ISSN 2385-1376
Testo massima
Si ringrazia per la segnalazione l’Avv. Danilo Lombardo del foro di Roma
Dall’interpretazione del dato normativo condotta sotto il profilo più strettamente economico si giunge alla conclusione della impossibilità di attribuire rilevanza, ai fini dell’usura, agli interessi moratori.
Il giudizio di usurarietà degli interessi pattuiti nell’ambito di un contratto di mutuo, fondato sulla rilevanza attribuita agli interessi di mora, risulta non condivisibile per quanto autorevole, in quanto sembra trascurare la diversa funzione assolta dagli interessi corrispettivi e da quelli moratori.
Invero, il tasso di mora ha un’autonoma funzione risarcitoria per il fatto, imputabile al mutuatario e solo eventuale, del ritardato pagamento, del tutto diversa dalla funzione di remunerazione propria degli interessi corrispettivi.
Questi i principi ribaditi dal Tribunale di Roma, dott. Paolo Catallozzi, con ordinanza depositata in data 07.05.2015.
Nel caso in esame, la società mutuataria proponeva ricorso ex art. 702 bis c.p.c., al fine di ottenere pronuncia di condanna della Banca alla restituzione degli interessi versati in esecuzione di un contratto di mutuo ipotecario. In particolare, la ricorrente deduceva il carattere usurario degli interessi di mora, superiori al tasso soglia all’epoca della conclusione del contratto.
Si costituiva in giudizio la Banca, la quale concludeva per il rigetto delle doglianze attoree.
Il Tribunale di Roma, nel disporre il rigetto del ricorso, ha ribadito il principio della irrilevanza degli interessi di mora in relazione alla verifica dell’usura oggettiva.
Il Giudice capitolino ha preliminarmente ribadito “la diversa funzione assolta dagli interessi corrispettivi e dagli interessi moratori, i primi costituenti il corrispettivo previsto per il godimento diretto di una somma di denaro, avuto riguardo alla normale produttività della moneta, i secondi, rappresentanti una liquidazione anticipata, presuntiva e forfettaria del danno causato dal ritardato adempimento di un’obbligazione pecuniaria”. Stante l’illustrata diversità di funzione, le due categorie di interessi, come precisato con il provvedimento in commento, si pongono dunque in rapporto di alternatività, “sicché interessi corrispettivi e moratori, in via di principio, non si cumulano”.
In ragione della evidenziata funzione risarcitoria del danno da inadempimento, il Tribunale ha ritenuto che agli interessi moratori, “qualora la loro misura sia eccessiva, dovrà essere applicata la disciplina prevista per la clausola penale e dunque lo strumento della riduzione giudiziale ex art. 1384 c.c., ma non potrà farsi ricorso alla loro completa eliminazione”.
Radicalmente sconfessato, dunque, l’orientamento comunque minoritario sviluppatosi a seguito della nota sentenza della Suprema Corte n. 350/2013, tendente invece ad affermare la rilevanza del tasso di mora ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia.
L’impostazione suggerita dal Tribunale di Roma, “appare suffragata dalla stessa giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che la clausola penale, per la sua funzione ex se, non può essere considerata come parte di quel corrispettivo che può assumere carattere di illiceità ex art. 644 c.p., poiché sul piano giuridico l’obbligazione nascente dalla clausola penale non si pone come corrispettivo dell’obbligazione principale, ma come effetto derivante dall’inadempimento”.
Da ultimo, ad ulteriore conforto delle argomentazioni svolte, il rilievo concernente i decreti ministeriali attuativi della L. 108/96, che, così come chiarito dalla Banca d’Italia (comunicazione del 03.07.2013), non tengono conto degli interessi moratori nel calcolo del TEG, “in ragione del fatto che trattasi di oneri eventuali, la cui debenza ed applicazione cadono solo a seguito di un eventuale inadempimento”.
Sul punto su segnala che altro precedente del Tribunale di Milano G.U. dott. Francesco Ferrari con sentenza del 29-01-2015 n.1242 (http://www.expartecreditoris.it/provvedimenti/usura-bancaria-la-rilevazione-del-tegm-relativa-agli-interessicorrispettivi-e-inutilizzabile-per-gli-interessi-moratori.html), ove ha ritenuto che gli interessi non posso essere rilevanti ai fini dell’usura oggettiva cd. matematica in quanto non sono mai stati rilevati nei decreti ministeriali, avendo condotto le rilevazioni dei Tassi Effettivi Globali Medi da parte di Bankitalia esclusivamente ai tassi corrispettivi. La mancanza di dati omogenei da confrontare impedisce una verifica in termini oggettivi del carattere usurario degli interessi moratori.
Per approfondimenti, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: LA SOMMATORIA DEI CORRISPETTIVI CON I MORATORI GENERA UN “TASSO CREATIVO”
I TASSI CONTRATTUALI SONO DOVUTI IN VIA ALTERNATIVA TRA LORO
Ordinanza | Tribunale di Catania, dott.ssa Concetta Grillo | 14-05-2015
USURA: RADICALMENTE INFONDATA LA TESI DEL CUMULO DEGLI INTERESSI CONVENZIONALI E DI MORA
SOSTENERLA ANCORA IN GIUDIZIO INTEGRA UN’IPOTESI DI LITE TEMERARIA
Sentenza | Tribunale di Verona, dott. Andrea Mirenda | 23-04-2015 n.1070
USURA: LA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI SANZIONATA CON CONDANNA PER LITE TEMERARIA DI EURO 52.230,00
L’ARGOMENTO È FANTASIOSO E SINTOMO DI IGNORANZA INESCUSABILE DELLA NORMATIVA E DELLA GIURISPRUDENZA
Sentenza | Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola | 10-03-2015
USURA: GLI INTERESSI DI MORA SUPERIORI AL TASSO SOGLIA NON INFICIANO LA LICEITÀ DEI CORRISPETTIVI
LA VERIFICA VA AUTONOMAMENTE ESEGUITA CON RIFERIMENTO A CIASCUNA DELLE DUE CATEGORIE DI INTERESSI, SENZA SOMMARLI TRA LORO
Sentenza | Tribunale di Reggio Emilia dott. Gianluigi MORLINI | 24-02-2015 | n.304
Testo del provvedimento
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