ISSN 2385-1376
Testo massima
Nell’ambito di un’opposizione all’esecuzione / agli atti esecutivi, fondata sul carattere asseritamente usurario del credito azionato, a sua volta cristallizzato in un decreto ingiuntivo divenuto definitivo, non sussistono i presupposti, con specifico riguardo al fumus, per la concessione della sospensione, in quanto l’opposizione si fonda su motivi da considerarsi coperti da giudicato.
Questo il principio di diritto affermato dal Tribunale di Venezia, dott.ssa Francesca Orlando, con ordinanza depositata in data 14.09.2015.
Nel caso di specie era stata promossa esecuzione in forza di decreto ingiuntivo dichiarato definitivo nel 2010, che era stato ottenuto per l’esposizione di un conto corrente acceso nel 1999 e revocato nel 2009. L’esecutato aveva proposto opposizione, allegando a supporto perizia di parte evidenziante sforamento del tasso soglia. Su tali presupposti, chiedeva dunque la sospensione della procedura esecutiva sostenendo in particolare che “l’opposizione è relativa alla pretesa di interessi usurari e, pertanto, relativa a fatti di interessi pubblicistico che ben possono essere fatti valere anche dopo il passaggio il giudicato del titolo”.
Il Giudice dell’Esecuzione del Tribunale adito, con il provvedimento in commento, ha rigettato la richiesta, ritenendo insussistente, oltre al periculum, anche il fumus, fondandosi l’opposizione su motivi coperti da giudicato.
Il provvedimento disattende consapevolmente l’orientamento, invocato dall’opponente (inaugurato dal Tribunale di Reggio Calabria con pronuncia del 04.02.2004, ripreso da Tribunale di Pordenone in data 07.03.2012 e recentissimamente da Tribunale Monza, con pronuncia del 25.07.2015), per cui (come da provvedimenti richiamati), in presenza di un decreto ingiuntivo definitivo, e quindi avente valenza di giudicato, in sede di opposizione ad esecuzione forzata “non possono essere esaminate questioni relative alla nullità dei contratti o di clausole dei medesimi”, come in particolare “l’applicazione della commissione di massimo scoperto e la capitalizzazione trimestrale degli interessi”, e ciò “per la preclusione che deriva dal giudicato“, mentre permane un “unico profilo ancora deducibile“, ossia appunto “quello relativo alla lamentata pretesa di interessi usurari“, posto che “la rilevanza penale della condotta consente di ritenere proprio del nostro ordinamento un principio assoluto che impone di non dar corso alla dazione di interessi usurari, neppure sulla base di un titolo passato in giudicato”.
Secondo tale orientamento, “gli interessi non potranno comunque essere pretesi, in particolare in sede esecutiva, se non in misura coincidente (al massimo) con la soglia prevista” e “si verifica, in conclusione, una inesigibilità parziale (e conseguente inesecutabilità parziale) degli interessi, nella parte (e solo nella parte) in cui vi è superamento della soglia”.
Di diverso avviso il Tribunale di Venezia, per il quale, dunque, anche le questioni della usurarietà sono coperte dalla cosa giudicata, a prescindere dal fatto che il rapporto bancario e la definitività dell’ingiunzione siano, rispetto alla L. n. 108/1996, anteriori ovvero successivi (come era invero nella fattispecie).
Nella giurisprudenza di legittimità si rinvengono pronunce che escludono l’incidenza della L. n. 108/1996 sul giudicato, ma con riferimento a rapporti precedenti alla sua promulgazione ed a titoli esecutivi già formatisi all’epoca della entrata in vigore della normativa, e quindi in ipotesi in cui la questione della usurarietà è già esclusa alla radice dalla affermata non retroattività della legge stessa (cfr. Cass. Civ. n. 9298 del 08.05.2015, http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-legge-n-108-del-1996-non-incide-sul-giudicato.html; Cass. Civ. n. 11265 del 21.05.2014, http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-la-legge-antiusura-non-ha-efficacia-sul-giudicato.html).
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 527/2015