Ai fini della verifica del rispetto del tasso soglia, è inammissibile il metodo di calcolo fondato sulla sommatoria tra interessi corrispettivi e moratori, in ragione della permanente diversità ontologica tra le due categorie di interessi, atteso che i primi integrano la remunerazione concordata per l’attuazione del programma contrattuale, ed i secondi il risarcimento convenzionalmente predeterminato per l’eventuale inadempienza.
L’eventuale invalidità della clausola relativa al tasso moratorio, non si estende a quella relativa all’interesse corrispettivo che resta valida e pienamente efficace anche nel caso di usurarietà della clausola relativa agli interessi moratori.
Il criterio di determinazione dell’ammortamento cd. alla francese non realizza alcun addebito anatocismo. L’anatocismo realizzato in conseguenza dell’inadempimento nel versamento del rateo di ammortamento, ove pattuito in contratto, è da ritenersi pienamente legittimo ed efficace ove sussista pattuizione al riguardo nel contratto di mutuo e quest’ultimo, sia stato stipulato nel vigore della delibera CICR del 2000.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Brescia, Dott. Giuseppe Magnoli, con la sentenza n. 1778 del 09.06.2016.
Nel caso controverso, una mutuataria conveniva in giudizio la Banca, lamentando l’invalidità parziale del contratto di mutuo ipotecario stipulato tra le parti, per violazione della disciplina sull’usura e per l’invalidità del metodo di ammortamento alla francese, e chiedendo l’azzeramento dell’interesse con trasformazione del mutuo da oneroso a gratuito, con conseguente ripetizione delle somme indebitamente riscosse dall’Istituto di credito.
La Banca si costituiva in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda attorea col favore delle spese.
Il Tribunale lombardo, in ordine alle censure attoree circa l’applicazione di interessi extra soglia da parte della convenuta, richiamava la disposizione contenuta nell’art. 1815 c.c. che afferma l’invalidità della clausola di pattuizione di interesse usurario, determinandone le conseguenze e prevedendo che, in luogo del tasso di interesse stabilito dall’art.1284 c.c., richiamato dal primo comma dell’art.1815 c.c., nessun interesse debba essere riconosciuto in favore del mutuante.
L’art.1815 c.c., infatti, in deroga alla disciplina generale in tema di invalidità delle singole clausole contrattuali (art.1419 cc), stabilisce, quale conseguenza della nullità della clausola, non già la sua inefficacia, né l’inserimento automatico della misura di legge, di cui all’art.1419 c.c. e di cui all’art.1339 c.c., bensì, più radicalmente, l’azzeramento dell’interesse pattuito, riferendosi al solo tasso di interesse corrispettivo, elemento costitutivo necessario, sul piano causale, del tipo negoziale “mutuo oneroso”, e non anche, invece, al tasso moratorio, il quale assolve alla ben diversa funzione della predeterminazione forfettaria del danno risarcibile, secondo il disposto di cui al secondo comma dell’art.1224 c.c., con finalità analoghe a quelle proprie della clausola penale.
Il Tribunale lombardo, rilevata, da una parte, la permanente diversità ontologica tra interesse corrispettivo ed interesse moratorio, integrante il primo la remunerazione concordata per l’attuazione del programma contrattuale, ed il secondo il risarcimento convenzionalmente predeterminato per l’eventuale inadempienza, dall’altra, la conseguente, ma correlata, autonomia delle pattuizioni contrattuali relative all’uno ed all’altro tipo di interesse, sottolineava l’autonomia della clausola di determinazione dell’interesse moratorio, rispetto a quella di determinazione dell’interesse corrispettivo, con la conseguenza per cui l’eventuale invalidità della clausola relativa al tasso moratorio non si estende a quella relativa all’interesse corrispettivo che resta valida e pienamente efficace anche nel caso di usurarietà della prima.
Inoltre, il Giudice adito, con riferimento alla tesi sostenuta da parte attrice secondo cui il criterio di ammortamento alla francese, asseritamente applicato al rapporto di finanziamento, avrebbe comportato l’applicazione di interessi anatocistici, in violazione dell’art.1283 cc, perciò affetti da nullità parziale, richiamata la disposizione contenuta nell’art.3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, specificava, da una parte, che il criterio di determinazione dell’ammortamento del mutuo cd. alla francese non realizza alcun indebito anatocismo, dall’altra, che l’anatocismo realizzato in conseguenza dell’inadempimento nel versamento del rateo di ammortamento, ove pattuito in contratto, è da ritenersi pienamente legittimo ed efficace ove sussista pattuizione al riguardo nel contratto di mutuo e quest’ultimo, come nel caso in esame, sia stato stipulato nel vigore della delibera CICR del febbraio 2000.
Sulla base di quanto esposto, il Tribunale, esclusa l’applicazione da parte dell’Istituto di credito convenuto, nel corso del rapporto di mutuo, di interessi usurari ed anatocistici, rigettava la domanda di parte attrice; condannando quest’ultima a rifondere alla convenuta le spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti in materia, si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in rivista:
SEMPRE DOVUTI I CORRISPETTIVI ANCHE IN IPOTESI DI POTENZIALE USURA DEGLI INTERESSI MORATORI
Sentenza | Tribunale di Napoli, Dott. Ettore Pastore Alinante | 17.01.2017 | n.626
IL TASSO SOGLIA MORA USURA VA CALCOLATO OPERANDO UNA MAGGIORAZIONE DEL 2,1%
Sentenza | Tribunale di Bologna, Dott.ssa Daria Sbariscia | 06.09.2016 | n.20802
USURA: NON SI PUÒ ADDIZIONARE IL TASSO MORATORIO AL TASSO CORRISPETTIVO
DETTI TASSI SONO DOVUTI IN VIA ALTERNATIVA TRA LORO
Sentenza | Tribunale di Napoli Nord, Dott. Marcello Sinisi | 20.06.2016 | n.939
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