Gli interessi di mora non rilevano ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815 co. 2 c.c. e le ragioni che fanno propendere per la tesi dell’irrilevanza vanno ravvisate:
1) nel chiaro riferimento contenuto nell’art. 644 c.p. ai soli oneri che vengono previsti “in corrispettivo” del credito erogato, con ciò evocando profili di sinallagmaticità tra prestazioni nello sviluppo fisiologico del rapporto che mal si conciliano con la natura e la funzione sanzionatoria e risarcitoria dell’interesse di mora;
2) nel rilievo che la portata obbiettiva della norma incriminatrice non è stata modificata, né avrebbe potuto esserlo, dalla Legge di interpretazione autentica (D.L. 394/2000), il cui oggetto era circoscritto unicamente alla questione di diritto intertemporale della rilevanza o meno della percezione di interessi oltre soglia nei finanziamenti a tasso fisso stipulati prima dell’entrata in vigore della legge 108/1996;
3) nell’omessa rilevazione di una soglia specificamente riferita agli oneri da inadempimento, in mancanza della quale non è possibile operare un raffronto coerente tra dati omogenei e, da ultimo,
4) nella necessità che, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, co. 2 c.c., si abbia riguardo unicamente al tasso pattuito al momento della stipula valutazione in cui è arduo, se non impossibile, considerare l’obbiettiva incidenza di oneri eventuali e necessariamente condizionati a sviluppi funzionali del contratto ex ante non preventivabili.
È privo di rilevanza ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura il valore del Tasso Effettivo di Mora (cd. TEMO) in quanto la relativa metodologia di calcolo è priva di qualsiasi fondamento giuridico e credibilità scientifica, oltre che del tutto avulsa e in alcun modo riconducibile alle forme di esercizio della discrezionalità tecnica individuate dall’autorità di vigilanza nelle istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. nelle diverse categorie di operazioni, le quali soltanto possono integrare, alla stregua della normativa vigente (art. 2 L. 108/1996), il precetto penale parzialmente in bianco delineato dall’art. 644 c.p.
L’ISC non costituisce un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, con la conseguenza che l’erronea indicazione dell’ISC/TAEG, non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo; non può dunque trovare applicazione l’ipotesi di nullità prevista dall’art. 117, sesto comma, TUB in quanto la discrepanza tra ISC dichiarato e quello, eventualmente difforme ricalcolato, ha rilievo solo con riferimento ai contratti di credito al consumo, per i quali l’art. 125 bis TUB prevede espressamente una specifica ipotesi di nullità di protezione.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Treviso, Giudice Andrea Valerio Cambi con la sentenza n.640 del 22.03.2018.
Nel caso esaminato un cliente conveniva in giudizio la Banca lamentando l’applicazione di interessi di mora usurari in relazione ad entrambi i rapporti intrattenuti con l’intermediario convenuto invocando la nullità parziale di entrambi i contratti ex art. 1815 co. 2 c.c. e la relativa conversione da finanziamenti onerosi a gratuiti.
Si costituiva in giudizio la Banca evidenziando l’infondatezza della domanda attorea e chiedendone il rigetto.
Concessi i termini ex art. 183, co. 6 c.p.c. e respinta l’istanza ex art. 177 c.p.c. di parte attrice per la modifica dell’ordinanza istruttoria con la quale non veniva disposta la consulenza contabile, la causa veniva trattenuta in decisione.
Il Tribunale si è preliminarmente espresso per l’irrilevanza degli interessi moratori ai fini del vaglio di usurarietà, specificando che in ogni caso la conseguenza del travalicamento del tasso soglia sarebbe unicamente l’invalidità della relativa clausola e non certo la conversione del mutuo da oneroso in gratuito.
In particolare, il Giudice ha fondato la necessità di escludere gli interessi di mora su argomentazioni di natura eterogenea, in considerazione nello specifico:
- a) del chiaro riferimento contenuto nell’art. 644 c.p. ai soli oneri che vengono previsti “in corrispettivo” del credito erogato;
- b) del rilievo che la portata obbiettiva della norma incriminatrice non è stata modificata, né avrebbe potuto esserlo, dalla Legge di interpretazione autentica (D.L. 394/2000), il cui oggetto era circoscritto unicamente alla questione di diritto intertemporale della rilevanza o meno della percezione di interessi oltre soglia nei finanziamenti a tasso fisso stipulati prima dell’entrata in vigore della legge 108/1996;
- c) dell’omessa rilevazione di una soglia specificamente riferita agli oneri da inadempimento, in mancanza della quale non è possibile operare un raffronto coerente tra dati omogenei;
- d) nella necessità che, ai fini dell’applicazione dell’art. 644 c.p. e dell’art. 1815, co. 2 c.c., si abbia riguardo unicamente al tasso pattuito al momento della stipula, valutazione in cui è arduo, se non impossibile, considerare l’obbiettiva incidenza di oneri eventuali e necessariamente condizionati a sviluppi funzionali del contratto ex ante non preventivabili.
Il Giudice ha altresì sottolineato che secondo la prospettazione attorea l’asserita usurarietà discenderebbe dallo sviluppo di un calcolo virtuale finalizzato alla determinazione del tasso di mora effettivo (cd. T.E.MO), ed ha ribadito l’assoluta irrilevanza, ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, dei c.d. scenari probabilistici, dei conteggi ipotetici e a fortiori della teoria del “worst case”, in quanto tale metodologia è priva di qualsiasi fondamento giuridico e credibilità scientifica, oltre che del tutto avulsa e in alcun modo riconducibile alle forme di esercizio della discrezionalità tecnica individuate dall’autorità di vigilanza nelle istruzioni per la rilevazione del T.E.G.M. nelle diverse categorie di operazioni, le quali soltanto possono integrare, alla stregua della normativa vigente, il precetto penale parzialmente in bianco delineato dall’art. 644 c.p.
Infine, in merito alle doglianze circa l’asserita divergenza tra ISC contrattuale ed ISC effettivo, il Tribunale ha chiarito che l’ISC non costituisce infatti un tasso di interesse o una specifica condizione economica da applicare al contratto di finanziamento, ma svolge unicamente una funzione informativa finalizzata a mettere il cliente nella posizione di conoscere il costo totale effettivo del finanziamento prima di accedervi, con la conseguenza che un’eventuale erronea indicazione non comporta, di per sé, una maggiore onerosità del finanziamento, quanto piuttosto un’erronea rappresentazione del suo costo complessivo.
Da tanto discende che non può dunque trovare applicazione l’ipotesi di nullità prevista dall’art. 117, sesto comma, in quanto la discrepanza tra ISC dichiarato e quello, eventualmente difforme ricalcolato, ha quindi rilievo solo con riferimento ai contratti di credito al consumo, per i quali l’art. 125 bis TUB prevede espressamente una specifica ipotesi di nullità di protezione.
Sulla scorta di tali considerazioni, il Tribunale si è pronunciato per l’integrale rigetto della domanda proposta, condannando l’attrice alla rifusione delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: GLI INTERESSI DI MORA NON DEVONO ESSERE COMPUTATI CON RIFERIMENTO AI TASSI-SOGLIA
IL TASSO EFFETTIVO DI MORA C.D. T.E.M.O È INESISTENTE, ARBITRARIO E PRIVO DI RISCONTRO NORMATIVO
Sentenza | Tribunale di Bologna, Giudice Daniela Grossi | 05.03.2018 | n.20214
USURA: NON È POSSIBILE CALCOLARE UN TAEG CHE COMPRENDA ANCHE GLI INTERESSI DI MORA (CD. TEMO)
NELL’ATTUALE ASSETTO NORMATIVO UN SIMILE VALORE NON È NORMATO, NÉ RILEVATO.
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Ambra Carla Tombesi | 11.01.2018 | n.220
USURA: INFONDATA LA PRETESA DI SOMMARE INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
È DEL TUTTO INATTENDIBILE LA DETERMINAZIONE DI UN TASSO EFFETTIVO DI MORA (CD. TEMO)
Sentenza | Tribunale di Pavia, Dott.ssa Laura Cortellaro | 31.10.2017 | n.1668
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