ISSN 2385-1376
Testo massima
In materia di usura bancaria, vero è che il finanziamento è usurario ove siano stati anche solo pattuiti interessi di mora superiori al tasso soglia e a prescindere da una loro effettiva applicazione, tuttavia la determinazione del tasso di mora per i finanziamenti a tasso variabile, ove inadempimento non si sia verificato, resta del tutto ipotetica, non potendosi verificare l’indice che debba fungere da base di calcolo.
In tal caso, l’usura oggettiva è comunque esclusa alla radice quando al contratto acceda una “clausola di salvaguardia”, che preveda la riconduzione dell’interesse eventualmente usurario al tasso soglia stesso.
La speciale tutela preventiva ex art.696-bis cpc (consulenza tecnica preventiva ai fini della composizione della lite) postula che le parti in lite dissentano sulla determinazione di un obbligo contrattuale, che entrambi riconoscano impegnativo, ed è pertanto inammissibile quando la banca neghi alla radice l’usurarietà del finanziamento, così come ogni eventuale obbligo restitutorio e/o risarcitorio. Diversamente opinando, si giungerebbe ad una sicura instaurazione del giudizio di merito, duplicando gli accertamenti peritali e pertanto vanificando l’esigenza di economia processuale, sottesa all’istituto ex art.696-bis cpc.
Sono i principi desumibili dall’ordinanza pronunziata dal Tribunale di Roma, in persona del dott. Marco Cirillo, il 14 novembre 2014, che ha dichiarato inammissibile il ricorso ex art. 696-bis cpc proposto da una società utilizzatrice nei confronti della Banca concedente sul presupposto della usurarietà del contratto di leasing intercorrente tra le parti.
In particolare, la cliente richiedeva, mediante consulenza tecnica preventiva, la determinazione delle somme che la Banca sarebbe stata tenuta a restituire per effetto della dedotta usurarietà oggettiva della locazione finanziaria, pattuita con tasso variabile.
Nel caso di specie, l’usurarietà sarebbe derivata dalla pattuizione di un tasso di mora pari ad 8 punti percentuali oltre l’indice Euribor.
Trattavasi, pertanto, di una pattuizione (usuraria) meramente ipotetica, considerato che l’inadempimento non si era verificato e che l’utilizzatrice pretendeva di raffrontare alla soglia di usura il tasso di mora calcolato con l’indice Euribor vigente al momento della pattuizione.
Ebbene, nonostante sia vero ha notato il Giudice capitolino che la sola pattuizione di un tasso moratorio oltre soglia sia idonea ad integrare la fattispecie usuraria, è altrettanto vero che, quando l’inadempimento non si sia verificato, non è dato sapere a quale indice di base debba farsi riferimento.
Sebbene, poi, l’indice Euribor vigente al momento della pattuizione determinasse nel caso di specie un tasso moratorio effettivamente usurario, la Banca concedente aveva comunque predisposto (ed il cliente accettato) la c.d. clausola di salvaguardia, con la previsione che “laddove questo [il tasso di mora, ndr] risultasse superiore al tasso soglia
al suddetto titolo sarà applicato quest’ultimo tasso”.
Tale pattuizione, sulla cui validità si è pronunciata positivamente la giurisprudenza maggioritaria, esclude ab origine qualsivoglia fenomeno usurario.
Al di là di tali principi espressi nel merito della questione, la pronuncia del Giudice romano si è in realtà “arrestata” sulla soglia dell’inammissibilità del rimedio processuale prescelto da parte ricorrente, atteso che lo speciale procedimento, con finalità conciliativa, ex art.696-bis cpc, è esperibile nei soli casi in cui le parti in lite dissentano sulla determinazione di un obbligo contrattuale, che entrambi riconoscano impegnativo, ed è pertanto inammissibile quando la banca neghi alla radice l’usurarietà del finanziamento, così come ogni eventuale obbligo restitutorio e/o risarcitorio.
Con tale lineare motivazione, il Tribunale si è limitato ad una pronuncia “in rito”, condannando parte ricorrente alla refusione delle spese di lite.
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 9/2014