Gli interessi moratori non rientrano tra gli oneri rilevanti per la verifica dell’usura, infatti, la valutazione in termini di usurarietà del contratto deve essere effettuata con esclusivo riferimento agli oneri che costituiscono remunerazione della messa a disposizione del capitale.
Gli interessi moratori non costituiscono una forma di remunerazione in quanto la loro funzione è quella di sanzionare l’inadempimento del mutuatario sulla base di una previsione pattizia riconducibile al genus delle clausole penali.
Pertanto, non possono essere considerati un corrispettivo del mutuo in quanto non costituiscono un costo economico necessario del prestito, ma un onere del tutto eventuale che può assumere rilievo solo nella fase esecutiva del contratto e in caso di ritardo nell’adempimento.
Ne consegue che la previsione del tasso degli interessi di mora deve considerarsi totalmente rimessa all’autonomia contrattuale.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Treviso, Giudice Sonia Andreatta con la sentenza n. 622 del 27.03.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata due clienti agivano in giudizio contro una Banca con la quale avevano stipulato un contratto di mutuo ipotecario a tasso fisso di cui lamentavano l’applicazione di interessi usurari ed anatocistici, pertanto richiedevano di accertare la gratuità del contratto e la restituzione di quanto indebitamente versato all’Istituto di Credito.
Resisteva in giudizio la Banca contestando integralmente le deduzioni avversarie e chiedendo il rigetto di tutte le domande svolte nei suoi confronti.
Il Tribunale in ordine agli interessi usurari ha richiamato i principi generali in materia a partire dal momento in cui deve valutarsi il superamento del tasso soglia, vale a dire quello della pattuizione degli interessi non rilevando in alcun modo quello del loro pagamento.
Quanto agli interessi di mora, il Giudice ha osservato che la valutazione in termini di usurarietà del contratto debba essere effettuata con esclusivo riferimento agli oneri che costituiscono remunerazione della messa a disposizione del capitale.
Più nello specifico, gli interessi moratori costituiscono un onere eventuale relativo al caso di inadempimento, riconducibile al genus delle clausole penali, pertanto la previsione degli interessi di mora è rimessa all’autonomia contrattuale.
Sul punto, il Giudice ha sottolineato che non condivide l’orientamento giurisprudenziale secondo cui anche gli interessi moratori rilevano ai fini del superamento del valore soglia, in quanto differente è la natura e la funzione degli stessi rispetto quelli corrispettivi.
Secondo il giudicante questo assunto troverebbe fondamento sia dall’interpretazione letterale dell’art.644, co. 1 c.p. che prende in considerazione solo i corrispettivi, sia dalla normativa sovranazionale che esclude dal calcolo del TAEG eventuali penali per l’inadempimento, nonché dall’art. 1284, co. 4 c.c. secondo cui la normativa antiusura riguarda solo gli interessi corrispettivi.
Al fine di verificare il superamento del tasso soglia non è ammissibile la tesi attorea che applica la sommatoria dei tassi, pertanto l’usura per gli interessi moratori è passibile di accertamento solo nel caso di usura soggettiva.
Quanto a quest’ultimo reato, pure contestato dagli attori, il Giudice onorario ha rilevato che è necessario allegare la prova della sproporzione tra le condizione applicate e praticate per operazioni similari, nonché la prova della condizione di difficoltà economica o finanziaria del soggetto passivo e della conoscenza della stessa da parte della Banca.
Nel caso di specie i clienti non fornivano alcuna prova dei presupposti sopra indicati.
Inoltre, in sede di precisazione delle conclusioni gli attori riformulavano la richiesta di una consulenza tecnica per accertare l’applicazione di addebiti illegittimi che non poteva essere accolta: quanto all’usura oggettiva basandosi su un principio di diritto errato, quanto a quella soggettiva per la mancanza di produzione probatoria che avrebbe configurato la richiesta come indagine esplorativa di elementi di fatto che gli attori avrebbero dovuto produrre.
Alla luce delle suesposte considerazioni il Tribunale ha rigettato la domanda dei clienti condannandoli al pagamento delle spese.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: GLI INTERESSI DI MORA SONO IRRILEVANTI AI FINI DELLA L. 108/96
L’ORDINAMENTO GIURIDICO ADOTTA UNA NOZIONE DI USURA DEL TUTTO SVINCOLATA DAGLI ONERI DA INADEMPIMENTO
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Alberto Rovatti | 02.02.2018 | n.186
USURA: ESCLUSA MORA DAL CALCOLO DEL TEG PERCHÉ NON DOVUTA ALL’EROGAZIONE DEL CREDITO
LA VERIFICA DEL SUPERAMENTO TSU DEVE ESSERE AUTONOMAMENTE ESEGUITA PER CIASCUNA CATEGORIE SENZA SOMMATORIA TRA CORRISPETTIVI E MORATORI
Sentenza | Tribunale di Vincenza, Giudice Maximiliano Lenzi | 07.11.2017 | n.3111
USURA: GLI INTERESSI DI MORA NON POSSONO ESSERE VALUTATI CON RIFERIMENTO AI TEGM DETERMINATI PER I CORRISPETTIVI
TALI VALORI VANNO MAGGIORATI DEL 2,1% AL FINE DI DETERMINARE UNA SPECIFICA SOGLIA PER I MORATORI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Erminio Colazingari | 11.01.2018 | n.672
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