametro prescelto dalle parti esclude, in radice, la nullità della relativa clausola e della conseguente applicazione dei saggi di interesse, risultando osservato, sia il requisito della determinazione diretta della misura del tasso convenzionale vigente durante il rapporto ex art. 1346 c.c., sia quello della forma scritta ad substantiam ex art. 1284, terzo comma, c.c.. Questo perché il contratto contiene l’espressa previsione di un tasso di interesse nominale annuo del 4,90% e di un tasso di interesse di mora, in caso di mancato pagamento di singole rate alle rispettive scadenze, pari al tasso di interesse corrispettivo maggiorato di 3 punti.
È stato ribadito in sentenza che esiste un’evidente differenza “ontologica” tra gli interessi moratori e quelli corrispettivi, secondo la quale gli interessi moratori rientrerebbero tra “quelle prestazioni accidentali (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al futuro adempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di moral suasion”. Pertanto, non possono essere cumulati i due interessi, ai fini della verifica del rispetto delle soglie usurarie.
Per la verifica dell’usurarietà del tasso di interesse di mora pattuito in contratto, il Tribunale di Cosenza ha ritenuto, pur condividendo l’orientamento secondo il quale l’art. 1 della legge n. 108 del 1996 – che prevede la fissazione di un tasso soglia al di là del quale gli interessi pattuiti debbono essere considerati usurari, che il tasso soglia così individuato non possa essere utilizzato come parametro di riferimento per tale categoria di interessi. Il tasso soglia tempo per tempo vigente si determina, ai sensi dell’art. 2 L. 108/96, applicando la maggiorazione prevista dal comma 4 al Tasso Effettivo Globale Medio (T.E.G.M.) rilevato dal Ministero del Tesoro con periodicità trimestrale per operazioni contrattuali della stessa natura.
In assenza di una rilevazione periodica ufficiale dei tassi di mora medi, operata con le modalità previste dall’art. 2 L. 108/96, o si ritiene preclusa la verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori pattuiti nella singola operazione contrattuale oppure si utilizzano, ai fini della verifica della usurarietà degli interessi di mora, gli esiti della indagine statistica a cui si è fatto, in precedenza, riferimento.
Il Giudice ha pertanto ritenuto infondata la domanda della società, rigettando la correlata domanda di ripetizione dell’indebito.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA-MORA: OCCORRE LA MAGGIORAZIONE DEL 2,1% RISPETTO AL TASSO SOGLIA STABILITO PER GLI INTERESSI
IL PRINCIPIO DI SIMMETRIA È IL FONDAMENTO DELLA DISCIPLINA EX LEGE 108/96
Sentenza | Tribunale di Ferrara, Giudice Caterina Arcani | 23.01.2019 | n.91
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/39472
USURA: ESCLUSI I MORATORI DAL CALCOLO DEL TEG IN QUANTO NON DOVUTI AL MOMENTO DELL’EROGAZIONE
IN ASSENZA DI PREVISIONE LEGISLATIVA È POSSIBILE LA MAGGIORAZIONE DI 2,1
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Tommaso Martucci | 07.11.2018 | n.21423
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-esclusi-i-moratori-dal-calcolo-del-teg-in-quanto-non-dovuti-al-momento-dellerogazione
USURA: GLI INTERESSI DI MORA SONO IRRILEVANTI AI FINI DELLA L. 108/96
L’ORDINAMENTO GIURIDICO ADOTTA UNA NOZIONE DI USURA DEL TUTTO SVINCOLATA DAGLI ONERI DA INADEMPIMENTO.
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Alberto Rovatti | 02.02.2018 | n.186
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-gli-interessi-di-mora-sono-irrilevanti-ai-fini-della-l-10896
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