Posto che secondo le istruzioni della Banca d’Italia, il TEGM indicato dai decreti ministeriali non comprende gli “interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento” non esiste per gli interessi moratori un parametro fissato in via normativa in relazione al quale effettuare un giudizio di usurarietà oggettiva; l’unico dato oggettivo disponibile, in tale ipotesi, per la ricostruzione in via interpretativa di un tasso soglia degli interessi moratori è costituito dall’“indagine statistica” effettuata dalla Banca d’Italia nel 2002, che ha individuato per gli interessi moratori uno specifico tasso medio, indicato come maggiorazione di 2,1 punti percentuali rispetto al tasso medio degli interessi corrispettivi (appunto, TEGM), rilevato ai fini delle soglie ministeriali.
A seguito della verifica giudiziale nel rispetto delle suddette considerazioni, se gli interessi moratori risultano usurari, la diversità di funzione tra interessi corrispettivi e interessi moratori e quindi l’autonomia delle rispettive pattuizioni comportano che, solo la relativa clausola è nulla e nessun interesse moratorio come pattuito è dovuto; ma restano dovuti gli interessi corrispettivi, ove non siano a loro volta usurari.
Non è, in ogni caso, possibile stabilire un “Tasso Effettivo di Mora” “T.E.MO.”, poiché la diversità di funzione di interessi corrispettivi e interessi moratori esclude che il conteggio degli interessi di mora sulla rata scaduta e non pagata di un finanziamento, comprensiva della quota interessi, si traduca nella sopravvenuta applicazione di interessi (di mora) pari alla sommatoria degli importi addebitati a titolo di interessi corrispettivi (conglobati nella rata) e di interessi moratori (applicati sulla rata).
È errata altresì la deduzione circa l’usurarietà della commissione di estinzione anticipata, in quanto essa non è né una sanzione per inadempimento né un costo del credito ma il corrispettivo di un diritto di recesso ad nutum del finanziato e, quindi, non deve essere conteggiata né nell’oggetto del giudizio di usurarietà delle sanzioni per gli inadempimenti né nell’oggetto del giudizio di usurarietà delle condizioni del credito.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Lanciano, Giudice Giovanni Nappi, con la sentenza n.238 del 20.03.2018
Nella fattispecie in esame, una SOCIETÀ S.R.L. unipersonale conveniva in giudizio una BANCA domandando l’accertamento della nullità parziale del contratto di “finanziamento fondiario stipulato in atto unico”, per usurarietà delle pattuizioni in tema di interessi di mora e commissione di estinzione anticipata e per indeterminatezza della pattuizione in tema di interessi corrispettivi.
La Banca si costituiva chiedendo il rigetto della domanda e contestando in particolare la contestazione attorea circa l’usurarietà della pattuizione in tema di interessi di mora.
Il Giudice, concordando con le prospettazioni della convenuta, ha ritenuto tale deduzione infondata in primo luogo, in virtù del fatto che il parametro che il cliente utilizzava per formulare il giudizio di usurarietà degli interessi di mora, ossia il tasso soglia ministeriale, è errato in quanto l’usura oggettiva è data dalla sproporzione tra prestazione e controprestazione (ai sensi dell’art. 644 c.p., sproporzione tra prestazioni “in corrispettivo”) e nel caso degli interessi moratori la suddetta controprestazione è data dall’inadempimento del cliente; di conseguenza, il Giudicante ha chiarito che gli interessi moratori devono essere confrontati con un parametro di usurarietà ricavato dalla controprestazione media degli inadempimenti del finanziato nelle medesime tipologie di contratto.
Tale parametro di usurarietà per gli interessi moratori non è tuttavia fissato in via normativa, appunto in quanto, secondo le istruzioni della Banca d’Italia, il TEGM posto a base del tasso soglia indicato dai decreti ministeriali non comprende gli “interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento”.
Il Giudice dunque ha concordato con l’orientamento giurisprudenziale secondo il quale, l’unico dato oggettivo disponibile in ipotesi di ricostruzione in via interpretativa di un tasso soglia degli interessi moratori è dato dai risultati dell’indagine statistica effettuata dalla Banca d’Italia nel 2002, che ha individuato per gli interessi moratori uno specifico tasso medio, indicato come maggiorazione di 2,1 punti percentuali rispetto al TEGM, rilevato ai fini delle soglie ministeriali ed ha escluso che al rapporto azionato fossero stati applicati interessi di mora oltre soglia.
Il Magistrato, ha altresì ricordato che stante la diversità di funzione tra interessi corrispettivi e interessi moratori e, quindi, l’autonomia delle rispettive pattuizioni se gli interessi moratori sono usurari, solo la relativa clausola è nulla.
Il Tribunale ha poi specificato che non è configurabile il “Tasso Effettivo di Mora” “T.E.MO.” dedotto dal cliente in quanto la diversità di funzione di interessi corrispettivi e interessi moratori esclude che il conteggio degli interessi di mora sulla rata scaduta e non pagata di un finanziamento, comprensiva della quota interessi, si traduca nella sopravvenuta applicazione di interessi – di mora – pari alla sommatoria degli importi addebitati a titolo di interessi corrispettivi conglobati nella rata e di interessi moratori applicati sulla rata.
Quanto alla commissione di estinzione anticipata, il Giudice ha specificato che essa è il corrispettivo di un diritto di recesso ad nutum del finanziato pertanto, non è né una sanzione per inadempimenti né un costo del credito e, quindi, non deve essere conteggiata né nell’oggetto del giudizio di usurarietà delle sanzioni per gli inadempimenti (in particolare, degli interessi di mora), né nell’oggetto del giudizio di usurarietà delle condizioni del credito.
Alla luce delle sue esposte considerazioni, il Tribunale ha rigettato la domanda con condanna al pagamento delle spese processuali.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: IRRILEVANTI GLI INTERESSI MORATORI PER LA MANCANZA DI UN VALIDO TERMINE DI RAFFRONTO
LA PRETESA DI CONFIGURARE UN TASSO EFFETTIVO DI MORA (CHIAMATO T.E.MO) NON È CONDIVISIBILE
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott. Francesco Ferrari | 16.02.2017 | n.16873
USURA MORATORI: NON SI PUÒ UTILIZZARE COME PARAMETRO IL TAEG DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI
E’ PRIVO DI GIUSTIFICAZIONE LOGICA E GIURIDICA, CONFRONTARE DUE ENTITÀ NON OMOGENEE.
Sentenza | Tribunale di Milano, Giudice Dott. Giudice Dott. Carlo Maddaloni. | 05.10.2017 | n.9977
USURA: GLI INTERESSI MORATORI NON DEVONO ESSERE CONTEGGIATI NEL CALCOLO DEL TASSO SOGLIA
TALI INTERESSI – DOVUTI NELLA SOLA FASE “PATOLOGICA” DEL RAPPORTO – DIFETTANO DEL CARATTERE DI CORRISPETTIVITÀ EX ART. 644 C.P.
Sentenza | Tribunale di Brescia, Dott.ssa Marina Mongosi | 08.06.2017 | n.1828
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