ISSN 2385-1376
Testo massima
I decreti trimestrali del Ministero dell’Economia e delle Finanze specificano che “i tassi effettivi globali medi … non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento” e per evitare il confronto tra tassi disomogenei riportano i risultati di un’indagine per cui “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali”.
Questo il principio di diritto emesso dal Tribunale di Brescia, Dott.ssa Vittoria Gabriele, con sentenza del 14.10.2015.
Nella fattispecie in commento, una società ingiunta ed i relativi garanti proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla banca, contestando l’applicazione di interessi usurari relativamente agli intercorsi contratti di leasing. In virtù di tali doglianze, supportate da una perizia di parte, gli attori invocavano la gratuità dei predetti contratti, chiedendo la condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse ed in subordine, previa declaratoria di nullità del piano di ammortamento alla francese, la sostituzione del tasso contrattuale con il tasso legale a rate costanti.
In particolare il Giudice, nel valutare la liceità degli interessi pattuiti ed applicati dalla banca, ha escluso che potesse provarsi un’ipotesi di usura, sottolineando come il metodo di calcolo del TEGM di parte opponente, basato sul cumulo degli interessi moratori con quelli corrispettivi fosse con ogni evidenza inammissibile.
Ed invero, il Tribunale ha chiarito che i decreti trimestrali del Ministero dell’Economia e delle Finanze, con la collaborazione di Banca d’Italia, specificano che “i tassi effettivi globali medi … non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento” e per evitare il confronto tra tassi disomogenei riportano i risultati di un’indagine per cui “la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali“.
Il Giudice, inoltre, ha dichiarato generica l’allegazione di parte opponente circa la pretesa nullità della pattuizione dell’interesse corrispettivo in ragione dell’applicazione del criterio di ammortamento cosiddetto alla francese, laddove in ogni caso il criterio concordato di ripartizione tra interesse e capitale è comunque più favorevole di quello di cui all’art. 1194 cc, che risulterebbe applicabile in assenza di diversa pattuizione.
Il Tribunale di Brescia ha pertanto rigettato l’opposizione e confermato il decreto ingiuntivo.
COMMENTO
La pronuncia del tribunale di Brescia condivide la tesi minoritaria secondo la quale l’unico sistema per rendere operativa la disciplina della legge 108/96, in mancanza del limite fissato dalla legge per la mancanza della rilevazione degli interessi moratori, potrebbe consistere nell’addizionare al tasso soglia la maggiorazione del 2,1% rilevata in forma non ufficiale dalla banca d’Italia a far data dal 2002, benché tale rilevazione ha un valore meramente statistico.
Tale soluzione non è condivisibile in quanto la mancanza della rilevazione ufficiale avrebbe dovuto comportare una valutazione differente non potendosi applicare un limite che non c’è.
Per altri precedenti conformi alla detta decisione si segnalano:
INTERESSI: IMPROPRIA SOMMATORIA CORRISPETTIVI A MORATORI AI FINI DELLA VERIFICA DELL’USURA
IL METODO DI CAPITALIZZAZIONE ALLA FRANCESE NON IMPLICA ALCUN ANATOCISMO OCCULTO
Ordinanza | Tribunale di Roma, Nona Sezione, Pres. Marvasi Rel Carlomagno | 20-04-2015
USURA LEASING: SOGLIA DIVERSA PER GLI INTERESSI MORATORI
LA SOGLIA DEL TASSO DI MORA SI CALCOLA CON LA MAGGIORAZIONE DEL 2,1%, SECONDO IL PUNTO 4 DEI DM TRIMESTRALI
Sentenza | Tribunale di Milano, dott.ssa Maria Teresa Zugaro | 03-12-2014 | n.14394
USURA: ECCO LE REGOLE CHE DISCIPLINANO L’INTERESSE DI MORA
LA VERIFICA VA EFFETTUATA SULLA SINGOLA RATA E NON SULL’INTERO FINANZIAMENTO
Ordinanza | Tribunale di Cremona, dott. Giulio Borella | 30-10-2014
Testo del provvedimento
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