In assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori e per evitare il confronto tra grandezze disomogenee (TAEG applicato al cliente, comprensivo di interessi moratori, e TEGM non comprensivi della mora), la Banca d’Italia (circolare del 3 luglio 2013) adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti, con aumento della metà, per poi determinare la soglia su tale importo. Il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi moratori è rappresentato dal TEGM maggiorato di 2,1 punti ed aumentato della metà.
Questo è il principio espresso dal Tribunale di Pescara, Cleonice Gabriella Cordisco, con la sentenza n. 112 del 05 febbraio 2020.
Un soggetto ha convenuto in giudizio una Banca lamentando l’usurarietà degli interessi applicati al contratto di mutuo, con la stessa stipulato, nonché l’indeterminatezza ex art. 117 TUB e/o la violazione dell’obbligo di trasparenza e la manipolazione del tasso Euribor. Su tali premesse in fatto, l’attore ha chiesto, previo accertamento e declaratoria di nullità delle clausole contrattuali, la restituzione di quanto indebitamente percepito dall’istituto di credito, con condanna dello stesso al risarcimento del danno.
La banca convenuta, costituitasi in giudizio, ha contestato puntualmente l’assunto avversario, chiedendone il rigetto.
Il Giudice, investito del thema decidendum, ha, preliminarmente, evidenziato la possibilità di censurare come usurari anche gli interessi di mora, sebbene ne derivano conseguenze diverse rispetto all’ipotesi di superamento del tasso soglia con riferimento agli interessi corrispettivi.
Sul punto, il Tribunale ha rappresentato il differente inquadramento giuridico degli interessi compensativi e degli interessi moratori, che hanno autonoma e distinta funzione: i primi rappresentano infatti il corrispettivo del mutuo, mentre i secondi assolvono ad una funzione risarcitoria, preventiva e forfettizzata, del danno da ritardo nell’adempimento.
In secondo luogo, il Giudice ha dichiarato di aderire all’orientamento giurisprudenziale per cui, in caso di superamento del tasso soglia da parte dei soli interessi moratori, la nullità della relativa clausola non coinvolge anche quella che prevede gli interessi corrispettivi, che continuano ad essere dovuti nel rispetto del piano di ammortamento rateale.
In relazione alle modalità di calcolo del tasso soglia degli interessi moratori, il Tribunale ha rappresentato che, essendo gli interessi moratori più alti, per compensare la banca del mancato adempimento, se inclusi nel TEG medio potrebbero determinare un eccessivo innalzamento delle soglie, in danno della clientela.
Quindi, in assenza di una previsione legislativa che determini una specifica soglia in presenza di interessi moratori e per evitare il confronto tra grandezze disomogenee (TAEG applicato al cliente, comprensivo di interessi moratori, e TEGM non comprensivi della mora), la Banca d’Italia (circolare del 3 luglio 2013) adotta, nei suoi controlli sulle procedure degli intermediari, il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti, con aumento della metà, per poi determinare la soglia su tale importo.
In definitiva, il tasso soglia di riferimento per valutare il carattere usurario degli interessi moratori è rappresentato dal TEGM maggiorato di 2,1 punti ed aumentato della metà. Nel caso di specie, applicando tale modalità di calcolo del tasso soglia, la clausola contrattuale relativa agli interessi moratori non è risultata usuraria.
Alla luce delle suesposte argomentazioni, l’Organo giudicante ha rigettato le domande attoree, con contestuale condanna alla refusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA-INTERESSI MORATORI: i quattro principi espressi dalla Corte di Cassazione
1.Cumulo interessi e corrispettivi; 2.criterio di calcolo della soglia; 3.Riduzione ad aequitatem; 4. Clausola di salvaguardia
Sentenza | Corte di Cassazione, III Sez. Civ., Pres. Vivaldi – Rel. D’arrigo | 17.10.2019 | n.26286
USURA – INTERESSI MORATORI: SONO UNA CONTROPRESTAZIONE-CORRISPETTIVO DI UN INADEMPIMENTO
TALE PARAMETRO DI USURARIETÀ PER GLI INTERESSI MORATORI NON È FISSATO IN VIA NORMATIVA
Sentenza | Tribunale di Lanciano, Giudice Marina Valente | 04.02.2019 | n.30
USURA: NON CONDIVISIBILE L’ORIENTAMENTO DI CUI ALL’ORDINANZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 27442/2018
L’UNICO PARAMETRO OGGETTIVO PER I MORATORI È LA MAGGIORAZIONE DI 2,1 RISPETTO A TASSO MEDIO DEI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Roma, Giudice Laura Centofanti | 07.12.2018 | n.23603
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