Posto che la valutazione in termini di usurarietà del contratto deve essere effettuata con esclusivo riguardo agli oneri che costituiscono remunerazione della messa a disposizione del capitale, è evidente che gli interessi moratori non rilevano ai fini del vaglio antiusura in quanto non costituiscono una forma di remunerazione, avendo la funzione di sanzionare l’inadempimento del mutuatario sulla base di una previsione pattizia riconducibile al genus delle clausole penali.
La previsione del tasso degli interessi moratori, così come l’opzione relativa alla loro base di calcolo, deve considerarsi in via di principio totalmente rimessa all’autonomia contrattuale, salva una valutazione, anche d’ufficio, di manifesta eccessività degli effetti economici determinati dalla loro applicazione in capo al mutuatario ai sensi dell’art. 1384 cc che darebbe luogo, soltanto, a una riduzione equitativa di tali effetti.
La difformità tra indicatore sintetico di costo e costo effettivo del mutuo non integra un illecito sanzionabile ex art. 117 comma VII lett. a) TUB in quanto tale sanzione si riferisce unicamente alla mancata indicazione di un elemento essenziale del contratto o al rinvio agli usi.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Modena, Dott. Paolo Siracusano con l’ordinanza del 31.05.2017.
Nel caso considerato un mutuatario conveniva in giudizio la Banca deducendo l’usurarietà degli interessi moratori applicati al rapporto nonchè la divergenza tra l’indicatore sintetico di costo inserito in contratto ed il costo effettivo del mutuo, chiedendo per l’effetto la declaratoria di nullità della clausola sugli interessi moratori ed il conseguente ricalcolo del piano di ammortamento in ragione dell’applicazione della sanzione di cui all’art. 117 TUB comma VII lett. a.
Si costituiva in giudizio la Banca chiedendo il rigetto della domanda, allegando l’irrilevanza degli interessi moratori ai fini del vaglio antiusura ed eccependo l’erroneità dei conteggi di controparte nella determinazione del costo effettivo del credito.
In merito all’asserita usurarietà degli interessi di mora il Tribunale, pur consapevole dell’orientamento diffuso nella giurisprudenza di merito secondo cui anche gli stessi rileverebbero ai fini del superamento del tasso soglia usura, ha ritenuto che gli interessi moratori non rilevino ai fini del vaglio antiusura, atteso che la valutazione di usurarietà si esplica soltanto in relazione agli oneri che costituiscono remunerazione della messa a disposizione del capitale, laddove, invece, gli interessi moratori hanno la finalità di sanzionare l’inadempimento del mutuatario sulla base di una previsione pattizia riconducibile al genus delle clausole penali; di conseguenza la previsione del tasso degli interessi moratori, deve considerarsi totalmente rimessa all’autonomia contrattuale, salva una valutazione, anche d’ufficio, di manifesta eccessività degli effetti economici determinati dalla loro applicazione che, comunque, potrebbe dar luogo soltanto ad una riduzione equitativa di tali effetti.
L’orientamento contrario, a parere del giudicante, avrebbe il difetto di non considerare la diversità ontologica delle due tipologie di interessi, basandosi unicamente su alcuni incisi, normativi o della giurisprudenza di legittimità, da cui discenderebbe la necessità di trattare gli interessi moratori “come se” fossero omogenei rispetto agli interessi corrispettivi.
In particolare, uno degli argomenti maggiormente utilizzati dai giudici di merito e di legittimità fa leva sulla dizione dell’art. 1 del d.l. 394/2000 convertito in L n. 24/2001 che parla di interessi “convenuti a qualunque titolo” equiparando gli oneri da inadempimento a remunerazioni e prestazioni corrispettive all’erogazione del credito.
In merito il Tribunale emiliano ha ritenuto che una simile interpretazione non possa essere condivisa e ciò sulla base della preliminare considerazione che con la legge di interpretazione autentica il legislatore intendeva dare risoluzione unicamente al problema della cd “usurarietà sopravvenuta”, ed inoltre in quanto l’espressione “interessi convenuti a qualsiasi titolo” è analoga a quella che già figura nel testo dell’art. 644 cp (“sotto qualsiasi forma”) e, dunque, è ben possibile ritenere che il legislatore del 2000 si sia riferito agli interessi usurari per come già la norma incriminatrice aveva mostrato di qualificarli, cioè dati o promessi, sotto qualsiasi forma, purché “in corrispettivo”; ed in ultimo in quanto , in ogni caso, non sarebbe possibile alcuna assimilazione tra interessi moratori e le “spese” cui si riferisce l’art. 644 comma IV cp.
Per quanto riguarda la difformità tra indicatore sintetico di costo e costo effettivo del mutuo, il Giudice ha rilevato che la sanzione di cui all’art. 117 comma VII lett. a) TUB invocata da parte attrice non sia applicabile all’ipotesi di divergenza tra ISC contrattuale ed ISC concreto sia in quanto tale sanzione si riferisce unicamente alla mancata indicazione di un elemento essenziale del contratto o al rinvio agli usi, sia in quanto l’attore aveva unicamente dedotto che l’ISC rilevato in concreto fosse più elevato rispetto a quello dichiarato in contratto, circostanza che ben potrebbe derivare da una situazione di normale inadempimento.
In ragione di tali rilievi il Tribunale si è pronunciato per l’integrale rigetto delle domande attoree, compensando le spese di lite in ragione della diversità di orientamenti della giurisprudenza di merito sul tema degli interessi moratori.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON DEVONO ESSERE CONTEGGIATI NEL CALCOLO DEL TASSO SOGLIA
TALI INTERESSI – DOVUTI NELLA SOLA FASE “PATOLOGICA” DEL RAPPORTO – DIFETTANO DEL CARATTERE DI CORRISPETTIVITÀ EX ART. 644 C.P.
Sentenza | Tribunale di Brescia, Dott.ssa Marina Mongosi | 08.06.2017 | n.1828
USURA: IRRILEVANTI GLI INTERESSI MORATORI PER LA MANCANZA DI UN VALIDO TERMINE DI RAFFRONTO
LA PRETESA DI CONFIGURARE UN TASSO EFFETTIVO DI MORA (CHIAMATO T.E.MO) NON È CONDIVISIBILE
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Francesco Ferrari | 16.02.2017 | n.16873
USURA LEASING: GLI INTERESSI MORATORI HANNO FUNZIONE RISARCITORIA E NON RILEVANO AI FINI DELLA L.108/96
LA VALUTAZIONE DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA VA EFFETTUATA CONTEGGIANDO I SOLI ELEMENTI RETRIBUTIVI
Ordinanza | Tribunale di Modena, Giudice dott. Paolo Siracusano | 13.01.2017 |
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