Segnalata dall’Avv. Ernesto Giardino del foro di Cosenza
Nell’ambito dei contratti di finanziamento, gli interessi moratori rientrano tra quelle prestazioni “accidentali” (e perciò meramente eventuali) sinallagmaticamente riconducibili al futuro inadempimento e destinate ad assolvere, in chiave punitiva, alla funzione di pressione finalizzata alla realizzazione del corretto adempimento del contratto.
La diversità ontologica e funzionale delle due categorie di interessi corrispettivi ed interessi moratori non ne consente il mero cumulo ai fini della valutazione di usurarietà.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Cosenza, dott.ssa Anna Rombolà, con un’ordinanza del 10.10.2016.
Nel caso di specie, il giudice calabrese si è pronunciato su di una richiesta di CTU contabile avanzata da parte attrice, rigettandola sulla base della inammissibilità del mero cumulo degli interessi moratori e corrispettivi ai fini della verifica di usurarietà del contratto oggetto di causa, stante la diversità ontologica e funzionale delle due categorie.
Il Tribunale ha specificato che gli interessi moratori si configurano come prestazioni “accidentali” che vengono in essere solo in conseguenza ad un inadempimento contrattuale allo scopo di realizzare il corretto adempimento del contratto.
Tale categoria di interessi ha quindi natura punitiva, a differenza di quella degli interessi corrispettivi che si configura come avente natura remunerativa, e come tale non può concorrere al calcolo per la verifica del superamento del cd. “tasso-soglia”.
Sulla base dei suesposti rilievi il Tribunale ha rigettato le richieste istruttorie formulate da parte attrice ed ha rinviato la causa all’udienza per la precisazione delle conclusioni.
Numerose sono state le pronunce della giurisprudenza di merito che hanno condiviso la medesima tesi, in tal modo consolidandosi un’interpretazione dell’art. 644, co. 4 c.p. per cui ai fini della determinazione del tasso usurario, non si deve tener conto degli oneri aventi natura sanzionatoria, ma esclusivamente di quelli che assolvono ad una funzione corrispettiva/retributiva del prestito.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: GLI INTERESSI MORATORI, QUALI PENALI DA INADEMPIMENTO, NON RILEVANO AI FINI DELLA L. 108/96
IL SUPERAMENTO DEL TASSO SOGLIA VA VALUTATO CONTEGGIANDO I SOLI ELEMENTI RETRIBUTIVI E NON QUELLI RISARCITORI
Sentenza | Tribunale di Modena, Dott. Paolo Siracusano | 07.09.2016 | n.1703
USURA: GLI INTERESSI DI MORA HANNO NATURA SANZIONATORIA E SONO ESCLUSI DAL CALCOLO DEL TEGM
IL METODO “ALL INCLUSIVE” PREVISTO DA L. 2/2009, SI APPLICA SOLO AD INTERESSI E COMMISSIONI AVENTI CARATTERE REMUNERATORIO
Sentenza | Tribunale di Verona, Dott.ssa Dal Martello | 30.06.2016 | n.1906
USURA: GLI INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI HANNO DIVERSA NATURA E FUNZIONE E NON VANNO SOMMATI TRA LORO
IL TASSO SOGLIA MORA USURA VA CALCOLATO OPERANDO UNA MAGGIORAZIONE DEL 2,1%
Sentenza | Tribunale di Bologna, Dott.ssa Daria Sbariscia | 06.09.2016 | n.20802
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