ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai fini della verifica dell’eventuale sforamento del tasso soglia, con specifico riguardo agli interessi di mora, è obbligo del mutuatario-attore, in virtù del principio dell’onere della prova, dimostrare in maniera esaustiva, se e in che misura la Banca abbia nel corso dell’intero rapporto applicato interessi di mora usurari, producendo tutta la documentazione contrattuale e contabile a supporto della propria domanda.
L’impossibilità di operare siffatto accertamento, a causa della mancanza della predetta documentazione, deve considerarsi addebitabile al mutuatario, così che la sua domanda dovrà essere rigettata, avendo mancato la prova che su di lui grava ex art. 2697 c.c..
Questi i principi affermati dal Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola, con l’ordinanza ex art. 702 bis c.p.c., del 12 gennaio 2016.
Nel caso di specie, due mutuatari adivano il Tribunale ex art. 702 bis c.p.c., sostenendo il carattere usurario degli interessi applicati in esecuzione del contratto di mutuo fondiario stipulato con la banca che, a sua volta, con autonomo giudizio, aveva chiesto la risoluzione del contratto medesimo per inadempimento dei mutuatari, asseritamente inadempienti rispetto all’obbligo di corrispondere sette rate.
In aggiunta, i mutuatari ricorrenti contestavano l’inesistenza del diritto della banca resistente a procedere ad esecuzione forzata per illiquidità del credito, oltre che l’indeterminatezza del tasso di interesse in considerazione del fatto che il tasso previsto nel contratto non fosse quello poi effettivamente applicato.
Si costituiva in giudizio la Banca resistente, la quale contestava nel merito ogni doglianza.
Il Tribunale di Padova ha disatteso le contestazioni dei ricorrenti, condannandoli altresì al pagamento delle spese di lite in favore dell’istituto di credito.
Quanto all’asserita applicazione di interessi usurari, era emerso dalla espletata CTU contabile che alcuna pattuizione usuraria fosse presente in nessuno dei trimestri evidenziati.
Sul punto il Tribunale, premesso che sia il tasso nominale che quello moratorio concordato tra le parti al momento della pattuizione del mutuo non fossero usurari, ha rilevato la non usurarietà del tasso corrispettivo effettivamente applicato dal mutuante, tuttavia al contempo ha ritenuto che non fosse possibile verificare per l’intera durata del rapporto l’usurarietà del tasso moratorio per mancanza di documenti.
Circostanza, quest’ultima addebitabile ai mutuatari ricorrenti, inadempienti a fronte dell’onus probandi ex art. 2697 c.c..
Pertanto, non essendo stato possibile accertare esaustivamente se ed in che misura la Banca avesse nel corso del rapporto applicato interessi di mora usurari, non era stato possibile neanche ricalcolare esattamente la posizione debitoria dei mutuatari con scomputo degli interessi di mora eventualmente usurari.
In materia si rimanda alla consultazione delle seguenti pronunce pubblicate in Rivista:
USURA: DOMANDA GENERICA ED INCONSISTENTE SANZIONATA PER LITE TEMERARIA
IN MANCANZA DI SPECIFICA ALLEGAZIONE L’INIZIATIVA PROCESSUALE È INCAUTA
Sentenza | Tribunale di Roma, dott. Vittorio Carlomagno |14-10-2015 | n.20694
USURA: SI DEVONO INDICARE IN MODO SPECIFICO LE SINGOLE VIOLAZIONI
NON È SUFFICIENTE PRODURRE UNA PERIZIA DI PARTE
Sentenza | Tribunale di Roma, Dott. Eugenio Curatola | 24-09-2015 | n.19098
USURA BANCARIA: IL CLIENTE DEVE FORMULARE SPECIFICHE CONTESTAZIONI
È ONERE DELLA PARTE ALLEGARE I MODI, I TEMPI E LA MISURA DEL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Ferrara, dott.ssa Anna Ghedini | 05-12-2013 | n.1223
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 137/2016