ISSN 2385-1376
Testo massima
L’usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento alla entità degli stessi e non già alla loro sommatoria, atteso che gli stessi sono dovuti in situazioni alternative tra di loro e la sommatoria rappresenta un tasso creativo mai concretamente applicabile ed applicato al mutuatario.
Considerata la diversa funzione tra interessi corrispettivi e moratori posto che l’interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del danaro, mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l’inadempimento, il tasso corrispettivo si applica dunque al debito capitale residuo al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza.
L’invalidità della clausola degli interessi moratori usurari non si estende ai corrispettivi.
Questi sono i principi ribaditi dal Tribunale di Verona, dott. Vincenzo Carlo Aliprandi, con la sentenza del 31.03.2016, n. 805.
Nella fattispecie in esame, una società mutuataria conveniva in giudizio l’Istituto di credito con cui aveva stipulato un contratto di mutuo a tasso variabile, contestando l’usurarietà degli interessi di mora e chiedendo la restituzione delle somme indebitamente riscosse dalla banca.
Si costituiva l’Istituto di credito, il quale deduceva l’irrilevanza degli interessi moratori ai fini del calcolo del tasso usurario in quanto non rappresentativi di un costo del danaro poiché costituenti una sanzione e/o voce di risarcimento del danno.
Il Tribunale di Verona, nel rigettare in toto le domande di parte attrice, ha preliminarmente rilevato che tra le parti era stato convenuto contrattualmente, in caso di ritardato pagamento, un tasso moratorio pari a quello contrattuale, maggiorato di due punti in ragione di anno.
In secondo luogo, il Giudice ha disatteso le ragioni della mutuataria poiché fondate su una fantasiosa tesi della sommabilità dei tassi corrispettivi con quelli moratori.
Invero, la eventuale nullità della clausola pattizia nella parte in cui prevede interessi moratori usurari non travolge anche quella lecita e valida con cui sono previsti quelli corrispettivi e ciò per il noto principio espresso dall’art. 1419 c.c. secondo cui utile per inutile non vitiatur (cfr. anche Trib. Taranto 17.0.2014 secondo cui “In materia di usura bancaria, la profonda diversità di causa tra interessi corrispettivi e moratori comporta che dall’invalidità dell’uno non deriva necessariamente anche quella dell’altro: gli interessi moratori assolvono ad una funzione risarcitoria forfetizzata e preventiva del danno da ritardo nel pagamento di una somma esigibile; quelli corrispettivi implicano la regolare esecuzione del rapporto e rappresentano il corrispettivo del prestito. Tra i due istituti non sussiste un rapporto di presupposizione necessaria. Stante il disposto di cui all’art. 1419 cc, siccome la nullità parziale non importa, generalmente, la nullità dell’intero contratto, l’invalidità che involga la clausola degli interessi moratori usurari non si estende alla clausola degli interessi corrispettivi, che sono comunque dovuti”).
E’ pacifico, ormai, in giurisprudenza che l’usurarietà degli interessi corrispettivi o moratori va scrutinata con riferimento alla entità degli stessi e non già alla loro sommatoria, atteso che gli stessi sono dovuti in situazioni alternative tra di loro e la sommatoria rappresenta un tasso creativo mai concretamente applicabile ed applicato al mutuatario (Trib. Padova, 10.03.2015 n. 739 ; Trib. Milano 12.02.2015).
In altre parole, secondo quanto stabilito nel provvedimento esaminato, il tasso corrispettivo si applica al debito capitale residuo al fine di determinare la quota interessi della rata di ammortamento mentre il tasso di mora si calcola sulla singola rata di ammortamento nel caso in cui la stessa non sia pagata alla scadenza posto che l’interesse corrispettivo è espressione della fruttuosità del danaro, mentre quello di mora ha natura risarcitoria per l’inadempimento.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: È ESCLUSA LA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI MORATORI CON I CORRISPETTIVI
LA SOMMATORIA RAPPRESENTA UN “NON TASSO” O UN “TASSO CREATIVO”
Sentenza, Tribunale di Bergamo, G.I. Dott. Tommaso Del Giudice, 25-02-2016 n.734
USURA: ANCORA UN “NO” ALLA TESI DELLA SOMMATORIA DEGLI INTERESSI MORATORI CON I CORRISPETTIVI
CONDANNATO PER LITE TEMERARIA IL CLIENTE CHE HA SOSTENUTO LA TESI, CONTRARIA AL DATO NORMATIVO, DEL CUMULO DEI DUE TASSI
Sentenza, Tribunale di Torino, dott. Enrico Astuni, 17-09-2014 n.5984
USURA: LA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI SANZIONATA CON CONDANNA PER LITE TEMERARIA DI EURO 52.230,00
L’ARGOMENTO È FANTASIOSO E SINTOMO DI IGNORANZA INESCUSABILE DELLA NORMATIVA E DELLA GIURISPRUDENZA
Sentenza, Tribunale di Padova, dott. Giorgio Bertola,10-03-2015
Testo del provvedimento
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Numero Protocolo Interno : 216/2016