Il tasso di mora ha un’autonoma funzione quale penalità del fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, e quindi la sua incidenza va rapportata al protrarsi ed alla gravità dell’inadempienza, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Ravenna, Giudice Letizia De Maria, con la sentenza n. 804 del 30/07/2019.
La vicenda ha riguardato un soggetto che ha convenuto in giudizio una banca al fine di veder accertata l’usurarietà del contratto di mutuo ipotecario a tasso variabile da lui sottoscritto lamentando l’applicazione di tassi, condizioni, spese ed oneri usurari ex artt. 644, comma 3, c.p. e 2 l. 108/96; per l’effetto, chiedeva la conversione del mutuo da oneroso a gratuito ai sensi dell’art. 1815, comma 2, c.c. con condanna della banca convenuta alla restituzione delle somme indebitamente percepite.
L’attore lamentava, inoltre, l’applicazione di interessi anatocistici con riferimento al piano di ammortamento alla francese, nonché la pretesa difformità tra tassi di interesse pattuiti ed applicati in concreto dalla banca.
Banca convenuta, si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto delle pretese attoree, in quanto infondate in fatto e diritto, per essere l’atto di citazione generico nella prospettazione dell’usurarietà dei tassi d’interesse applicati, sempre inferiori al tasso soglia usura, oltreché basato su una perizia di parte effettuata in base a formule matematiche non corrispondenti alle Istruzioni della Banca d’Italia e disattese dalla prevalente giurisprudenza.
Nel corso del giudizio venivano rigettate l’istanza di ammissione di c.t.u. contabile e le altre istanze istruttorie sicché la causa veniva trattenuta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Il Giudice, nel dirimere la controversia, ha evidenziato che la tesi dell’usurarietà del mutuo è del tutto priva di pregio in quanto, non essendo il tasso d’interessi moratori incluso nel calcolo del TEGM, dal quale poi deriva il TSU, non sarebbe possibile raffrontare la sommatoria dei tassi d’interessi corrispettivi e moratori al TSU.
Invero, il tasso soglia non comprende gli interessi moratori tra i suoi indici e l’operazione matematica di confronto di parametri disomogenei condurrebbe ad un risultato contabile erroneo, oltreché giuridicamente insostenibile.
Alla luce delle suesposte argomentazioni il Tribunale ha rigettato la domanda del mutuatario condannandolo, altresì, al pagamento in favore della banca convenuta delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: IL TASSO SOGLIA NON PUÒ DIRSI SUPERATO SULLA BASE DELLA SOMMATORIA TRA TASSO MORATORIO E CONVENZIONALE
LA DEDOTTA USURARIETÀ DEVE ESSERE SPECIFICATAMENTE INDICATA
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Giudice Giovanni Di Giorgio | 24.06.2019 | n.1844
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-il-tasso-soglia-non-puo-dirsi-superato-sulla-base-della-sommatoria-tra-tasso-moratorio-e-convenzionale
USURA-LEASING: INAMMISSIBILE PER MANCANZA DELL’INTERESSE AD AGIRE PER GLI INTERESSI MORATORI MAI APPLICATI
UNA EVENTUALE NULLITÀ NON IMPLICHEREBBE IL VENIR MENO DELL’OBBLIGAZIONE DI PAGARE GLI INTERESSI CORRISPETTIVI OVE NON USURARI
Sentenza | Tribunale di Venezia, Giudice Alessandra Ramon | 16.05.2019 | n.1051
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-leasing-inammissibile-per-mancanza-dellinteresse-ad-agire-per-gli-interessi-moratori-mai-applicati
USURA: la mora è rilevante solo in caso di effettiva applicazione, non potendo la mera pattuizione ultra soglia comportare la sanzione della gratuità
Gli interessi corrispettivi sono sempre dovuti
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Andrea Vassallo | 07.05.2019 | n.4676
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-la-mora-e-rilevante-solo-in-caso-di-effettiva-applicazione-non-potendo-la-mera-pattuizione-ultra-soglia-comportare-la-sanzione-della-gratuita
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