Provvedimento segnalato da Valeria Rebizzani di Modena
E’ pacifica l’esclusione degli interessi moratori dalle rilevazioni della Banca d’Italia, finalizzate al calcolo del TEG.
E’ inammissibile sostenere il carattere usurario di un mutuo in considerazione del calcolo dell’interesse moratorio sul montante rappresentato da capitale, interesse, corrispettivo e spese, operando la somma del tasso corrispettivo e di quello al moratorio, così addivenendo ad un tasso complessivo superiore al tasso soglia vigente al momento della pattuizione contrattuale.
Il carattere usurario del mutuo non può emergere dalla somma di interessi corrispettivi e moratori; infatti, interessi corrispettivi e moratori assolvono a funzioni differenti (i secondi, in particolare, hanno natura risarcitoria) e sono calcolati su diverse basi: i primi sull’intero ammortamento del mutuo, i secondi esclusivamente sulle rate scadute e non onorate.
Questi sono i principi espressi dal Tribunale di Lodi, Dott.ssa Flaviana Boniolo, con la sentenza dell’11 agosto 2016, n. 578.
Nell’ambito di una controversia tra due clienti ed una Banca, veniva contestata l’usurarietà di un contratto di mutuo ipotecario stipulato tra le parti, sul presupposto che al momento della pattuizione sarebbe stato convenuto un tasso corrispettivo e di mora che sommati a tutte le spese connesse all’erogazione del credito, al valore della polizza convenuta ed alla penale di estinzione anticipata, aveva determinato il superamento del tasso soglia di riferimento.
Il Tribunale, osservato in proposito che l’impostazione seguita dai mutuatari non poteva essere condivisa alla luce della diversa natura e funzione degli interessi corrispettivi e moratori – i secondi, in particolare, aventi natura risarcitoria e calcolati sulle rate scadute e non onorate, i primi sull’intero ammortamento del mutuo – escludeva l’ammissibilità di un metodo di calcolo fondato sulla mera somma aritmetica tra interessi corrispettivi e moratori ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia.
Inoltre, il Tribunale, ricordato che gli interessi moratori sono esclusi dalle rilevazioni della Banca d’Italia, finalizzate al calcolo del TEG, sottolineava il fatto che l’attore non aveva nemmeno dedotto l’applicazione da parte della Banca di un interesse superiore al tasso soglia rate scadute e non onorate.
I mutuatari allegavano, infine, la necessità di includere, nella determinazione del tasso di interesse al fine di valutarne l’usurarietà, anche gli oneri collegati alla stipula della polizza prevista in contratto.
Ebbene, il Giudice adito rilevava dalle condizioni applicate, in allegato al contratto di mutuo, che la Banca aveva quantificato l’ISC (Indicatore Sintetico di Costo nel tasso) nella misura di 6,71 %, includendo nel conteggio, ai sensi del decreto del Ministro del Tesoro dell’8 luglio 1992, tra l’altro, le spese per l’assicurazione.
Alla luce di quanto esposto, il Tribunale rigettava la domanda dei mutuatari con condanna al pagamento delle spese processuali:
Per altri precedenti si veda:
USURA: INTERESSI MORATORI IRRILEVANTI AI FINI DELL’USURA OGGETTIVA
MANCA UN TERMINE DI RAFFRONTO CHE SIA COERENTE COL DATO DA RAFFRONTARE
Sentenza Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari 28-04-2016 n. 5279
USURA: CONFRONTARE IL TASSO DI MORA CON IL TASSO SOGLIA CORRISPETTIVO È IMPROPRIO
I D.M. MINISTERIALI TRIMESTRALI NON RILEVANO LA SOGLIA DI USURA DEI TASSI DI MORA MEDI
Sentenza Tribunale di Padova, Dott. Giorgio Bertola 27-04-2016 n. 1312
USURA: INAMMISSIBILE LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
L’INVALIDITÀ DELLA CLAUSOLA DEGLI INTERESSI MORATORI USURARI NON SI ESTENDE AI CORRISPETTIVI
Sentenza Tribunale di Verona, dott. Vittorio Carlo Aliprandi 31-03-2016 n. 805
USURA: GLI INTERESSI DI MORA SONO SOSTITUTIVI DI QUELLI CORRISPETTIVI
ULTERIORE NO AL CUMULO
Sentenza Tribunale di Milano, dott.ssa Silvia Brat 31-03-2016 n. 4016
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