La richiesta di consulenza tecnica d’ufficio non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve esse negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
In particolare la parte che deduce la violazione del divieto di usura, vale a dire l’applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l’onere di dedurre in modo specifico l’avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia, pertanto la contestazione in tal senso non può essere generica o fondata su criteri errati in diritto, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Roma, Giudice Vittorio Carlomagno con la sentenza n.4065 del 21 febbraio 2018.
Nella fattispecie processuale esaminata un CLIENTE agiva in giudizio contro una BANCA con la quale aveva stipulato un contratto di mutuo rispetto al quale deduceva una nullità parziale per la previsione di interessi usurari di cui chiedeva la restituzione e il risarcimento del danno subito.
Resisteva in giudizio la BANCA che deduceva la genericità e il difetto di prova della domanda attorea.
Il Giudice ha affermato che la rilevabilità d’ufficio delle clausole che prevedono un tasso d’interesse usurario è possibile nei limiti in cui le parti abbiano tempestivamente allegato gli elementi di fatto da cui la nullità deriverebbe, in altri termini la nullità deve emergere dalle risultanze probatorie acquisite e non su fatti nuovi o attività autonoma svolta dal Giudice.
Sul punto, la richiesta di consulenza tecnica d’ufficio non può sopperire alla genericità ed al difetto di prova della domanda, altresì non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, e deve esse negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
In particolare, si deve ritenere che la parte che deduce la violazione del divieto di usura, dunque l’applicazione di tassi superiori a quelli previsti dalla Legge 108/1996, ha l’onere di dedurre in modo specifico l’avvenuto superamento dello specifico tasso soglia rilevante, che si desume dai decreti ministeriali e dalle rilevazioni della Banca di Italia.
La contestazione de qua non può essere generica o fondata su criteri errati in diritto, e, in mancanza non può essere ammessa alcuna consulenza tecnica.
Applicando questi principi generali al caso di specie, il Giudice ha rilevato che la tesi attorea risultava errata nella parte in cui sosteneva la sommatoria dei tassi per verificare l’addebito illegittimo, in quanto se è vero che il tasso moratorio non è sottratto al divieto di usura la valutazione del superamento del valore soglia non deriva dalla mera sommatoria, in quanto il tasso moratorio si computa sull’importo della rata scaduta investendo la fase eventuale dell’inadempimento.
Peraltro, il Tribunale ha rilevato che l’attore non ottemperava l’onus probandi, in quanto non deduceva in modo specifico e tempestivo gli elementi su cui valutare il preteso carattere usurario del mutuo o comunque la nullità della clausola determinativa del tasso di interesse.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il Tribunale ha rigettato le domande di parte attrice con condanna alle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
USURA: INAMMISSIBILE OVE NON INDICATA LA PATTUIZIONE ORIGINARIA E LE SOMME PAGATE OGNI ANNO A TITOLO DI INTERESSI
NON È SUFFICIENTE INDICARE L’ALIQUOTA IN RAPPORTO AL CAPITALE OGGETTO DEL FINANZIAMENTO
Ordinanza | Corte di Cassazione – sez. sesta civile, Pres. Amendola – Cons. Cirillo | 30.01.2018 | n.2311
USURA: L’ATTORE È TENUTO AD INDICARE MODI, TEMPI E MISURA DEL SUPERAMENTO DEL C.D. “TASSO SOGLIA
IL CORRENTISTA DEVE SPECIFICARE GLI ADDEBITI CONTRA IUS ANNOTATI DALLA BANCA SUGLI ESTRATTI CONTO
Sentenza | Tribunale di Potenza, Dott. Amleto Pisapia | 10.02.2017 | n.272
USURA: È ONERE DEL CORRENTISTA PROVARE L’ILLEGITTIMITÀ DEGLI ADDEBITI CONTESTATI
L’USURA SOGGETTIVA È ESCLUSA SE L’ALLEGAZIONE ATTOREA È GENERICA
Sentenza | Tribunale di Milano, Dott.ssa Federica Profumieri | 17.01.2017 | n.500
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