Gli interessi moratori, non essendo riconducibili al “corrispettivo” di una prestazione di denaro o di altra utilità previsto dall’art. 644 c.p., non devono essere conteggiati ai fini della valutazione dell’eventuale tasso soglia usura
È errata, in quanto difforme alle Istruzioni della Banca d’Italia disposte ai fini della rilevazione del tasso effettivo globale ai sensi della legge sull’usura emanate dalla Banca d’Italia nel 2006, la sommatoria tra interesse corrispettivo e moratorio, posto che gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo hanno la funzione di remunerare forfettariamente l’istituto di credito del danno subito per effetto del ritardo e/o mancato pagamento delle rate e sono, pertanto, dovuti, nella sola fase “patologica” del contratto, ovvero nella sola ipotesi in cui il pagamento non venga eseguito o venga eseguito in ritardo rispetto alla scadenza pattuita, difettando del carattere di corrispettività richiamato dall’art. 644 c.p..
Questi i principi espressi dal Tribunale di Brescia, Dott.ssa Marina Mangosi con la sentenza n.1828 del 08.06.2017
Nella fattispecie in esame una società mutuataria conveniva in giudizio una Banca mutuante, e lamentando il superamento del TSU in merito alla stipula di un contratto di mutuo, chiedeva la condanna dell’Istituto credito alla ripetizione delle somme illegittimamente percepite.
Nello specifico, parte attrice asseriva che dalle operazioni di calcolo del TAEG, effettuata inserendo tanto gli interessi di mora quanto gli interessi moratori, risultava ampiamente superato il limite usura rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia.
Si costituiva, tempestivamente, in giudizio la Banca che, chiedendo il rigetto delle pretese attore in quanto infondate in fatto e in diritto, eccepiva l’illegittimità della modalità di calcolo del TSU operata dall’attrice, avendo incluso nello stesso gli interessi moratori.
Il Giudicante quanto alle doglianze di parte attrice circa l’usurarietà del tasso di interesse applicato dalla Banca, ha ritenuto di non poter accogliere l’asserita domanda, precisando che gli interessi moratori, non essendo riconducibili al “corrispettivo” di una prestazione di denaro o di altra utilità previsto dall’art. 644 c.p., non devono essere conteggiati ai fini della valutazione dell’eventuale tasso soglia.
Nel merito, in conformità con l’orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, il Giudice ha chiarito che deve considerarsi errata, in quanto difforme alle Istruzioni della Banca d’Italia disposte ai fini della rilevazione del tasso effettivo globale ai sensi della legge sull’usura emanate dalla Banca d’Italia nel 2006, la sommatoria tra interesse corrispettivo e moratorio, posto che gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti, per il caso di inadempimento di un obbligo, hanno la funzione di remunerare forfettariamente l’istituto di credito del danno subito per effetto del ritardo e/o mancato pagamento delle rate e sono, pertanto, dovuti, nella sola fase “patologica” del contratto, ovvero nella sola ipotesi in cui il pagamento non venga eseguito o venga eseguito in ritardo rispetto alla scadenza pattuita, difettando, quindi, del carattere di corrispettività richiamato dall’art. 644 c.p..
Alla luce delle ragioni suesposte il Tribunale ha rigettato la domanda dell’attrice con condanna al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rimanda ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: IRRILEVANTI GLI INTERESSI MORATORI PER LA MANCANZA DI UN VALIDO TERMINE DI RAFFRONTO
LA PRETESA DI CONFIGURARE UN TASSO EFFETTIVO DI MORA (CHIAMATO T.E.MO) NON È CONDIVISIBILE
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Francesco Ferrari | 16.02.2017 | n.16873
USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON POSSONO ESSERE VERIFICATI CON IL TEGM DEI CORRISPETTIVI
MANCA UN TERMINE DI RAFFRONTO ATTESA LA OMESSA RILEVAZIONE DEL LIMITE DI LEGGE CD. TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Varese, Dott. Alberto Longobardi | 29.11.2016 | n.1354
IL TASSO SOGLIA MORA USURA VA CALCOLATO OPERANDO UNA MAGGIORAZIONE DEL 2,1%
Sentenza | Tribunale di Bologna, Dott.ssa Daria Sbariscia | 06.09.2016 | n.20802
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno