ISSN 2385-1376
Testo massima
Attesa la diversità di natura e di funzioni assolte dai relativi interessi- moratori e corrispettivi- la verifica del rispetto della soglia di usura condotta con riguardo al tasso di mora risulta necessariamente autonoma, distinta e parallela rispetto a quella relativa al tasso corrispettivo. Invero, mentre quest’ultimo indica la misura degli interessi dovuti al mutuante a titolo di corrispettivo per il prestito elargito, quello di mora quantifica invece l’eventuale penalità dovuta dal mutuatario in caso di inadempimento. Non si profila pertanto alcuna possibilità di cumulo dei tassi convenuti a titolo di interessi moratori e corrispettivi al fine di appurare il rispetto del tasso soglia.
Nel caso de quo, i contraenti un mutuo ipotecario convenivano la Banca innanzi al Tribunale di Milano, concludendo affinché il Giudice adito accertasse la nullità delle clausole del richiamato contratto relative alla previsione degli interessi, denunciando l’usurarietà degli stessi così come convenuti all’epoca della sottoscrizione del contratto, comprensivi anche degli interessi di mora, rivendicando l’operatività dell’art.1815 C.C., con conseguenziale rideterminazione degli importi dovuti e condanna alla restituzione dei maggiori importi pagati, oltre che al risarcimento del danno.
In prima istanza, il Giudice adito provvede a motivare l’infondatezza della doglianza articolata in via assorbente da parte istante, rilevando- sulla scorta della prodotta documentazione contrattuale- la non usurarietà ab origine del tasso di mora convenuto, procedendo all’esatta quantificazione della maggiorazione dovuta- sulla sola parte capitale- in caso di mora.
Al medesimo giudizio di infondatezza perviene il Tribunale adito relativamente all’ulteriore e generica contestazione concernente l’usurarietà degli interessi pattuiti, ricompresi gli interessi di mora. “Qualora gli attori avessero inteso con ciò contestare che il cumulo dei tassi convenuti a titolo di interessi corrispettivi e moratori determinasse già all’epoca il superamento del tasso soglia, questo assunto non può che ritenersi infondato“: ciò, in considerazione della diversa natura degli interessi- corrispettivi e di mora, appunto- e dunque del carattere necessariamente autonomo dei giudizi di verifica volti ad appurare il rispetto della soglia di usura in ordine a ciascuno di essi.
In particolare, mentre il tasso corrispettivo integra la misura degli interessi che il mutuatario deve al mutuante a titolo di corrispettivo del prestito, il tasso di mora risulta invece connotato dal carattere dell’eventualità, integrando la penalità gravante sul mutuatario in caso di inadempimento, la cui incidenza dipende dall’entità e dalla durata dell’inadempimento medesimo, rappresentando quest’ultimo un fatto imputabile evidentemente al solo mutuatario.
Si ribadisce dunque, sulla scorta della precedente pronuncia (resa in data 28.01.2014) da parte del medesimo Organo Giudicante, il principio in forza del quale, al fine di correttamente procedere alla verifica del rispetto della soglia di usura, non possa invero procedersi alla sommatoria del tasso corrispettivo a quello di mora, assolvendo i relativi interessi a funzioni diverse (l’una quella di corrispettivo del prestito, l’altra quella della penalità, per giunta solo eventuale ed imputabile al mutuatario, in caso di inadempimento).
Ad ogni buon conto, nel caso in esame, nemmeno si sarebbe profilata detta problematica della sommatoria, atteso che in caso di inadempimento gli interessi moratori- come da condizioni generali di contratto- sarebbero stati conteggiati a carico del mutuatario in sostituzione, e non in aggiunta, di quelli corrispettivi.
In forza delle argomentazioni sopra illustrate, il Tribunale adito ha dunque rigettato in toto la domanda attorea.
Sull’argomento si rinvia all’ordinanza del 28.01.2014 Tribunale di Milano
Il tasso di mora nominale è oggetto di autonoma verifica rispetto al tasso soglia e ciò in ragione della sua autonoma e distinta funzione quale penalità per il ritardato adempimento, fatto imputabile al mutuatario e solo eventuale, la cui incidenza va rapportata al protrarsi e all’entità dell’inadempienza. Ne consegue che, ove detto tasso risultasse pattuito in termini da superare il tasso soglia rilevato all’epoca del stipulazione del contratto, la pattuizione del tasso di mora sarebbe nulla, ex art.1815 comma 2 c.c. (e quindi non applicabile), con l’effetto che, in caso di ritardo o inadempimento, non potranno essere applicati interessi di mora, ma saranno unicamente dovuti i soli interessi corrispettivi.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 103/2015