Non ha senso confrontare la mora con il tasso soglia, in quanto il tasso di mora costituisce un tasso semplice, riferito alla rata e/o al capitale scaduto, peraltro, ove gli interessi moratori siano superiori al tasso soglia, in ragione della pacificamente riconosciuta autonomia funzionale tra interessi moratori e corrispettivi, la nullità ex art. 1815 co.2 c.c. riguarderebbe unicamente la clausola illegittima e non travolgerebbe l’onerosità dell’intero contratto.
Non è corretto dedurre l’usurarietà del tasso moratorio limitandosi a confrontarlo con il tasso soglia determinato per gli interessi corrispettivi.
La verifica dell’usura non può essere circoscritta al tasso di mora, che un tasso semplice, riferito alla rata e/o al capitale scaduto, mentre quello che, al momento pattizio, semmai, occorre riferire alla soglia è il tasso effettivo annuo del credito erogato.
La previsione di un tasso di mora debordante la soglia non implica necessariamente una pattuizione usuraria se il costo complessivo del credito non deborda la soglia.
L’accertamento del tasso di mora usurario non consegue dalla sommatoria del tasso di mora con la commissione di estinzione anticipata, in quanto il compenso previsto per l’esercizio del diritto di recesso anticipato non può rientrare nel calcolo del tasso- soglia corrispondendo a un diritto potestativo, esercitato a discrezione del mutuatario, che prescinde da un inadempimento.
Tale voce di costo costituisce una multa penitenziale ex art. 1373 c.c., ovvero la remunerazione che il mutuatario si impegna a riconoscere a favore dell’istituto di credito per l’esercizio del potere di recesso, e non costituisce un interesse che il cliente paga o un costo collegato all’erogazione del credito.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Treviso, Giudice Elena Rossi con la sentenza n. 156 del 24.01.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata un CLIENTE agiva in giudizio contro una BANCA con la quale aveva stipulato un contratto di mutuo ipotecario deducendo l’applicazione di interessi usurari e chiedendo, previa declaratoria di nullità ai sensi dell’art. 1815, co.2 c.c. delle clausole contestate, la condanna dell’Istituto di Credito alla restituzione di quanto indebitamente riscosso.
Inoltre, il CLIENTE lamentava la previsione contrattuale di clausole ritenute vessatorie e l’eccessività della penale di estinzione anticipata.
Resisteva in giudizio la BANCA contestando le domande formulate dall’attrice, ritenendole destituite di qualsivoglia fondamento, e chiedendone il rigetto.
Nel merito, il Giudice ha rilevato che nel contratto di mutuo in lite i tassi corrispettivi e moratori, singolarmente considerati, erano inferiori al tasso soglia stabilito nel periodo di riferimento e la modalità di calcolo che utilizzava parte attrice non era condivisibile, in quanto il tasso moratorio non può confrontarsi con il tasso soglia usura, in quanto il primo si riferisce alla rata e al capitale scaduto, mentre il tasso soglia previsto dal legislatore attiene agli interessi corrispettivi e quindi risulta riferito al tasso effettivo annuo del credito erogato.
Inoltre, secondo la tesi attorea la pretesa usurarietà derivava dalla sommatoria del tasso di mora con la commissione di estinzione anticipata.
Questo assunto non è stato condiviso dal Magistrato che ha osservato come la commissione prevista per l’estinzione anticipata del credito non rientrerebbe nel calcolo del tasso soglia, in quanto costituisce una voce di costo eventuale subordinata all’esercizio del diritto potestativo riconosciuto al mutuatario che prescinde dall’inadempimento.
Più nel dettaglio, il compenso de quo è riconducibile ad una multa penitenziale ex art. 1373 c.c., vale a dire la remunerazione che il mutuatario si impegna a riconoscere a favore dell’istituto di credito per l’esercizio del potere di recesso, indipendente dall’inadempimento.
Peraltro, la BANCA contestava che nessuna somma era stata corrisposta dall’attrice per l’estinzione anticipata del mutuo, e sul punto parte attrice non aveva fornito alcun supporto probatorio idoneo a documentare di avere corrisposto tale indennità e soprattutto in quale misura, infatti, ha precisato il Tribunale, la quietanza che veniva prodotta non provava nessun pagamento, ma soltanto che il rapporto si era estinto.
Quanto alla pretesa vessatorietà delle clausole contrattuali, il Giudice ha rilevato che sono tali le clausole che, nei contratti conclusi tra professionisti e consumatori, determinano, malgrado la buona fede, un significativo squilibrio dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto.
Sul punto, l’art. 34, comma 2, cod. cons., chiarisce che la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, purché tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile.
Parimenti non è possibile qualificare come vessatoria una clausola riguardante la variazione del tasso di interesse, salvo che non risulti formulata in modo chiaro e comprensibile.
Nel caso di specie tali elementi erano chiaramente individuati ed esposti nel contratto e nessuno squilibrio giuridico era stato ravvisato.
Alla luce delle considerazioni suesposte, il Giudice ha rigettato la domanda di parte attrice condannando al pagamento delle spese di lite secondo il principio della soccombenza.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA – PENALE ESTINZIONE ANTICIPATA: NON VALE AI FINI DELLA SOMMATORIA
COSTITUISCE UN ELEMENTO ACCIDENTALE DEL NEGOZIO AVENTE NATURA EVENTUALE
Sentenza | Tribunale Torino, Giudice Massino Manuela | 20.09.2017 | n.4434
USURA: GLI ONERI EVENTUALI NON RILEVANO PER LA VERIFICA DEL SUPERAMENTO TSU
SONO COSTI POTENZIALI SUBORDINATI AL VERIFICARSI DELLE CONDIZIONI CONTRATTUALI PROMESSE
Decreto | Tribunale di Agrigento, Dott.ssa Maria Cultrera | 26.06.2017 |
USURA: ESCLUSA LA SOMMATORIA TRA COMMISSIONE DI ANTICIPATA ESTINZIONE, INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
SIA IN CASO DI RECESSO ANTICIPATO CHE DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL MUTUATARIO
Sentenza | Tribunale di Trani, Pres. Sardone – Rel. Mancini | 19.06.2017 |
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