Gli interessi corrispettivi disciplinano la fase fisiologica del rapporto, in cui il debitore legittimamente trattiene ed utilizza il denaro oggetto del mutuo, mentre quelli moratori attengono alla fase eventuale e patologica, che ricorre nel caso in cui il debitore sia in ritardo nella restituzione delle singole rate nei termini previsti dal piano di ammortamento.
La verifica dell’eventuale superamento del tasso soglia deve essere autonomamente eseguita con riferimento a ciascuna delle due categorie di interessi, senza sommarli tra loro; infatti, il riferimento operato dalla citata Cass. n. 350/2013 alla “determinazione del tasso soglia comprensivo della maggiorazione per la mora”, intende semplicemente indicare la necessità di verificare il rispetto del tasso soglia anche in relazione agli interessi moratori.
Le rilevazioni trimestrali dei tassi effettivi globali medi (TEGM) da parte della Banca D’Italia non tengono conto degli interessi di mora perché gli stessi non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. Pertanto, non si può procedere ad una valutazione del carattere usurario degli interessi di mora mediante un loro raffronto con il tasso soglia, in quanto i termini sono tra di loro eterogenei.
Il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi moratori è rappresentato dal TEGM maggiorato di 2,1 punti ed aumentato della metà.
In caso di superamento del tasso soglia da parte dei soli interessi moratori, la nullità della relativa clausola non coinvolge anche quella che prevede gli interessi corrispettivi, che continuano ad essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Lanciano, Giudice Cleonice G. Cordisco, con la sentenza n.142 del 04.04.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata due clienti MUTUATARI convenivano in giudizio la BANCA con la quale avevano stipulato un contratto di mutuo fondiario a tasso variabile eccependo l’usurarietà sia del tasso di mora contrattuale che del tasso effettivo di mora, nonché l’indeterminatezza delle condizioni economiche applicate al mutuo.
Resisteva in giudizio la BANCA che contestava puntualmente l’assunto avversario.
In primo luogo, oggetto del giudizio era l’accertamento dell’usurarietà degli interessi moratori stipulati nel contratto di mutuo che, secondo quanto deduceva la parte attrice, sarebbero stati pattuiti in misura superiore rispetto al tasso soglia.
Il Tribunale preliminarmente ha richiamato il prevalente orientamento giurisprudenziale in materia di usura, secondo cui il tasso soglia riguarda non solo gli interessi corrispettivi, ma anche quelli moratori la cui verifica deve essere eseguita autonomamente, in quanto è differente l’inquadramento giuridico degli uni e degli altri, avendo i primi una funzione remuneratoria, mentre i secondi una funzione risarcitoria del danno da ritardo nell’adempimento.
Secondo l’orientamento seguito dal Magistrato, la nullità dei tassi moratori non coinvolge la legittimità degli interessi corrispettivi sotto soglia, che continuano ad essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale.
Fatta questa premessa, il Giudice ha ricordato che le rilevazioni trimestrali dei tassi effettivi globali medi (TEGM) da parte della Banca D’Italia non tengono conto degli interessi di mora perché gli stessi non sono dovuti dal momento dell’erogazione del credito, ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.
Sul punto, essendo inammissibile il confronto tra termini disomogenei, vale a dire tra il TAEG applicato al cliente, comprensivo di interessi moratori, e il TEGM non comprensivo della mora, la Banca d’Italia, secondo un’indagine statistica condotta nel 2002, ha rilevato che mediamente gli interessi di mora sono pattuiti con una maggiorazione del 2,1% rispetto agli interessi convenzionali; pertanto, in assenza di un parametro normativo al quale raffrontare gli interessi di mora, il Giudice ha ritenuto di dover aderire all’orientamento secondo il quale, in virtù delle risultanze di tale indagine, il parametro di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi moratori è rappresentato dal TEGM maggiorato di 2,1 punti, sul quale poi calcolare il tasso soglia.
Applicando queste coordinate al caso in esame, il Giudice ha rilevato la non usurarietà degli interessi moratori pattuiti, sottolineando che in ogni caso i clienti non erano in ritardo nel pagamento, pertanto alcun interesse di mora risultava applicato nel caso di specie, sottolineando altresì che non essendosi verificato l’inadempimento, la valutazione di usurarietà del tasso di mora sarebbe stata in ogni caso priva di concreta rilevanza.
Quanto alla lamentata applicazione di interessi anatocistici, in conformità a quanto consentito dall’art. 3 della Delibera CICR del 9.2.2000, il Tribunale ha rilevato che nell’ammortamento alla francese il sistema matematico di formazione delle rate risulta predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi inserita sia calcolata non sull’intero importo mutuato, bensì con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che gli interessi producano il contestato effetto anatocistico.
Con specifico riferimento all’indeterminatezza delle condizioni economiche applicate al contratto di mutuo, invece, il Giudice aderendo a consolidato orientamento giurisprudenziale, ha precisato che ove il tasso convenuto sia variabile, per la sua precisa individuazione è idoneo il riferimento a parametri fissati su scala nazionale che nel caso di specie, sono soddisfatti dal riferimento all’Euribor, rispetto il quale gli attori non possono dolersi della “non comprensibilità della formulazione utilizzata“, in quanto il riferimento a tale tasso è contenuto in una clausola del contratto puntualmente sottoscritta e, dunque, accettata dai clienti.
Alla luce di tali argomentazioni, il Tribunale ha concluso rigettando integralmente la domanda dei MUTUATARI, condannandoli al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: DEL TUTTO SUPERATA LA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI DI INTERESSE
IN MANCANZA DI UN VALIDO TERMINE DI RAFFRONTO I MORATORI RILEVANO SOLO AI FINI DELLA CD. USURA SOGGETTIVA
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Flora Mazzaro | 12.02.2018 | n.3181
USURA MORATORI: NECESSARIA LA MAGGIORAZIONE DI 2,1% SUL LIMITE DEL TASSO SOGLIA RILEVATO PER I CORRISPETTIVI
IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA DEI MORATORI NON DETERMINA LA GRATUITÀ DEL FINANZIAMENTO
Sentenza | Tribunale di Sassari, Giudice Dott. Cinzia Caleffi | 24.01.2017 | n.100
USURA BANCARIA: PER INTERESSI MORATORI SI APPLICANO I TEG MEDI PUBBLICATI AUMENTATI DI 2,1 PUNTI
MANCA UNA PREVISIONE LEGISLATIVA CHE DETERMINI LA SPECIFICA SOGLIA IN PRESENZA DI INTERESSI MORATORI
Sentenza | Tribunale di Roma, Dott.ssa Stefania Garrisi | 23.11.2016 | n.22027
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