ISSN 2385-1376
Testo massima
La domanda di restituzione di indebito bancario per l’accertamento dell’usura fondata sul calcolo di inclusione della CMS nel calcolo del TEG è destituita di fondamento e va sanzionata con la condanna al pagamento delle spese.
Un chiaro monito a tutti coloro che intendono sostenere una simile tesi è stato trasmesso dal Tribunale di Milano dott.ssa Antonella Cozzi, che con la sentenza del 01/07/2014 ha confermato il principio, da ritenersi ormai pacifico e consolidato, per il quale al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell’art 2 della legge 108/1996 – fino al dicembre 2010 – gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d’Italia e dell’UIC pubblicate nel 2006, che escludono dal calcolo del TEG le commissioni di massimo scoperto.
Nel caso di specie, una società ha convenuto in giudizio la Banca deducendo, tra l’altro, l’usura bancaria del contratto di conto corrente basandosi su un criterio di calcolo diverso da quello della metodica rilevazione del TEG che prevede l’esclusione della CMS e delle spese per i rapporti anteriori al dicembre 2010.
A fondamento delle domande gli attori, hanno prodotto inoltre una perizia di parte adottando il suddetto erroneo metodo di calcolo (con inclusione della CMS e delle spese).
Il Giudice, sul punto ha rilevato non solo l’inesattezza e la lacunosità dell’elaborato evidenziando soprattutto l’erroneità laddove ai fini del calcolo del TEG in relazione alla determinazione del tasso usurario comprendeva sia la commissione di massimo scoperto che le spese, per un contratto sottoscritto in data 13.4.2006 per il quale le commissioni di massimo scoperto non andavano incluse nel calcolo del TEG.
Il Tribunale, infatti, ha richiamato la normativa vigente la quale all’art. 2-bis del decreto-legge n. 185/2008, come convertito dalla legge n. 2/2009, ha stabilito che le commissioni, comunque denominate, che prevedono una remunerazione a favore della Banca dipendente dall’effettiva durata dell’utilizzazione di fondi, sono rilevanti ai fini dell’applicazione del citato art. 2 della legge n. 108/1996 e ciò a decorrere dall’entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
Lo stesso articolo dispone che il limite di determinazione del tasso soglia rimane regolato dalla disciplina vigente fino a che la rilevazione del TEGM “non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni“.
Orbene, le “Istruzioni per la rilevazione di tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull’usura” emanate dalla Banca d’Italia nell’agosto 2009 prevedendo nelle disposizioni transitorie, che, fino al dicembre 2009, al fine di verificare il rispetto del limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari ai sensi dell’art 2 della legge 108/1996, gli intermediari devono attenersi ai criteri indicati nelle Istruzioni della Banca d’Italia e dell’UIC pubblicate nel 2006, che escludono dal calcolo del TEG le commissioni di massimo scoperto.
Alla luce di tali motivazioni, il Giudice, ha rigettato le domande proposte dagli attori condannandoo gli stessi alla refusione delle spese di lite in favore della convenuta, liquidate in 8.700,00, assurgendo la sua pronuncia ad ammonimento per tutti coloro che propongono cause meramente speculativa.
La questione giuridica può ormai definirsi consolidata alla luce anche dei numerosi precedenti che hanno affermato il detto principio di diritto e quindi legittima è stata la condanna al pagamento delle spese processuali.
Sul punto, si segnalano, i seguenti precedenti già oggetto di ampio approfondimento sulla rivista giuridica:
Sentenza | Tribunale di Milano, dott. F.Ferrari | 23-12-2014 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco
Sentenza | Tribunale di Treviso, dott. Bruno Casciarri | 27-10-2014 | Autore: Avv. Antonio De Simone
Sentenza | Tribunale di Milano, dott. Antonio Stefani | 21-10-2014 | Autore: Avv. Maria Teresa De Luca
L’ART. 2 BIS L 27/2009 NON HA VALORE INTERPRETATIVO DELLA NORMATIVA PASSATA
Ordinanza | Corte di Appello di Milano, Pres. dott. Canzio, Rel. dott.ssa Fiecconi | 20-10-2014 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco
Ordinanza | Corte di Appello di Milano, Pres. dott. Canzio, Rel. dott.ssa Fiecconi | 20-10-2014 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco
Tribunale di Torino, dott. Bruno Conca | Sentenza | 08-10-2014 | Autore: Avv. Gian Luca Matarazzi
Sentenza | Tribunale di Ferrara, dott. Roberto Vignati | 02-07-2014
Sentenza | Tribunale di Milano, dott. A.S.Stefani | 03-06-2014 | n.7234 | Autore: Avv. Maria Luigia Ienco
Sentenza | Tribunale di Ferrara, dott. Alessandro Rizzieri | 21-05-2014 | n.592
Sentenza | Tribunale di Torino, dott.ssa Maurizia Giusta | 17-02-2014 | n.1244 | Autore: Avv. Antonio De Simone
Sentenza | Tribunale di Verona | 09-12-2013 | Autore: Avvocato Camilla Perone Pacifico ?
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 87/2014