Ai fini dell’applicazione dell’art 644 codice penale e dell’art. 1815, secondo comma del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento.
La verifica in ordine all’usurarietà dell’interesse moratorio nonché ogni onere eventuale ha ragione d’essere solo se si sia verificato ritardo nel pagamento della rata (o le diverse condizioni di contratto cui era subordinata la sua applicabilità), non rilevando, ai fini della verifica di usurarietà, voci di costo meramente potenziali, perché non dovuti per effetto della mera conclusione del contratto, e subordinate al verificarsi di eventi futuri non verificatisi o del tutto irreali.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Ferrara, Giudice Marianna Cocca con la sentenza n.165 del 07.03.2018.
Un cliente conveniva in giudizio una Banca, in merito ad un contratto di mutuo con essa stipulato, estinto anticipatamente nel 2008, senza che nessun interesse di mora fosse mai stato effettivamente richiesto e pagato, lamentando la pattuizione di interessi usurari, chiedendo altresì la restituzione degli interessi corrisposti alla Banca ovvero la restituzione degli interessi corrisposti in eccedenza rispetto il tasso legale o, in ultima analisi, la somma ritenuta indebita dal giudicante sul presupposto che il tasso di mora stipulato fosse superiore al tasso soglia di usura al momento della promissio.
Si costituiva in giudizio la Banca che chiedeva il rigetto delle domande di parte attrice in quanto manifestamente infondata.
Il Giudice evidenziava che nel caso considerato alcuna rilevanza poteva avere la lamentata usurarietà del tasso di mora in quanto il contratto di mutuo si era estinto senza che si realizzasse l’evento dell’inadempimento pertanto – afferma il Giudicante – posto che con riferimento ai soli interessi corrispettivi il reato di usura è un reato di pericolo che anticipa la soglia di punibilità non al momento in cui si verifica il nocumento, bensì alla mera promessa, con la conseguenza che se il programma negoziale esprime un TEG superiore alla soglia di usura il contratto è senza dubbio illecito, con riferimento agli interessi di mora e dunque se il superamento del tasso soglia è da ricondursi alla fase patologica del rapporto, occorre che si verifichi l’evento del ritardo nel pagamento per verificare se il TEG applicabile sia superiore al valore soglia.
Il contratto, in ogni caso, non prevedeva alcuna pattuizione di interessi moratori usurari, essendo evidente che l’usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento all’entità degli stessi, e non già alla sommatoria dei moratori con i corrispettivi, atteso che detti tassi sono dovuti in via alternativa tra loro.
Per tali ragioni, il Tribunale ha rigettato le domande proposte condannando il cliente mutuatario al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: VA VALUTATA CON ESCLUSIVO RIFERIMENTO AL MOMENTO DELLA PATTUIZIONE
Validi i tassi pattuiti intra – soglia, pur se divenuti successivamente usurari
Sentenza | Corte d’ Appello di Bologna, Pres. De Cristofaro – Est. Santilli | 18.01.2018 | n.173
USURA: DEL TUTTO SUPERATA LA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI DI INTERESSE
In mancanza di un valido termine di raffronto i moratori rilevano solo ai fini della cd. usura soggettiva
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Flora Mazzaro | 12.02.2018 | n.3181
USURA: LA PATTUIZIONE DEGLI INTERESSI MORATORI RIENTRA NEL GENUS DELLE CLAUSOLE PENALI
Non sono una remunerazione collegata all’erogazione del credito
Sentenza | Tribunale di Modena, Giudice Martina Grandi | 09.02.2018 | n.237
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