Provvedimento segnalato dall’Avv. Giuseppe Peritore del Foro di Agrigento
L’interesse moratorio e ogni altro onere eventuale (come la penale di estinzione anticipata) previsto in caso di inadempimento –- non sono rilevanti ai fini della verifica dell’usura ancorché sono oneri meramente potenziali o meglio “promessi” subordinati al verificarsi di eventi futuri – ancora possibili ma concretamente – non verificatisi al momento della stipula del contratto.
Per darsi equiparazione tra interesse corrispettivo e onere eventuale ai fini della verifica di usurarietà dell’operazione creditizia, occorre che il secondo partecipi delle caratteristiche del primo e che sia giuridicamente dovuto, per essersi realizzate le condizioni contrattuali, a cui era subordinata l’applicabilità.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Agrigento, Dott.ssa Maria Cultrera con il decreto del 26.06.2017.
Nella fattispecie in esame una società – debitrice esecutata – conveniva in giudizio una Banca, e premettendo che il titolo esecutivo sulla base del quale l’istituto creditizio aveva intrapreso l’azione in suo danno era rappresentato dal contratto di mutuo ipotecario precedentemente stipulato con la suddetta creditrice, chiedeva la sospensione della procedura.
In particolare la debitrice lamentava l’usurarietà del contratto di mutuo, la nullità della clausola di determinazione degli interessi per violazione dell’art. 117 TUB, nonché la violazione delle regole di trasparenza in quanto il contratto di mutuo – attraverso la previsione di un tetto minimo al tasso di interesse applicabile – incorporava un contratto derivato, nell’inconsapevolezza della cliente.
Si costituiva tempestivamente in giudizio la Banca, contestando la fondatezza in fatto e in diritto di quanto ex adverso eccepito, specificava che il contatto di mutuo oggetto di lite, prevedendo la clausola di erogazione parziale a stati di avanzamento lavori, avrebbe dovuto inquadrarsi nella categoria degli “altri finanziamenti” ai fini di poter individuare il TSU.
Quanto all’asserita usurarietà del contratto, il Tribunale ha ritenuto infondata la doglianza lamentata dalla debitrice precisando che il tasso di mora, come ogni altro onere previsto per il caso di inadempimento, è escluso dalla rilevazione ai fini del TEG.
Ripercorrendo l’iter argomentativo seguito dai vari orientamenti giurisprudenziali affermatisi circa l’inserimento degli interessi moratori ai fini del calcolo usura, ed analizzando la concreta funzionalità del TIR quale tasso di rendimento finanziario dell’operazione creditizia che eguaglia i flussi di cassa in entrata e in uscita, il G. E., discostandosi dalla pronuncia di alcuni giudici di legittimità secondo cui l’interesse moratorio rileva ai fini dell’usura per il solo fatto di essere stato promesso e di poter generare, a determinate condizioni, costi superiori alla soglia d’usura, indipendentemente dal fatto che quelle condizioni si siano materialmente verificate e che il costo del credito abbia effettivamente superato i limiti del penalmente lecito, ha ritenuto che l’interesse moratorio e ogni altro onere eventuale – come la penale di estinzione anticipata – non sono rilevanti ai fini della verifica dell’usura ancorché sono oneri meramente potenziali o meglio “promessi” subordinati al verificarsi di eventi futuri (ancora possibili ma concretamente) non verificatisi al momento della stipula del contratto; peraltro, il Giudice dell’esecuzione ha stabilito che per darsi equiparazione tra interesse corrispettivo e onere eventuale ai fini della verifica di usurarietà dell’operazione creditizia, occorre che il secondo partecipi delle caratteristiche del primo e che sia giuridicamente dovuto, per essersi realizzate le condizioni contrattuali, a cui era subordinata l’applicabilità.
Il Giudicante, stante il suddetto ragionamento ha ritenuto infondati anche gli altri motivi di opposizione avanzati dalla debitrice esecutata, e peraltro, non ravvisando alcun presupposto del fumus boni iuris ha che non ricorrano gravi motivi per disporre la sospensione della procedura esecutiva.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale rigettava l’opposizione promossa dalla società debitrice condannandola al pagamento delle spese di lite in favore della Banca.
Per ulteriori approfondimenti in materia si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: GLI INTERESSI MORATORI SONO ESCLUSI DAL CALCOLO DEL TEG
LA LEGGE ANTIUSURA È INAPPLICABILE ALLE PRESTAZIONI RICONDUCIBILI ALLA MORA DEBENDI
Sentenza | Tribunale di Roma, dott. Fausto Basile | 26.01.2016 | n.1463
USURA: GLI INTERESSI DI MORA HANNO NATURA SANZIONATORIA E SONO ESCLUSI DAL CALCOLO DEL TEG
IL METODO “ALL INCLUSIVE” PREVISTO DA L. 2/2009, SI APPLICA SOLO AD INTERESSI E COMMISSIONI AVENTI CARATTERE REMUNERATORIO
Sentenza | Tribunale di Verona, Dott.ssa Dal Martello | 30.06.2016 | n.1906
USURA: INTERESSI MORATORI FUORI DAL TAEG
LA DIRETTIVA 2008/48/CE E LA DIRETTIVA 2014/17/UE ESCLUDONO GLI IMPORTI RELATIVI ALL’INADEMPIMENTO
Sentenza | Tribunale di Milano, dott.ssa Silvia Brat | 25.02.2016 | n.2481
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