In tema di interessi usurari, in caso di dubbio circa la riconducibilità dell’operazione all’una o all’altra delle categorie, identificate con decreto ministeriale, cui si riferisce la rilevazione dei tassi effettivi globali medi, si devono individuare i profili di omogeneità che l’operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie prese in considerazione dai detti decreti, attribuendo rilievo ai parametri normativi individuati dall’art. 2, comma 2, l. n. 108/1996 e apprezzando, in particolare, quelli, tra essi, che, sul piano logico, meglio connotino il finanziamento preso in esame ai fini della sua inclusione nell’una o nell’altra classe di operazioni; in conseguenza, tenuto conto dei rischi e della garanzia prestata, deve ritenersi che il tasso soglia fissato per il finanziamento a stato di avanzamento assistito da ipoteca sia quello previsto ratione temporis per i mutui con garanzia reale.
Questo il principio espresso dalla Corte di Cassazione, I sez. civ., Pres. Didone – Rel. Falabella, con la sentenza n. 22380 del 06.09.2019.
Una banca si era opposta allo stato passivo del fallimento di una società, con riferimento a un credito, ammesso in via ipotecaria, sorto da un contratto di finanziamento. Il Tribunale aveva accolto l’opposizione specificando che il credito andasse ammesso interamente e rilevando che si trattasse di un finanziamento a stati di avanzamento, il quale non poteva essere assimilato a un mutuo, giacchè il contratto non prevedeva l’erogazione del prestito in unica soluzione, ma in più stadi successivi. Per cui avrebbe dovuto essere ricondotto a una data categoria delle istruzioni della Banca d’Italia sulla rilevazione dei tassi economici globali e che, rispetto ad essa, il tasso soglia non risultava essere superato.
Il fallimento della società aveva proposto ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi, al quale resisteva la banca. La Corte, in ordine al secondo mezzo che ha ritenuto fondato e che ha accolto, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando la causa al giudice di prime cure.
La censura ha investito la riconduzione dell’operazione di finanziamento ad una categoria ritenuta non congrua dal fallimento della società, perché avrebbe dovuto essere considerato il fatto che la garanzia reale nei contratti a stato di avanzamento dei lavori veniva regolarmente acquisita sin da subito e che l’erogazione frazionata del finanziamento era prevista proprio per ridurre il rischio dell’ente erogante. La Corte ha ricordato che la classificazione delle operazioni per categorie omogenee viene effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d’Italia e l’Ufficio italiano dei cambi. Ora, la Banca d’Italia ha previsto due distinte categorie di finanziamento: quella dei «mutui» e quella a carattere residuale degli «altri finanziamenti a breve e medio/lungo termine». Si è posto il problema, in relazione al finanziamento in oggetto, a quale categoria appartenesse in virtù della conclusione del contratto a stati di avanzamento, assistito da garanzia ipotecaria.
Per i giudici della Suprema Corte, in caso di dubbio circa la riconducibilità dell’operazione all’una o all’altra delle categorie, identificate con decreto ministeriale, cui si riferisce la rilevazione dei tassi globali medi, l’interprete deve procedere a individuare i profili di omogeneità che l’operazione stessa presenti rispetto alle diverse tipologie, attribuendo rilievo, a tal fine, ai parametri normativi individuati dall’art. 2, comma 2, l. n. 108/1996 (natura, oggetto, importo, durata, rischi e garanzie) e apprezzando, in particolare, quelli, tra essi, che, sul piano logico, meglio giustifichino l’inclusione del finanziamento preso in esame in questa o in quella classe di operazioni.
Ora, il Tribunale ha escluso che il negozio concluso potesse essere ricondotto a mutuo giacché nel contratto di finanziamento a stati di avanzamento la stipula non importerebbe affatto la consegna del denaro alla parte mutuataria, se non in una minima parte iniziale: il detto finanziamento presenterebbe, dunque, uno schema contrattuale completamente differente da quello del mutuo, che è un contratto reale.
Con particolare riferimento al grado di rischio dell’operazione e alla garanzia ad esso correlata, il finanziamento a stato di avanzamento dei lavori assistito da ipoteca presenta, dunque, evidenti elementi di omogeneità col mutuo con garanzia reale e ad esso va perciò assimilato. Tuttavia, non è dimostrato che la rilevazione, da parte della Banca d’Italia, del tasso effettivo globale medio concernente i mutui con garanzia reale non abbia riguardato anche i finanziamenti a stati di avanzamento assistiti da ipoteca. Il giudice deve comunque pur sempre identificare la categoria di operazioni, tra quelle cui si riferiscono le soglie, che presenti maggiori elementi di omogeneità con la singola operazione della cui usurarietà si controverte.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
MUTUO A SAL: SE GARANTITO DA IPOTECA RIENTRA NELLA CATEGORIA DEI “MUTUI IPOTECARI”
IL TASSO SOGLIA DA CONFRONTARE NON È QUELLO DELLA CATEGORIA “ALTRI FINANZIAMENTI”
Ordinanza | Tribunale di Cosenza, Sez. G.I.P. – G.U.P., Giudice Francesco Luigi Branda | 21.12.2018 |
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/mutuo-a-sal-se-garantito-da-ipoteca-rientra-nella-categoria-dei-mutui-ipotecari
ABF USURA: finanziamento ipotecario SAL non censito tra i mutui
Il parametro di riferimento è quello della categoria “altri finanziamenti”
Altro | Collegio di Napoli, Pres. Marinari Rel. Guizzi | 03.06.2015 | n.4456
https://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/abf-usura-finanziamento-ipotecario-sal-non-censito-tra-i-mutui
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