Tra norma penale e norma civile è riscontrabile il fenomeno del concorso reale di norme che possono essere in rapporto di specialità reciproca. In particolare, la norma civile può prevedere quale fattispecie cui collegare un determinato rimedio o una determinata sanzione esclusivamente l’accordo vietato ovvero elementi ulteriori rappresentati dal comportamento tenuto da una delle parti nella fase delle trattative, dalla esecuzione del programma negoziale, dall’elemento soggettivo che connota il comportamento di una delle parti: in questi casi appaiono congiuntamente applicabili le norme dei due rami dell’ordinamento.
L’art. 1815 co. 2 c.c. con la locuzione “Se sono convenuti interessi usurari” ha riguardo alla realizzazione della fattispecie di reato sanzionata dall’art. 644 co. 1 c.p., comprendente sia l’elemento oggettivo dell’usura, rappresentato dalla pattuizione usuraria, sia l’elemento soggettivo, costituito dalla consapevolezza e volontà della natura usuraria del tasso di interesse programmato con il contratto comminando, per il comportamento doloso la sanzione della conversione del contratto di mutuo feneratizio in mutuo oneroso.
Il mutuatario che lamenta l’usurarietà del contratto, deve allegare e dimostrare i fatti costitutivi della pretesa, in particolare l’elemento soggettivo della fattispecie delineata dall’art. 1815, co. 2, c.c., rappresentato dal dolo in ordine alla natura usuraria del tasso d’interesse fissato, nonché lo stato di bisogno alla data della stipula dell’atto, ovvero l’approfittamento da parte del creditore della situazione economica della controparte.
Ai fini dell’applicazione della sanzione civile indiretta prevista dall’art. 1815 co 2 cc (medesima fattispecie sanzionata dall’art. 644 co. 1 c.p.) il cliente deve dimostrare sia l’elemento soggettivo della consapevolezza e volontà di applicare il tasso usurario sia l’approfittamento dello stato di difficoltà economica della parte mutuataria.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli Nord, Dott. Arminio Salvatore Rabuano, con la sentenza del 14.07.2016.
Nel caso in oggetto, un mutuatario conveniva in giudizio la Banca rappresentando di aver sottoscritto un contratto di mutuo con il predetto Istituto di credito, e lamentando l’applicazione nel corso del rapporto di interessi usurari ed anatocistici. Chiedeva, pertanto, la condanna della convenuta, previa rettifica del saldo contabile, alla restituzione delle somme indebitamente riscosse e/o addebitate.
La Banca si costituiva in giudizio eccependo, tra l’altro, la nullità dell’atto di citazione e l’infondatezza nel merito della pretesa, di cui chiedeva il rigetto.
Il Tribunale adito, richiamando preliminarmente le disposizioni normative contenute negli artt. 1815 c.c. e 644, co. 1, c.p. ha esaminato i rapporti tra diritto civile e diritto penale ed, in particolare, il fenomeno di convergenza tra le norme di diritto privato che regolano la materia contrattuale e le norme incriminatrici che prevedono fattispecie in cui un elemento costitutivo è rappresentato dal contratto, osservando che tra norma penale e norma civile è riscontrabile, in queste ipotesi, il fenomeno del concorso reale di norme, che possono essere in rapporto di specialità reciproca: trattandosi di norme che colgono il fatto sotto differenti profili, esse possono risultare congiuntamente applicabili.
Partendo da questo assunto, il Giudice ha rilevato che l’art. 1815, co. 2, c.c., con la locuzione “Se sono convenuti interessi usurari”, si riferisce alla realizzazione della fattispecie di reato sanzionata dall’art. 644, co. 1, c.p., comprendente sia l’elemento oggettivo dell’usura, rappresentato dalla pattuizione usuraria, sia l’elemento soggettivo, costituito dalla consapevolezza e volontà della natura usuraria del tasso di interesse programmato con il contratto, comminando, per il comportamento doloso, la sanzione della conversione del mutuo feneratizio in mutuo a titolo gratuito.
Premesso, dunque, che presupposto della condotta usuraria è la situazione di inferiorità economica di uno dei due contraenti, ha specificato che l’elemento dell’approfittamento della situazione economica della vittima non può ritenersi oggetto di una presunzione iuris et de iure: in altri termini la parte che deduce l’usurarietà di un contratto di mutuo deve dimostrare l’avvenuto superamento del tasso usurario ed anche la conoscenza del suo stato di bisogno da parte della Banca; diversamente si finirebbe per configurare il reato in esame nel caso del compimento di atti di liberalità in cui il soggetto accetti il tasso usurario ex lege per una sua libera determinazione e motivazione.
Il Tribunale campano evidenziato che, nel caso di specie, parte attrice non aveva allegato e dimostrato i fatti costitutivi della sua pretesa ed, in particolare, l’elemento soggettivo della fattispecie delineata dall’art. 1815, co. 2, c.c., rappresentato dal dolo dell’Istituto mutuante e lo stato di bisogno di cui la convenuta aveva consapevolmente approfittato, dichiarava infondata la domanda di parte attrice, condannando il mutuatario al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: la contestazione deve indicare in modo specifico in che termini è avvenuto il superamento
E’ inammissibile la richiesta di CTU per individuare il periodo di riferimento
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott.ssa Francesca Gomez De Ayala | 25.07.2016 | n.9157
USURA: è onere della parte indicare i singoli periodi temporali
Inammissibile il ricorso a CTU tecnico contabile per supplire a carenze probatorie dell’istante
Sentenza | Tribunale di Taranto, dott. Alberto Munno | 21.03.2016 |
USURA: è rilevabile d’ufficio purché la parte alleghi tempestivamente gli elementi da cui deriverebbe la nullità
Il giudice non può procedere autonomamente alla ricerca delle ragioni della pretesa
Sentenza | Tribunale di Roma, Dott. Vittorio Carlomagno | 13.01.2016 | n.632
SEGNALA UN PROVVEDIMENTO
COME TRASMETTERE UN PROVVEDIMENTONEWSLETTER - ISCRIZIONE GRATUITA ALLA MAILING LIST
ISCRIVITI ALLA MAILING LIST© Riproduzione riservata
NOTE OBBLIGATORIE per la citazione o riproduzione degli articoli e dei documenti pubblicati in Ex Parte Creditoris.
È consentito il solo link dal proprio sito alla pagina della rivista che contiene l'articolo di interesse.
È vietato che l'intero articolo, se non in sua parte (non superiore al decimo), sia copiato in altro sito; anche in caso di pubblicazione di un estratto parziale è sempre obbligatoria l'indicazione della fonte e l'inserimento di un link diretto alla pagina della rivista che contiene l'articolo.
Per la citazione in Libri, Riviste, Tesi di laurea, e ogni diversa pubblicazione, online o cartacea, di articoli (o estratti di articoli) pubblicati in questa rivista è obbligatoria l'indicazione della fonte, nel modo che segue:
Autore, Titolo, in Ex Parte Creditoris - www.expartecreditoris.it - ISSN: 2385-1376, anno