ISSN 2385-1376
Testo massima
Il tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi non trova applicazione quanto agli interessi moratori, i quali sono esclusi dal TEG e pertanto non sono assoggettati ad una specifica soglia.
Nelle procedure di controllo sui tassi moratori, i Tassi Effettivi Globali Medi pubblicati devono essere aumentati della maggiorazione media stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento, pari a 2,1 punti percentuali (cfr. chiarimenti Banca d’Italia 3.7.2013).
Questi sono i principi che evidenzia l’ordinanza pronunciata dal Tribunale di Padova, nella persona della dott.ssa Caterina Zambotto, depositata in data 4 dicembre 2014 e resa in un giudizio di opposizione all’esecuzione.
Nel caso di specie una società adiva il Tribunale per sentir dichiarare la nullità parziale di alcuni contratti di mutuo fondiario stipulati con una Banca procedente per asserita violazione della normativa antiusura.
In particolare, il debitore deduceva l’usurarietà del tasso di mora in quanto superiore al tasso soglia previsto per gli interessi corrispettivi.
Ebbene, il Giudice ha osservato che il criterio di calcolo dell’usurarietà del tasso moratorio prospettato dal debitore “non pare condivisibile, in quanto applica semplicemente al tasso moratorio i tassi soglia previsti per i tassi corrispettivi”.
Sul punto, basta rilevare che l’art. 644, comma 1, c.p. sancisce che gli oneri che entrano nel calcolo dell’usura sono quelli che costituiscono un corrispettivo della dazione di denaro o di altra utilità.
Cospicua giurisprudenza ha rilevato che i moratori non costituiscono un corrispettivo del mutuo, non costituendo un costo economico del finanziamento, essendo gli stessi destinati per lo più a rimanere dormienti e inapplicati, in caso di svolgimento fisiologico del rapporto.
Tali interessi costituiscono, dunque, una forma di liquidazione preventiva dei danni cagionati all’istituto di credito dall’eventuale inadempimento del mutuatario, svolgendo altresì una funzione deterrente dell’inadempimento stesso, e hanno perciò natura di clausola penale, soggetta non già alla disciplina dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 co. II c.c., bensì a quella dell’art. 1384 c.c. (ed eventualmente a quella dell’art. 33 co. II lett. f) D.Lgs. 206/2005).
Pertanto, si deve ritenere che i moratori non possano entrare nel calcolo dell’usura, essendo la tutela del mutuatario rimessa al potere discrezionale del giudice di ridurne l’importo, laddove il loro ammontare appaia sproporzionato rispetto al danno effettivamente subito.
Infatti, lo stesso giudicante rileva nell’ordinanza che “gli interessi di mora sono esclusi dal TEG e quindi non vi è una specifica soglia in presenza di moratori” evidenziando, altresì, che la stessa Banca d’Italia, con i chiarimenti del 3.7.2013, ha affermato come nelle procedure di controllo sui tassi moratori, i TEG medi pubblicati devono essere aumentati della maggiorazione media stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento, pari a 2,1 punti percentuali. (cfr. chiarimenti Banca d’Italia 3.7.2013).
Pertanto, rapportare gli oneri di mora ad un tasso soglia basato sul solo TEG, significa ancora una volta confrontare grandezze disomogenee, in quanto quel TEGM è ricavato sulla scorta di interessi e altri oneri corrispettivi parametrati all’entità e alla durata del finanziamento, laddove gli oneri di mora prescindono dal fattore tempo e anche dall’entità del finanziamento, essendo legati invece all’entità dell’inadempimento.
A fortiori, il Tribunale ha evidenziato che nel caso di specie l’eventuale accertamento del carattere usurario degli interessi applicati avrebbe determinato, a tutto concedere, solo una riduzione della somma dovuta, non facendo pertanto venire meno il diritto della banca di procedere in via esecutiva.
In conclusione, il Giudice dell’esecuzione ha ritenuto che la richiesta del debitore non potesse trovare accoglimento, atteso che non vi era stata alcuna violazione della normativa antiusura.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 37/2014