ISSN 2385-1376
Testo massima
Segnalata dall’Avv. Ignazio Danisi del foro di Milano
Ai fini della verifica dell’eventuale sforamento del tasso soglia, è necessario far riferimento non solo agli interessi corrispettivi ma anche a quelle moratori.
Entrambe le tipologie, possono, infatti, risultare potenzialmente usurarie ma ciò deve essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi , dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono ai corrispettivi.
Anche nel caso in cui, come frequentemente avviene, le parti avessero determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggiorata rispetto al tasso dell’interesse corrispettivo, ciò assume rilievo esclusivamente sotto il profilo della modalità espressiva adottata per la quantificazione del tasso, ma non implica sul piano logico giuridico una sommatoria dell’interesse corrispettivo con quello moratorio, dato che quest’ultimo, sia pure determinato in termini di maggiorazione sull’interesse corrispettivo, comunque si sostituisce a quest’ultimo.
Il piano di ammortamento alla francese risulta predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull’intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell’importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l’effetto anatocistico contestato.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Milano, Dott. Francesco Ferrari, con sentenza n 3997 del 26.03.2015.
Nel caso in esame, un mutuatario ed i relativi garanti convenivano in giudizio la Banca, contestando l’applicazione di interessi usurari ed anatocistici in esecuzione dell’intercorso contratto di mutuo. In virtù di tale doglianze, supportate da una perizia di parte, gli attori invocavano la gratuità del predetto contratto, chiedendo la condanna della Banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse.
Il mutuatario, in particolare, contestava l’applicazione di un tasso di interesse superiore a quello soglia ricavato dal cumulo degli interessi corrispettivi con quelli moratori e l’illegittimità di un piano di ammortamento non pattuito, contrastante con il dettato di cui all’art 1283 c.c., tutte le volte in cui l’istituto di credito strutturava il rapporto applicando interessi composti anziché interessi semplici.
Si costituiva in giudizio la Banca, la quale contestava quanto ex adverso dedotto ed in particolare escludeva la pattuizione di interessi usurari.
Il Tribunale, nel valutare la liceità degli interessi pattuiti dalla Banca, ha escluso che potesse provarsi un’ipotesi di usura, sottolineando come il metodo di calcolo del tasso soglia di parte attrice, basato sulla sommatoria degli interessi moratori con quelli corrispettivi fosse con ogni evidenza inammissibile.
Ed invero, il Giudice ha chiarito che entrambe le tipologie, possono, infatti, risultare usurarie ma ciò deve essere valutato singolarmente per ciascuna categoria di interessi, dal momento che, nel caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi.
Il Tribunale ha rilevato, inoltre, che le modalità di ammortamento applicate non possono configurare una prassi anatocistica, in quanto il sistema matematico di formazione delle rate risulta in verità predisposto in modo che in relazione a ciascuna rata la quota di interessi ivi inserita sia calcolata non sull’intero importo mutuato, bensì di volta in volta con riferimento alla quota capitale via via decrescente per effetto del pagamento delle rate precedenti, escludendosi in tal modo che, nelle pieghe della scomposizione in rate dell’importo da restituire, gli interessi di fatto vadano determinati almeno in parte su se stessi, producendo l’effetto anatocistico contestato.
Alla luce di ciò, il Giudice ha rigettato la domanda attorea, condannando l’istante al pagamento delle spese di lite in favore della banca convenuta.
Si segnalano i seguenti precedenti:
USURA: PRIVA DI FONDAMENTO LA TESI DEL CUMULO DEI TASSI
L’AMBITO OGGETTIVO DEGLI ARTT. 644 CP E 1815 CC È CIRCOSCRITTO AI SOLI INTERESSI REMUNERATIVI
Sentenza | Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda | 12-09-2015
USURA: ALTRA BOCCIATURA ALLA TESI DELLA SOMMATORIA
SI GENEREREBBE UN ASSURDO LOGICO-MATEMATICO
Sentenza | Tribunale di Milano, dott.ssa Laura Cosentini | 16-07-2015 | n.8755
http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-altra-bocciatura-alla-tesi-della-sommatoria.html
USURA: LA TESI DELLA SOMMATORIA È INDICE DI RESPONSABILITÀ AGGRAVATA
LA MANCATA PRODUZIONE DEL DECRETO MINISTERIALE DI RILEVAZIONE DEL TASSO SOGLIA ESPONE A CONDANNA EX ART. 96 C.P.C.
Ordinanza | Tribunale di Pistoia, dott. Carlo Carvisiglia | 02-07-2015
Testo del provvedimento
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