Provvedimento segnalato dall’Avv. Stefano Bazzani del Foro di Genova
Il tasso soglia rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia e pubblicato con decreto dal Ministero del Tesoro, non può essere considerato per la valutazione dell’usurarietà degli interessi di mora, in quanto è necessario applicare su tale tasso una maggiorazione del 2,1% e, secondo la disciplina ratione temporis applicabile, aumentare tale importo della metà, al fine di verificare il superamento del tasso soglia.
Precisamente, i tassi pattuiti, in considerazione delle funzioni distinte e autonome, a titolo di naturale remuneratività del danaro ed a titolo di mora, non possono considerarsi unitariamente.
Pur in ipotesi di usura degli interessi moratori il mutuatario è tenuto a corrispondere un interesse pari a quello di mora calcolato (e non sommato) sull’interesse corrispettivo.
Le clausole penali non rilevano ai fini della verifica sul rispetto della normativa antiusura, svolgendo una funzione risarcitoria e dunque, ontologicamente differente da quella degli interessi corrispettivi.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Asti, Dott.ssa Teresa Maria Francioso con la sentenza n.198 del 07.03.2017.
Nel caso di specie, dei clienti mutuatari convenivano in giudizio un banca avanzando domanda di risarcimento dei danni e chiedendo la restituzione dell’importo dovuto alla convenuta in virtù di un rapporto di mutuo ipotecario.
I ricorrenti contestavano la validità del rapporto mutualistico asserendo che i tassi moratori applicati dalla banca sulla somma data in prestito fossero superiori rispetto al tasso soglia di cui alla legge 108/96 ed inoltre che la banca avesse violato il divieto di anatocismo.
Il giudicante riteneva infondata la domanda promossa dall’attrice, tanto in merito al superamento del tasso soglia quanto alla nullità del rapporto per illegittima capitalizzazione degli interessi, e stabiliva che nella relazione oggetto di causa fosse da escludersi il superamento del tasso soglia, atteso che il mutuatario avrebbe dovuto corrispondere un interesse pari a quello di mora, e non sommato, calcolato sull’interesse corrispettivo.
Il Tribunale, precisa che il tasso soglia rilevato trimestralmente dalla Banca d’Italia e pubblicato con decreto dal Ministero del Tesoro, non può essere considerato per la valutazione dell’usurarietà degli interessi di mora, rendendosi necessaria, a tal fine, applicare su tale tasso una maggiorazione del 2,1% e aumentare tale importo della metà, secondo la normativa vigente ratione temporis.
In merito all’anatocismo, il Tribunale ha precisato che la previsione di un piano di rimborso del mutuo graduale, in particolare con ammortamento alla francese, non comporta alcuna violazione dell’art 1283 c.c., considerando, in primo luogo che gli interessi di periodo vanno calcolati sul solo capitale residuo e, in secondo luogo, che alla scadenza della rata gli interessi maturati non vengono capitalizzati, ma sono pagati come quota interessi della rata di rimborso del mutuo, non trascurando che la rata paga, oltre agli interessi sul capitale a scadere, anche una quota del debito in linea capitale.
Da ultimo, il giudicante ha considerato infondata anche l’ulteriore eccezione in merito all’ISC, il quale risulterebbe indicato nella misura dell’8,4% a fronte della misura reale pari al 17,5%, tenuto conto della necessità di includere il costo del premio assicurativo, atteso che il premio è stato pagato in unica soluzione e non rappresenta un costo periodico da computare nell’ISC, ed inoltre che l’assicurazione stipulata ha base volontaria ragion per cui è esclusa dal calcolo del TAEG.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti articoli pubblicati in rivista:
USURA: PER INTERESSI MORATORI OCCORRE LA MAGGIORAZIONE DI 2,1 PUNTI
INUTILIZZABILE PER GLI INTERESSI MORATORI IL PARAMETRO PREVISTO DALLA LEGGE PER I CORRISPETTIVI
Sentenza, Tribunale di Lanciano, dott.ssa Cleonice G. Cordisco,16-03-2016 n.127
USURA: ANCORA UN “NO” ALLA SOMMATORIA TRA MORATORI E CORRISPETTIVI
GLI INTERESSI DI MORA SONO DOVUTI IN VIA SOSTITUTIVA, NON CUMULATIVA
Sentenza | Tribunale di Cagliari, dott. Andrea Bernardino | 04.10.2016 |
USURA: INDEBITA L’OPERAZIONE DI SOMMATORIA DEI TASSI CORRISPETTIVI E MORATORI
PER GLI INTERESSI DI MORA LA SOGLIA VA CALCOLATA CON LA MAGGIORAZIONE DI 2,1 PUNTI PERCENTUALI DEI T.E.G.M.
Sentenza | Tribunale di Cagliari, Dott. Andrea Bernardino | 19.10.2016 |
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