Gli interessi moratori non possono essere verificati con il tasso-soglia calcolato in forza di un TEGM che non considera detti interessi ma solo quelli corrispettivi, per cui il confronto fra di loro valori disomogenei sarebbe una operazione priva di attendibilità logica, prima ancora che giuridica.
La verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori risulta preclusa dalla mancanza di un termine di raffronto, attesa la omessa rilevazione della soglia, per cui il vaglio di usurarietà degli interessi moratori è limitato all’ipotesi della cd. usura “soggettiva”.
Il problema relativo alla mancanza della rilevazione del tasso soglia per gli interessi moratori non può essere superato invocando la rilevazione condotta dalla Banca d’Italia nel 2001 con riferimento ai tassi di interesse moratori praticati sul mercato ove è indicata che la media degli interessi moratori è maggiorata di 2,1 punti percentuali rispetto ai tassi medi concordati per gli interessi corrispettivi.
Ai fini del calcolo del tasso usurario, è errata la sommatoria di interessi moratori, interessi corrispettivi e spese.
Questi i principi sanciti dal Tribunale di Varese, Giudice Alberto Longobardi, con la sentenza n. 1354 del 29.11.2016.
Nel caso di specie, gli attori convenivano in giudizio la Banca sul presupposto del superamento del tasso soglia ex art. 2 legge n. 108/1996 per effetto della sommatoria di ogni componente di costo pattuita nel contratto di mutuo al fine di ottenere l’accertamento di diversa imputazione dei pagamenti effettuati alla sola quota capitale del piano di ammortamento, e riformulare, quindi, per la durata residua del contratto, le rate di pagamento del mutuo considerando le sole quote capitali ricontabilizzando i versamenti effettuati.
Si costituiva la Banca, contestando quanto ex adverso dedotto sul presupposto che l’attore aveva provveduto erroneamente all’individuazione del superamento del tasso soglia usurario attraverso la sommatoria, oltre a spese, commissioni, remunerazioni e penali su estinzione anticipata anche degli interessi corrispettivi con quelli di mora.
Il Tribunale ha, in primo luogo, precisato che, seppur è vero in astratto che a partire dalle Istruzioni della Banca d’Italia dell’agosto 2009 tutte le spese, escluse quelle per imposte e tasse, debbano essere calcolate tra gli oneri su base annua per la nuova formula ai fini del calcolo del TEG, non è possibile far ricorso alla sommatoria delle medesime con i tassi moratori ai fini della verifica del superamento del tasso soglia, in quanto l’aporia logica è identica a quella che si otterrebbe sommando tassi moratori e corrispettivi.
La contestazione dell’usura è stata formulata, infatti, ha chiarito il Giudice, pretendendo di sommare al tasso convenzionale pattuito per gli interessi corrispettivi, la commissione per l’estinzione anticipata; le spese per insoluto e il tasso convenzionale stabilito per gli interessi moratori.
La difesa attorea, a giudizio del Tribunale, è caduta tuttavia in un equivoco interpretativo dal momento che non può essere condivisa la pretesa di sommare i due tassi di interesse, né degli interessi corrispettivi con le spese di commissione per estinzione anticipata e per insoluto al fine di verificarne la legittimità o meno sul piano dell’usura, dovendosi limitare l’interprete ad operare un controllo sull’usurarietà degli interessi non solo con riferimento agli interessi corrispettivi, ma anche per quelli moratori.
In sostanza, quindi, entrambe le tipologie di interessi potenzialmente potrebbero risultare usurarie, ma ciò dovrà essere valutato, ha precisato il Giudice, singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.
Ciò premesso, ai fini del vaglio di usurarietà degli interessi moratori, il Tribunale ha specificato che sino a quando non verrà commissionata dal Ministero delle Finanze una rilevazione di un TEGM specifico per gli interessi di mora, per questi ultimi, non risulta possibile procedere a una qualificazione in termini “oggettivi” dell’interesse usurario, ferma restando la possibilità che tali interessi possano essere comunque riconosciuti come usurari in chiave soggettiva, ossia laddove, richiamando quanto dettato dall’art. 644 c.p. si dimostri che detti interessi siano stati pattuiti in termini tali da creare una sproporzione delle prestazioni, con approfittamento delle condizioni di difficoltà economiche e finanziarie del debitore.
Il giudice ha poi evidenziato che la mancata rilevazione del tasso-soglia non può essere sostituita e surrogata dalla rilevazione statistica riportata nei DM in relazione alla media delle maggiorazione degli interessi corrispettivi, pari al 2,1% peraltro richiamata dai chiarimenti resi dal detto organo di vigilanza con la Circolare del 03.07.2013.
Detta rilevazione, oltre a essere “ufficiosa“, in quanto condotta in assenza di una istruzione in tal senso disposta dal Ministero delle Finanze in attuazione a quanto dettato dalla Legge 108/1996, non può considerarsi neppure scientificamente attendibile atteso che non sono conosciute le modalità di rilevazione statistica utilizzate e che la stessa è stata condotta attraverso l’acquisizione di dati a campione ed è risalente ad oltre dieci anni fa, senza essere stata aggiornata e rivisitata trimestralmente, come invece preteso dal legislatore.
Parte attrice aveva, altresì, dedotto la indeterminatezza per mancata pattuizione dell’ISC nell’ambito del contratto di mutuo in asserita violazione delle norme di trasparenza bancaria e segnatamente dell’art. 117 TUB.
Il Tribunale ha rilevato come l’eccezione predetta risulti nel merito infondata e ha chiarito che solo dal 2003, con la delibera CICR, è stato specificamente introdotto l’obbligo di espressa indicazione dell’ISC, e che pertanto al momento della stipula del contratto de quo non sussistesse tale obbligo.
Sulla base dei suddetti principi il Tribunale di Varese ha rigettato le domande proposte dagli attori, condannandoli alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
TALE MAGGIORAZIONE VA APPLICATA PER SOPPERIRE AD UN VUOTO LEGISLATIVO
Sentenza | Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola | 28.05.2016 |
USURA: INTERESSI MORATORI IRRILEVANTI AI FINI DELL’USURA OGGETTIVA
MANCA UN TERMINE DI RAFFRONTO CHE SIA COERENTE COL DATO DA RAFFRONTARE
Sentenza Tribunale di Milano, dott. Francesco Ferrari 28-04-2016 n. 5279
USURA: GLI INTERESSI MORATORI SONO ESCLUSI DAL CALCOLO DEL TEG
LA LEGGE ANTIUSURA È INAPPLICABILE ALLE PRESTAZIONI RICONDUCIBILI ALLA MORA DEBENDI
Sentenza | Tribunale di Roma, dott. Fausto Basile | 26.01.2016 | n.1463
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