L’art. 1815 co. 2 c.c. con la formula sintetica “se sono convenuti interessi usurari” richiama la fattispecie delineata dall’art. 644 c.p.p. e, precisamente, sia l’elemento oggettivo rappresentato dalla pattuizione usuraria sia l’elemento soggettivo costituito dalla consapevolezza e volontà della natura usuraria del tasso di interesse programmato con il contratto.
In altri termini, l’approfittamento della situazione di difficoltà economica della vittima, non può ritenersi oggetto di una presunzione iuris et de iure, ma deve essere provata dal cliente mutuatario.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice A.S. Rabuano, con la sentenza n.563 del 26.02.2018.
Nella fattispecie processuale esaminata due CLIENTI MUTUATARI agivano in giudizio contro una BANCA al fine di ottenere una pronuncia che accertasse l’applicazione di interessi usurari e quindi la nullità delle relative clausole contrattuali con rimodulazione del debito residuo.
Resisteva in giudizio la BANCA che eccepiva il difetto di legittimazione passiva, sostenendo che il mutuo ipotecario era stato estinto in data 08.07.2009 perché ceduto alla SOCIETA ALFA e gestito dalla BANCA BETA, pertanto chiedeva l’autorizzazione alla chiamata in causa di quest’ultima ex art. 269 c.p.c. domandando il rigetto della pretesa di parte attrice.
Il Giudice con ordinanza differiva la prima udienza autorizzando la chiamata in causa della BANCA BETA quale procuratrice speciale della SOCIETA ALFA.
La BANCA BETA si costituiva in giudizio.
Il Tribunale ha richiamato in via preliminare i dati normativi che disciplinano la fattispecie usuraria, evidenziando come investa in via trasversale sia il diritto civile, che il diritto penale.
Sul punto il Giudice si è soffermato sull’unitarietà dell’ordinamento giuridico e sul principio di non contraddizione secondo cui quando il contratto o un frammento dello stesso costituisce un elemento tipico di una fattispecie penale, come nel caso dell’usura, si deve fornire omogeneità di disciplina.
In altri termini, il Magistrato ha ritenuto di aderire a quella tesi secondo cui l’usura, quale reato di pericolo a tutela anticipata richiede non solo il mero superamento del valore soglia al momento della pattuizione, ma anche la prova della consapevolezza della Banca, sub specie di volontà e rappresentazione di approfittarsi dello stato di bisogno in cui si trovino i clienti al momento della stipulazione del contratto, posto che la condizione di inferiorità economica del mutuatario dovrebbe configurarsi quale condizione presunta dal legislatore nell’ambito dell’usura oggettiva.
In particolare, quanto affermato dal giudicante trova conferma nell’art. 1815 co. 2 c.c. che con la formula sintetica “se sono convenuti interessi usurari” richiama la fattispecie delineata dall’art.644 c.p.p. e, precisamente, sia l’elemento oggettivo rappresentato dalla pattuizione usuraria sia l’elemento soggettivo costituito dalla consapevolezza e volontà della natura usuraria del tasso di interesse programmato con il contratto, che non può ritenersi oggetto di una presunzione iuris et de iure, ma deve essere provata dal cliente mutuatario.
Sul punto, il Giudice ha rilevato che nel caso di specie i CLIENTI non fornivano alcun supporto probatorio in ordine alla sussistenza dell’elemento soggettivo della fattispecie, vale a dire il dolo della BANCA in ordine allo stato di bisogno in cui i cui gli stessi si sarebbero trovati alla data della pattuizione e alla natura usuraria del tasso di interesse fissato con il contratto di mutuo.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale ha rigettato la domanda attorea ritenendo assorbita ogni altra questione e condannando i CLIENTI MUTUATARI al pagamento delle spese di lite.
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