Va esclusa la pretesa di sommare interesse moratorio e corrispettivo in quanto i due tassi sono sì originariamente pattuiti, ma lo sono per eventi antitetici ed incompatibili, poiché l’uno è previsto per l’inadempimento e l’altro per l’adempimento, con la conseguenza che la verifica non può essere fatta che in concreto ed in relazione a ciascuno dei tassi.
Il tasso di mora non potrà essere originariamente usurario, dal momento che mentre il corrispettivo è immediatamente esigibile, quello di mora presuppone un evento futuro ed incerto, ovvero l’inadempimento, ed occorrerà riguardare la sua usurarietà nel momento in cui la mora si verifica ed in relazione all’entità dell’adempimento, nonché del tasso soglia che allora sarà esigibile.
Ad ogni buon conto l’eventuale usurarietà degli interessi di mora comporterà la nullità parziale del contratto, solo in relazione a quella clausola, con la conseguenza che sarà ripetibile l’interesse moratorio percepito, non quello corrispettivo, ove legittimo.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Torino, Giudice Bruno Conca con la sentenza n. 5079 resa in data 25.10.2017.
Un mutuatario conveniva in giudizio l’Istituto di credito mutuante chiedendo l’accertamento dell’usurarietà originaria del contratto sul presupposto della sommatoria del tasso corrispettivo e di quello di mora, nonché della nullità dello stesso ex art. 117 TUB per mancata indicazione del ISC/TAEG, con conseguente declaratoria di gratuità del mutuo.
Si costituiva la Banca convenuta, chiedendo il rigetto delle domande ex adverso proposte.
Con riferimento alla asserita mancata indicazione dell’ ISC il Tribunale ha precisato che, trattandosi di un contratto stipulato anteriormente all’entrata in vigore della Delibera CICR 4.3.2003 -applicabile dal 1° ottobre 2003-, la normativa ratione temporis applicabile al rapporto oggetto di contestazione è quella concernente la disciplina generale in materia di pubblicità e comunicazioni alla clientela risalente alla legge sulla trasparenza bancaria n. 154/92, nella quale non figura alcun obbligo di specifica indicazione dell’indice ISC, bensì unicamente l’onere di esistenza, chiara indicazione e determinazione di tutte le voci che valgono a comporre il costo del finanziamento.
Ciò posto, rilevato che le condizioni economiche sono erano state correttamente pattuite e precisamente indicate, il Giudice ha rilevato che nessuna nullità poteva essere rilevata o tasso sostitutivo applicato.
In merito alle doglianze mosse in punto d’usura, il giudicante torinese, pur consapevole del recente orientamento di legittimità che afferma la necessità di considerare anche l’interesse moratorio ai fini della verifica dell’usurarietà oggettiva, ha ritenuto di doversene discostare in considerazione dell’assenza di una rilevazione che tenga conto anche degli interessi di mora, circostanza che postulerebbe la declaratoria di usurarietà di un tasso in assenza del suo tertium comparationis.
Ciò premesso, il Magistrato ha rilevato che la pretesa di sommare interesse moratorio e corrispettivo va, in ogni caso, disattesa posto che i due interessi, seppur originariamente pattuiti, lo sono per eventi antitetici ed incompatibili, poiché l’uno è previsto per l’inadempimento e l’altro per l’adempimento.
Il Tribunale ha altresì specificato che l’usura va verificata in concreto, in relazione ad oneri effettivamente applicati al rapporto, con la conseguenza che non è possibile addurre l’usurarietà ab origine dei tassi di mora, in quanto la loro applicazione è condizionata al verificarsi di un evento futuro ed incerto quale, appunto, l’inadempimento.
Infine, il Giudice ha evidenziato che l’eventuale usurarietà della pattuizione inerente gli interessi di mora comporterebbe la nullità parziale del contratto, solo in relazione a quella clausola, con la conseguenza che sarà ripetibile l’interesse moratorio percepito ma non quello corrispettivo, ove legittimo.
Sulla base di tali rilievi il Tribunale ha respinto integralmente le domande di parte attrice, condannandola al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: LA DECISIONE N.23192/17 DELLA CASSAZIONE NON È DIRIMENTE PER SOSTENERE LA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI
L’ONTOLOGICA DIVERSITÀ DI FUNZIONE DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI E DI MORA NE IMPEDISCE IL CUMULO
Sentenza | Tribunale di Velletri, Pres. Dott. Marcello Buscema | 08.11.2017 | n.3136
USURA: INTERESSI DI MORA E PENALE DI ESTINZIONE ANTICIPATA ESCLUSI DAL CALCOLO DEL TEG
E’ ILLOGICO IL CONFRONTO CON SOGLIE DETERMINATE IN RELAZIONE AI SOLI INTERESSI CORRISPETTIVI
Sentenza | Tribunale di Agrigento, Giudice Silvia Capitano | 31.10.2017 | n.1636
USURA: INFONDATA LA PRETESA DI SOMMARE INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI
È DEL TUTTO INATTENDIBILE LA DETERMINAZIONE DI UN TASSO EFFETTIVO DI MORA (CD. TEMO)
Sentenza | Tribunale di Pavia, Dott.ssa Laura Cortellaro | 31.10.2017 | n.1668
USURA: NON PUÒ SOSTENERSI LA TESI DELLA SOMMATORIA TASSI IN VIRTÙ DELLA DECISIONE CASS. CIV. 23192/2017
I TASSI VANO CONFRONTATI CIASCUNO SINGOLARMENTE RISPETTO AL TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Sulmona, Giudice Daniele Sodani | 30.10.2017 | n.384
USURA: VA RESPINTA LA TESI RELATIVA ALLA SOMMATORIA DEI TASSI
GLI INTERESSI DI MORA ATTENGONO UNICAMENTE ALLA FASE PATOLOGICA DEL CONTRATTO
Sentenza | Tribunale di Bergamo, Dott.ssa Maria Concetta Elda Caprino | 14.07.2017 | n.1950
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