Provvedimento segnalato dall’ Avv. Antonio Ferraguto del Foro di Milano con nota di accompagnamento
Ai fini della verifica del rispetto della normativa antiusura, è infondata la pretesa di sommare al tasso convenzionale pattuito per gli interessi corrispettivi il tasso concordato per gli interessi moratori in quanto in caso di inadempimento del debitore e conseguente decorrenza degli interessi moratori, infatti, questi si sostituiscono e non si aggiungono agli interessi corrispettivi, anche là dove, come frequentemente avviene, le parti avessero determinato il tasso di interesse moratorio in una misura percentuale maggioritaria rispetto al tasso di interesse corrispettivo.
Non è corretto includere nella determinazione del TEG la commissione di estinzione anticipata in quanto detta clausola costituisce previsione contrattuale distinta dagli altri oneri e spese inclusi nel calcolo del TEG perchè meramente eventuale, potendo essere considerata come penale, con impossibilità di sommatoria costituendo un elemento disomogeneo rispetto agli interessi e spese che concorrono all’individuazione del tasso soglia, ergo non può concorrere nel calcolo del TEG.
La pretesa di determinare un Tasso Effettivo di Mora (TEMO), è del tutto inattendibile, dal momento che tale nozione muove dal presupposto di sommare spese e oneri agli interessi moratori, effettuando una analogia con il concetto di TAEG, senza tenere conto che quest’ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi e agli oneri accessori all’erogazione del credito, dovendo escludere tale accessorietà degli oneri rispetto all’interesse moratorio, che invece dipende non dall’erogazione del credito, quanto piuttosto dall’inadempimento del debitore.
Questi i principi espressi dal Tribunale di Pavia, Dott.ssa Laura Cortellaro con la sentenza n. 1668 del 31.10.2017.
Nella fattispecie processuale esaminata, dei mutuatari convenivano in giudizio la Banca mutante lamentando che i contratti con la stessa stipulati fossero gravati da usura ab origine in ragione della sommatoria tra interessi corrispettivi ed interessi moratori chiedendo, conseguentemente l’accertamento della nullità delle clausole ex art. 644 c.p. e 1815 c.c. e la compensazione delle somme dovute con quelle ricevute.
Si costituiva in giudizio la Banca contestando in toto le prospettazioni di parte attrice.
Il Tribunale ha ritenuto di non poter accogliere le doglianze attoree, aderendo all’opposto e consolidato orientamento giurisprudenziale che evidenzia l’erroneità del metodo di calcolo basato sulla sommatoria delle due differenti tipologie di interessi.
Sul punto, il Giudice ha preliminarmente ribadito la differenza ontologica tra gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori chiarendo che i primi sono previsti e disciplinati dall’art. 1282, comma 2, cod. civ. e sono quelli dovuti al creditore sui capitali concessi a mutuo, nonché quelli dovuti sui crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro, che rappresentano il “corrispettivo” per il godimento che il debitore ha del denaro del creditore; diversamente, gli interessi moratori previsti dall’art. 1224 c.c. presuppongono un inadempimento del debitore, il quale è tenuto a corrispondere al creditore una somma di denaro da intendersi come “risarcimento” per il ritardo con cui il creditore riceve il pagamento dovutogli.
Ciò premesso, il Tribunale lombardo ha sottolineato che la tesi di parte attrice darebbe luogo ad un’operazione errata ed illogica, non essendo possibile effettuare un calcolo unitario sommando il tasso dei corrispettivi con quello di mora, poiché in concreto l’applicazione dell’uno esclude l’applicazione dell’altro e viceversa.
In merito, inoltre, all’ulteriore pretesa attorea di includere nel calcolo del TEG la commissione di estinzione anticipata, il Giudicante ha statuito che detta clausola costituisce previsione contrattuale distinta dagli altri oneri e spese inclusi nel calcolo del TEG, in quanto meramente eventuale potendo essere considerata come penale, con impossibilità di sommatoria, ricordando che, peraltro, tale orientamento risulta confermato dai chiarimenti della Banca d’Italia del 2009 che hanno espressamente escluso tale onere dalle poste da considerare ai fini del calcolo del TEG.
Sempre sul punto, il Tribunale di Pavia ha precisato che la commissione di estinzione anticipata è meramente potenziale perché non dovuta per effetto della mera conclusione del contratto: la stessa risulta subordinata al verificarsi di eventi futuri, possibili, ma concretamente non verificatisi, costituendo un elemento disomogeneo rispetto agli interessi e spese che concorrono all’individuazione del tasso soglia, ergo non può concorrere nel TEG.
Infine, con riferimento alla determinazione di un Tasso Effettivo di Mora (cd. TEMO), il Giudice ha osservato come tale nozione non abbia alcun fondamento dal momento che muove dal presupposto di sommare spese ed oneri agli interessi di mora, sulla base di un’ indebita analogia con il concetto di Tasso Annuo Effettivo Globale, senza considerare che quest’ultimo parametro ha logica solo se riferito agli interessi corrispettivi ed agli oneri accessori all’erogazione del credito, dovendo escludere tale accessorietà degli oneri rispetto all’interesse moratorio, che invece dipende non dall’erogazione del credito, quanto piuttosto dall’inadempimento del debitore.
Sulla base di tali argomentazioni, il Tribunale si è pronunciato per l’integrale rigetto della domanda spiegata dai mutuatari, condannandoli altresì al pagamento delle spese di lite.
Per ulteriori approfondimenti si rinvia ai seguenti contributi pubblicati in Rivista:
USURA: LA DECISIONE N.23192/17 DELLA CASSAZIONE NON È DIRIMENTE PER SOSTENERE LA TESI DELLA SOMMATORIA DEI TASSI
L’ONTOLOGICA DIVERSITÀ DI FUNZIONE DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI E DI MORA NE IMPEDISCE IL CUMULO
Sentenza | Tribunale di Velletri, Pres. Dott. Marcello Buscema | 08.11.2017 | n.3136
USURA: NON PUÒ SOSTENERSI LA TESI DELLA SOMMATORIA TASSI IN VIRTÙ DELLA DECISIONE CASS. CIV. 23192/2017
I TASSI VANO CONFRONTATI CIASCUNO SINGOLARMENTE RISPETTO AL TASSO SOGLIA
Sentenza | Tribunale di Sulmona, Giudice Daniele Sodani | 30.10.2017 | n.384
USURA: INTERESSI CORRISPETTIVI E MORATORI NON VANNO SOMMATI
IN CASO DI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO LA CAPITALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI CORRISPETTIVI GIÀ MATURATI È PIENAMENTE LEGITTIMA
Sentenza | Corte d’Appello di Milano, Pres. Rel. Mesiano | 23.05.2017 | n.2195
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