Il correntista che agisce per il superamento del tasso soglia ha l’onere di indicare in modo specifico se ed in che misura tali interessi siano stati computati, atteso che nessun valore può avere una contestazione che non indica le voci passive ritenute specificamente indebite anche con riferimento analitico ai periodi in cui sono state applicate, e qualora la domanda difetti di tale specifica individuazione, non può trovare ingresso in giudizio alcuna CTU contabile.
Gli usi contrari a cui fa riferimento l’art. 1283 c.c. in tema di anatocismo, sono solo quelli normativi e non anche quelli negoziali, è, pertanto, legittima la clausola di un contratto bancario che preveda la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente, essendo un uso negoziale e non normativo.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torre Annunziata, Dott.ssa Luisa Zicari, con sentenza n. 1798 del 19.06.2017.
Nel caso considerato, una società correntista conveniva in giudizio la Banca presso la quale intratteneva rapporto di conto corrente, onde ottenere l’accertamento negativo del credito da questa vantato nei sui confronti, lamentando, in particolare, l’illegittima capitalizzazione trimestrale degli interessi, la indebita percezione delle commissioni di massimo scoperto, nonché l’erroneità dei calcoli relativi all’indicazione dei giorni per le valute.
L’istituto di credito convenuto si costituiva eccependo, in via preliminare, l’incompetenza per territorio del Tribunale adito, contestando, poi, nel merito, l’infondatezza della domanda e chiedendone il rigetto.
Il Giudice in merito alle contestazioni avanzate dalla correntista affermava che nei casi in cui il debitore eccepisca la nullità delle clausole inerenti il computo degli interessi ha l’onere di dimostrare se ed in che misura tali interessi indebiti siano stati computati, indicando in modo specifico le voci passive ritenute indebite, nonché riportando in modo analitico i periodi in cui siano state applicate, pertanto, nella specie, riteneva che l’attrice non avesse assolto detto onere di allegazione rilevando, quindi, la genericità delle contestazioni avanzate.
Relativamente all’anatocismo osservava che ai sensi dell’art. 1283 c.c., gli interessi scaduti, in mancanza di usi contrari, possono produrre interessi solo dalla data in cui è stata proposta domanda giudiziale o per effetto di una convenzione posteriore alla loro scadenza, purché siano dovuti per almeno sei mesi, e che pertanto, gli usi contrari a cui fa riferimento la predetta disposizione, erano solo quelli normativi e non anche quelli negoziali.
In virtù di tale osservazione affermava che la clausola di un contratto bancario che prevede la capitalizzazione trimestrale degli interessi dovuti dal cliente rappresenta un uso negoziale e non normativo, essendo stata tale diversa periodicità della capitalizzazione adottata per la prima volta in via generale su iniziativa dell’ABI nel 1952 e non essendo connotata la reiterazione del comportamento dalla opinio iuris ac neressitatis.
Infine, il Tribunale affermava che il calcolo degli interessi ultralegali e degli interessi anatocistici era stato effettuato in modo legittimo atteso che il contratto di conto corrente prevedeva la stessa periodicità nel conteggio degli interessi, sia debitori che creditori, nel pieno rispetto di quanto disposto dalla Deliberazione del Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio del 9.2.2000.
Quanto alla commissione di massimo scoperto il giudice ne affermava la sua validità per essere stata inserita tra le principali condizioni economiche applicate al contratto e sottoscritta dalla società attrice.
Alla luce delle ragioni suesposte il Tribunale respingeva la domanda della correntista con condanna al pagamento delle spese di lite in favore della Banca convenuta.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia i seguenti provvedimenti pubblicati in rivista:
USURA: L’ATTORE È TENUTO AD INDICARE MODI, TEMPI E MISURA DEL SUPERAMENTO DEL C.D. “TASSO SOGLIA
IL CORRENTISTA DEVE SPECIFICARE GLI ADDEBITI CONTRA IUS ANNOTATI DALLA BANCA SUGLI ESTRATTI CONTO
Sentenza | Tribunale di Potenza, Dott. Amleto Pisapia | 10.02.2017 | n.272
USURA: È ONERE DEL CORRENTISTA PROVARE L’ILLEGITTIMITÀ DEGLI ADDEBITI CONTESTATI
L’USURA SOGGETTIVA È ESCLUSA SE L’ALLEGAZIONE ATTOREA È GENERICA
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott.ssa Federica Profumieri | 17.01.2017 | n.500
USURA: LE ISTRUZIONI DELLA BANCA D’ITALIA SONO NORME TECNICHE AUTORIZZATE
VINCOLANTI I CRITERI IN ESSE CONTENUTI PER LA VERIFICA DEL RISPETTO DEL TASSO SOGLIA
Sentenza | Il Tribunale di Ferrara, Dott.ssa Marianna Cocca | 23.05.2017 | n.496
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