ISSN 2385-1376
Testo massima
Ai fini della verifica del tasso soglia, anche laddove si volesse concludere nel senso dell’operatività del combinato disposto degli articoli 644 c.p. e 1815 c.c. anche agli interessi moratori, va evidenziato come il TEGM, che rispecchia il normale costo del credito nella fase fisiologica del rapporto, non rappresenti un parametro adeguato per verificare l’eventuale usurarietà degli interessi di mora, che invece attengono ad una fase patologica dell’esecuzione del contratto.
Ad ogni buon conto, anche nel caso in cui si volesse assoggettare il tasso di mora al tasso soglia, in caso di superamento di quest’ultimo, la nullità sarebbe circoscritta alla clausola inerente gli interessi moratori, non già a quella relativa agli interessi corrispettivi, dal momento che l’art. 1815, comma 2, c.c., sanziona con la nullità la sola clausola che prevede interessi usurari.
L’adozione di un piano di ammortamento alla francese non implica automaticamente anatocismo, in quanto il calcolo degli interessi di regola è effettuato sul capitale residuo, ovvero sul capitale che rimane da restituire al finanziatore. A partire dalla quota di interessi riferita alla singola rata, si determina infatti per differenza la quota capitale, la cui restituzione viene portata a riduzione del debito. In tal modo, l’interesse non è produttivo di altro interesse, ovvero non viene accumulato al capitale, ma viene anzi da questo separato.
Questi i principi affermati dal Tribunale di Brescia, dott. Gianluigi Canali, con la sentenza n. 1590, depositata in data 28.05.2015.
Nel caso in esame, un cliente, sull’assunto d’aver stipulato un contratto di locazione finanziaria per l’acquisto di un’imbarcazione, conveniva in giudizio la società di leasing, contestando in primis, sulla base del piano piano di ammortamento predisposto secondo il modello francese, la pattuizione di interessi di mora superiori al tasso soglia, invocando quindi la sanzione della gratuità di cui all’art. 1815 c.c.; l’istante deduceva altresì l’indeterminatezza del tasso leasing in violazione degli artt. 1283 e 1284 c.cv., oltre che dell’art. 6 della delibera C.I.C.R. del 09.02.2000. Concludeva, pertanto, affinché fosse accertato l’obbligo di corrispondere alla società di leasing il solo capitale residuo, con condanna della convenuta alla restituzione delle somme indebitamente riscosse.
Si costituiva la società di leasing, la quale contestava nel merito ogni avverso addebito, concludendo per l’integrale rigetto.
Il Tribunale, in accoglimento delle difese spiegate dalla società convenuta, ha disposto il rigetto delle domande attoree, con condanna del cliente alla rifusione delle spese di lite, fornendo ulteriori precisazioni in ordine all’esclusione degli interessi di mora dalla verifica del tasso soglia.
Operata una preliminare ricognizione in ordine alle norme di riferimento e prospettata l’originaria ed ormai obsoleta teoria dottrinaria favorevole ad assoggettare anche i moratori al tasso soglia di cui alla legge antiusura, il provvedimento in commento si è espresso poi in termini diametralmente opposti, in linea con un orientamento giurisprudenziale e dottrinario ormai consolidato e maggioritario, che fa leva sulla distinzione funzionale tra interessi corrispettivi e moratori.
Con specifico riguardo agli interessi di mora, il Giudice adito ha dunque chiarito che “il legislatore si è mosso in una direzione opposta rispetto a quella tenuta nel fissare la disciplina antiusura per i corrispettivi: se per questi la legge ha inteso limitare il costo del danaro a vantaggio del debitore, individuando un limite oltre il quale il tasso deve considerarsi usurario, con riferimento ai moratori è stata considerevolmente innalzata la misura degli interessi legali di mora al fine di scoraggiare i ritardi negli inadempimenti. Ciò costituisce una conferma del fatto che il legislatore, nel disciplinare gli interessi moratori, utilizza logiche e parametri differenti da quelli utilizzati per i corrispettivi”.
Ad ulteriore conforto della tesi posta a fondamento della decisione in commento, il Tribunale ha richiamato altresì la comunicazione del 03.07.2013 della Banca d’Italia, avente ad oggetto i “Chiarimenti in materia di applicazione delle legge antiusura“, ove, dopo aver rilevato che “anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa antiusura”, è stato al contempo precisato che “il criterio in base al quale i TEG medi pubblicati sono aumentati di 2,1 punti, per poi determinare la soglia su tale importo”. In sostanza, il tasso soglia dei moratori non sarebbe quello fissato per i corrispettivi, ma dovrebbe essere determinato secondo il criterio della Banca d’Italia nei propri controlli sulle procedure deli intermediari.
Destituite di fondamento anche le censure attoree relative alla presunta produzione di interessi anatocistici per effetto del piano di ammortamento secondo il modello francese. Sul punto, esclusa l’automatica produzione del fenomeno dell’anatocismo al predetto piano di ammortamento, il Giudice ha accertato la mancata allegazione “di elementi idonei a ritenere che il piano di ammortamento concordato dalle parti sia viziato da anatocismo, essendosi l’attore limitato ad affermazioni generiche ed alla richiesta di una CTU. Su quest’ultimo punto, è opportuno sottolineare che la consulenza tecnica d’ufficio non è mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di aiutare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Pertanto, tale mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e va quindi negato qualora la parte tenda con esso a supplire alle carenze delle proprie allegazioni, circostanza appunto verificatasi nel caso di specie”.
Da ultime, le statuizioni con cui il provvedimento in commento ha appurato l’infondatezza delle censure attoree in relazione all’art. 1284 c.c. ed all’art. 6 della delibera C.I.C.R. del 09.02.2000, atteso che il contratto di locazione finanziaria oggetto di causa prevedeva compiutamente l’ammontare delle singole rate, il numero delle stesse, il corrispettivo globale della locazione finanziaria, nonché il prezzo pattuito per l’esercizio dell’opzione di acquisto, derivando da ciò la piena possibilità, per l’utilizzatore, “di conoscere sin dall’inizio l’impatto economico del contratto sulle proprie finanze”, non configurandosi pertanto alcuna indeterminatezza del tasso.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA BANCARIA: GLI INTERESSI DI MORA NON SONO SOGGETTI AL RISPETTO DELLE SOGLIE
DIVERSAMENTE IL LEGISLATORE SAREBBE SCHIZOFRENICO, IMPONENDO EX ART.1284 CC TASSI LEGALI DI MORA USURARI
Ordinanza | Tribunale di Cremona. Dott. Giulio Borella | 09-01-2015
USURA BANCARIA: SOLO GLI ONERI CORRISPETTIVI VANNO RAFFRONTATI AL TASSO SOGLIA
IRRILEVANZA DEGLI INTERESSI DI MORA AI FINI DEL CALCOLO DEL TAEG
Ordinanza | Tribunale di Roma, Pres. Dott.ssa F. D’Ambrosio Rel. Dott.ssa B. Perna | 16-09-2014
MUTUO: L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON COMPORTA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI
CIASCUNA RATA COMPORTA LA LIQUIDAZIONE ED IL PAGAMENTO DI TUTTI (ED UNICAMENTE DE)GLI INTERESSI DOVUTI PER IL PERIODO CUI LA RATA STESSA SI RIFERISCE
Sentenza | Tribunale di Siena, dott. Stefano Caramellino | 17-07-2014
MUTUI: L’AMMORTAMENTO ALLA FRANCESE NON IMPLICA ALCUNA CAPITALIZZAZIONE
GLI INTERESSI VENGONO CALCOLATI UNICAMENTE SULLA QUOTA CAPITALE DECRESCENTE, PER CUI NON SI VERIFICA ANATOCISMO
Ordinanza | Tribunale di Pescara, dott.ssa Anna Fortieri | 10-04-2014
AMMORTAMENTO “ALLA FRANCESE”: NON VIOLA IL DIVIETO DI ANATOCISMO EX ART.1283 CC
GLI INTERESSI VENGONO CALCOLATI SULLA SOLO QUOTA DI CAPITALE VIA VIA DECRESCENTE
Sentenza | Tribunale di Modena, dott.ssa Antonella Rimondini | 11-11-2014 | n.2040
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 513/2015