Provvedimento segnalato dall’Avv. Giovanna Maschio del Foro di Treviso
Le diverse clausole afferenti oneri che il cedente il credito avrebbe dovuto corrispondere per i servizi di factoring (commissioni di factoring, plus-factoring, handling e plafond pro-solvendo) non sono commissioni accedenti il finanziamento ma costituiscono parte della remunerazione dovuta al factor per il servizio di cessione del credito pro solvendo a favore della cedente costituendo in parte il corrispettivo della cessione (non avente natura finanziaria) e non possono essere considerate dunque per la verifica del superamento del tasso soglia dell’usura.
Questi il principio di diritto espresso dalla Corte di Appello di Venezia, Pres. Rigoni, Rel. Coltro, con sentenza n. 1717 del 21 luglio 2022.
La decisione in esame prende le mosse dall’appello presentato da una società in liquidazione nei confronti della banca per far accertare la nullità dei contratti di factoring e di conto corrente tra le medesime stipulati per indeterminatezza del tasso a debito, per l’applicazione di tassi ultra-legali e di commissioni illegittime in quanto superiori ai limiti stabiliti per l’usura, con le conseguenti restituzioni oltre al risarcimento del danno.
Si costituiva la banca contestando l’appello del quale chiedeva il rigetto anche per genericità ed inammissibilità.
La Corte ha evidenziato che il contratto di factoring è un contratto complesso, il cui nucleo fondamentale è costituito dalla commissione decurtata dal factor quale corrispettivo dell’attività da esso prestata anche se talvolta – come nel caso di specie – al cedente il factor concede delle anticipazioni sui crediti ceduti, nel qual caso al factor spetteranno, oltre alla commissione, anche gli interessi sulle somme anticipate, ponendo quest’ultima ipotesi la questione della usurarietà degli interessi riferibili a quanto ricevuto dal creditore cedente a titolo di corrispettivo dell’anticipazione.
Solo includendo – come da istruzioni della Banca d’Italia e come pretende l’appellante – le commissioni plafond debitore, factoring, plus factoring e spese handling si sarebbe avuto il superamento del tasso soglia dall’apertura del rapporto.
Tuttavia la Corte ha rilevato che le predette commissioni altro non sono che il corrispettivo o parte del corrispettivo dovuto in termini sinallagmatici al factor per la cessione del credito e, essendo evidente che l’oggetto principale del factoring non è il prestito del danaro ma lo sconto con la remunerazione per la cessione del credito (oltre ai servizi connessi), non può ammettersi la tesi dell’appellante che ha sostenuto il superamento del tasso soglia antiusura non solo per una operazione negoziale che non aveva ad oggetto il prestito del danaro ma anche ad una operazione negoziale collaterale funzionale alla cessione.
Giammai, per il superamento del tasso soglia, infatti, avrebbero potuto e possono essere considerate le commissioni in discussione che afferiscono, nella sostanza e per le pattuizioni, alla remunerazione del factor per il servizio complessivo della cessione e non al servizio di finanziamento.
Richiamando i principi generali di cui sopra e posto che viene in esame un contratto commutativo, quale disciplina prevalentemente voluta dalle parti, con a latere un rapporto di finanziamento (anticipi su fatture cedute), quindi, la Corte ha evidenziato che solo per quest’ultimo poteva porsi questioni di applicazione di interessi usurari, circostanza esclusa in concreto dalla c.t.u..
Per questi motivi, la Corte rigettava l’appello e confermava la sentenza gravata, con condanna dell’appellante alle spese del grado a favore della banca convenuta.
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno