Procedimento patrocinato da De Simone Law Firm
Gli interessi convenzionali e moratori hanno diversa natura ontologica ed assolvono ad una differente funzione: a differenza degli interessi convenzionali, la cui funzione remunerativa è espressione della fisiologia del rapporto contrattuale, quelli moratori intervengono in una fase patologica, e cioè nel caso di inadempimento del debitore, allo scopo di tenere indenne il creditore del danno provocato dal ritardato adempimento e di tutelare il debitore predeterminando la misura del risarcimento spettante al creditore
L’inclusione dell’interesse moratorio nel calcolo della determinazione del tasso usurario è criticabile anche in considerazione della circostanza che il calcolo del TEG da cui si determina l’interesse come usurario non comprende anche l’interesse moratorio, come da ultimo chiarito dalla Banca D’Italia nella comunicazione del 3.7.2013, ma solo l’interesse corrispettivo, per cui con il suindicato cumulo si giungerebbe a una rilevazione “priva di qualsiasi attendibilità scientifica e logica, prima ancora che giuridica, in quanto si raffronterebbero fra di loro valori disomogenei.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Napoli Nord, Giudice Giovanni Di Giorgio, con la sentenza n. 1844 del 24.06.2019.
La vicenda ha riguardato dei mutuatari che hanno convenuto in giudizio un istituto di credito per sentir dichiarare in giudizio la natura usuraria delle condizioni contrattuali applicate al contratto di mutuo stipulato.
In particolare, gli attori hanno dedotto il superamento del tasso soglia derivante dalla sommatoria tra tutti gli interessi e spese previsti dal contratto, ivi compresi gli interessi corrispettivi e moratori, l’illegittimità del tasso effettivo applicato in quanto diverso rispetto al tasso nominale convenuto, l’applicazione dell’anatocismo nel piano di ammortamento del mutuo e la conseguente responsabilità della convenuta per violazione del principio di buona fede e correttezza.
Si è costituito in giudizio l’istituto di credito chiedendo nel merito il rigetto della domanda di parte attrice.
Il Giudice ha ritenuto infondate le doglianze attoree relative alla presunta usurarietà delle clausole contrattuali in quanto al loro tesi si sarebbe fondata sulla sommatoria tra tasso di mora e tasso nominale annuo del mutuo.
Tuttavia per il Tribunale tale affermazione è giuridicamente non condivisibile in ossequio ai principi sanciti dalla nota sentenza della Cassazione n. 350/2013, richiamata dalla stessa parte attrice.
Infatti, la richiamata pronuncia ha chiarito che “ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 c.c., co.2 , si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo e quindi anche a tiolo di interessi moratori”, confermando che anche la pattuizione relativa al saggio degli interessi moratori deve essere oggetto di valutazione in ordine al superamento del tasso soglia, senza tuttavia affermare affatto che la verifica dell’usurarietà comporti la necessità di sommare tra di loro gli interessi moratori e quelli corrispettivi (Tribunale Napoli 18.4.2014).
Invero, entrambi gli interessi convenzionali e moratori hanno diversa natura ontologica ed assolvono ad una differente funzione: a differenza degli interessi convenzionali, la cui funzione remunerativa è espressione della fisiologia del rapporto contrattuale, quelli moratori intervengono in una fase patologica, e cioè nel caso di inadempimento del debitore, allo scopo di tenere indenne il creditore del danno provocato dal ritardato adempimento e di tutelare il debitore predeterminando la misura del risarcimento spettante al creditore.
Alla luce delle suddette argomentazioni, l’Organo Giudicante ha ritenuto opportuno rigettare la domanda dei mutuatari, con contestuale condanna degli stessi, in solido tra loro, alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: IL TASSO SOGLIA RIGUARDA TANTO I CORRISPETTIVI QUANTO I MORATORI
LE DUE CATEGORIE VANNO, PERÒ, VALUTATE AUTONOMAMENTE
Sentenza | Tribunale di Velletri, Giudice Paolo Goggi | 12.03.2019 | n.472
USURA MUTUO L’ONERE DI INDICARE IN MODO SPECIFICO MODI, TEMPI E LA MISURA DEL SUPERAMENTO
OCCORRE INDICARE I CRITERI E A FORMULA DI CALCOLO UTILIZZATA PER LA DETERMINAZIONE DEL TAEG
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, dott. Giovanni Di Giorgio | 04.03.2019 | n.619
MUTUO: INAPPLICABILE L’ART. 1815, CO. 2, C.C., AGLI INTERESSI MORATORI USURARI
IL FINANZIAMENTO NON PUÒ DIVENTARE GRATUITO
Sentenza | Tribunale di Trani, Giudice Roberta Picardi | 27.02.2019 | n.51
USURA INTERESSI MORATORI: SI DEVE ANALIZZARE IN CONCRETO L’ADDEBITO DELLA MORA AL CORRENTISTA
IL CONTROLLO DI USURARIETÀ NON PUÒ ESSERE FATTO A PRIORI IN QUANTO NON RIERANO AB ORIGINE PER IL CALCOLO DEL TEG NEGOZIALE
Sentenza | Tribunale di Napoli, Giudice Fabiana Ucchiello | 26.02.2019 | n.2168
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