Gli “interessi di mora” trovano la loro giustificazione al di fuori del sinallagma contrattuale del corrispettivo per la prestazione di denaro, essendo convenuti esclusivamente a fronte del colpevole inadempimento del debitore; hanno natura risarcitoria essendo corrisposti in conseguenza della mancata o irregolare prestazione del prenditore del credito.
Gli interessi corrispettivi sono regolati nelle disposizioni concernenti il contratto di mutuo e sono disciplinati come fisiologica conseguenza dell’erogazione del finanziamento ex art. 1815 c.c., mentre gli interessi di mora sono previsti nelle disposizioni concernenti l’inadempimento delle obbligazioni e riguardano l’eventuale patologia del negozio giuridico ex art. 1234 c.c..
Tale distinzione è stata recepita dai Decreti Ministeriali, che trimestralmente rilevano il TEGM degli interessi corrispettivi, ove è precisato che i tassi effettivi globali medi non sono comprensivi degli interessi di mora.
È logicamente erroneo includere gli interessi di mora nel calcolo del TEG perché in tal modo la verifica dell’usurarietà si eseguirebbe con un confronto tra dati non omogenei.
Questi principi sono espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Marzia Cruciani con la sentenza n. 5545 del 14.03.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata i clienti mutuatari agivano in giudizio contro la Banca al fine di sentire pronunciare una declaratoria di gratuità del mutuo, quale sanzione della nullità delle clausole contrattuali di natura usuraria pattuite chiedendo la ripetizione dell’indebito e la condanna della banca al risarcimento dei danni.
Si costituiva in giudizio la Banca che, allegata la legittimità degli interessi – corrispettivi e moratori – pattuiti, chiedeva il rigetto della domanda di parte attrice, in quanto quest’ultima sosteneva la pretesa usurarietà degli interessi sommando erroneamente i tassi corrispettivi e moratori.
Sul punto, il Tribunale ha rilevato, sulla base dell’orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che il cumulo dei tassi degli interessi corrispettivi e moratori non è giuridicamente ammissibile, in quanto i suddetti interessi sono tra di loro alternativi; infatti, mentre gli interessi corrispettivi attengono alla fase fisiologica del mutuo e coprono il periodo contrattualmente previsto per il finanziamento, gli interessi moratori riguardano la fase patologica, intervenendo quando il mutuatario non paga quanto dovuto per la restituzione del denaro ricevuto in prestito.
Più nello specifico, il Giudice afferma che gli interessi corrispettivi trovano la loro giustificazione causale nel sinallagma contrattuale, quale controprestazione della dazione di denaro, mentre gli interessi moratori esulano dal sinallagma contrattuale, in quanto investono la fase dell’inadempimento da ritardo e quindi assolvono alla funzione risarcitoria di cui all’art.1234 c.c.
Il Tribunale a sostegno del proprio assunto richiama da un lato i Decreti Ministeriali, che trimestralmente rilevano il TEGM degli interessi corrispettivi a mente dei quali i tassi effettivi globali medi non comprendono gli interessi di mora, e dall’altro le Istruzioni impartite dalla Banca d’Italia, secondo cui gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, in quanto dovuti solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente.
Alla luce del percorso argomentativo esposto, il Tribunale di Roma ha rigettato la domanda di parte attrice, condannandola al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: GLI INTERESSI DI MORA SONO IRRILEVANTI AI FINI DELLA L. 108/96
L’ORDINAMENTO GIURIDICO ADOTTA UNA NOZIONE DI USURA DEL TUTTO SVINCOLATA DAGLI ONERI DA INADEMPIMENTO
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Alberto Rovatti | 02.02.2018 | n.186
USURA: ESCLUSA MORA DAL CALCOLO DEL TEG PERCHÉ NON DOVUTA ALL’EROGAZIONE DEL CREDITO
LA VERIFICA DEL SUPERAMENTO TSU DEVE ESSERE AUTONOMAMENTE ESEGUITA PER CIASCUNA CATEGORIE SENZA SOMMATORIA TRA CORRISPETTIVI E MORATORI
Sentenza | Tribunale di Vincenza, Giudice Maximiliano Lenzi | 07.11.2017 | n.3111
USURA MORATORI: NON PUÒ ESSERE VERIFICATA CON RIFERIMENTO ALLA SOGLIA RILEVATA PER I CORRISPETTIVI
LA RELATIVA NULLITÀ NON INFICIA LA VALIDITÀ DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI
Ordinanza | Tribunale di Brescia, Dott. Raffaele Del Porto | 11.10.2017 |
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